Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2115 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16321/2018 proposto da:

M.W., nato in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giandomenico Della Mora;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

12/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.W., cittadino (OMISSIS), chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettò la domanda.

2. – Avverso tale provvedimento il richiedente propose ricorso al Tribunale di Trieste, che – con decreto del 12/04/2018 – confermò il provvedimento della Commissione territoriale.

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.W. sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con i primi due motivi di ricorso (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), che vanno esaminati unitariamente in ragione della loro stretta connessione, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per non avere il Tribunale esaminato informazioni aggiornate circa la situazione generale esistente in (OMISSIS) e non avere considerato la situazione di insicurezza del Paese di origine.

Le censure sono inammissibili, sia perchè non superano la soglia dell’assoluta genericità, sia perchè non colgono nè censurano la ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ha spiegato come il richiedente non abbia allegato alcuna forma di persecuzione di carattere politico, religioso o sociale dal medesimo patita in (OMISSIS), rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, nè abbia allegato alcuna una situazione di pericolo di danno grave nel suo Paese, come tale legittimante la protezione sussidiaria. Il richiedente ha invece allegato di essere vittima di continue aggressioni e ritorsioni in seno alla famiglia di appartenenza (da parte del fratello).

Esattamente, perciò, il Tribunale ha ritenuto che i fatti allegati non consentissero il riconoscimento della protezione internazionale, non essendo essi sussumibili in alcuna delle fattispecie previste dalla legge; nè sussisteva il dovere del giudice di approfondire la situazione interna del Paese di origine, essendo la richiesta di protezione fondata su fatti di natura privata, indipendenti dalla situazione del paese di origine.

2. – Col terzo motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al diniego della protezione umanitaria, avendo il richiedente stabile occupazione in Italia e trovandosi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Il motivo è privo di fondamento.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis – secondo quanto statuito da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019 – per essere stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018, che ne ha sostituito il testo), costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso (Cass., Sez. 1, n. 13096 del 15/05/2019; Sez. 6 – 1, n. 23604 del 09/10/2017). Ha precisato questa Corte che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psicofisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (Cass., Sez. 1, n. 13088 del 15/05/2019).

Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può, pertanto, essere riconosciuto al cittadino straniero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia oppure il contesto di generale e di non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass., Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018); essendo invece necessario operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 13/11/2019; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018).

Nella specie, non sussiste la dedotta violazione di legge, avendo il giudice territoriale puntualmente valutato la situazione del richiedente ed escluso la condizione di vulnerabilità dello stesso, avuto riguardo tanto alla sua situazione personale, quanto a quella del paese di provenienza.

Nè è sufficiente, per ottenere la protezione umanitaria, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia.

Come statuito da questa Suprema Corte, l’integrazione sociale del ricorrente in ragione della buona conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e l’assenza di condanne penali non rilevano come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che consegue, al contrario, alla sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) (Cass., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017, non massimata).

La censura, puntando nella sostanza a sollecitare una diversa valutazione nel merito circa la sussistenza della situazione di vulnerabilità del richiedente, risulta inammissibile.

3. – Col quarto motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale deciso senza provvedere all’audizione del richiedente fissata per l’udienza del 30/1/2018, non considerando la sua impossibilità di essere presente in quella data.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente, a fronte della asserita impossibilità di presentarsi all’udienza fissata per la sua audizione, non ha precisato se avesse chiesto o meno al Tribunale un rinvio dell’audizione ad altra data nella quale poteva assicurare la sua presenza, nè – d’altra parte – ha precisato l’incidenza, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, delle dichiarazioni che avrebbe potuto rendere.

4. – Col quinto motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per la mancata presentazione delle conclusioni del pubblico ministero, che erano state richiese dall’ufficio del giudice.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, risultando la pronuncia impugnata conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo il ricorrente argomenti per mutarla.

Com’è noto, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 6, che disciplina il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, stabilisce che “il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell’art. 738 c.p.c., comma 2, rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria”. Trattasi di una fattispecie di intervento obbligatorio del pubblico ministero, inquadrabile nel disposto dell’art. 70 c.p.c..

Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che la partecipazione del pubblico ministero al procedimento è assicurata per il solo fatto che l’organo requirente sia informato del procedimento e sia posto in condizioni di presentare le sue conclusioni; non occorre che, in concreto, le conclusioni siano presentate, essendo la presentazione o meno della conclusioni una scelta insindacabile del pubblico ministero, la quale non può comunque incidere sul potere-dovere del giudice di provvedere nei tempi previsti dalla legge.

Come ha statuito questa Suprema Corte, ai fini dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, nè la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna (in tale senso, in altra materia, Cass., Sez. 1, n. 25722 del 24/10/2008; Sez. 1, n. 6136 del 26/03/2015); non sussiste, pertanto, alcuna nullità del provvedimento se le conclusioni del pubblico ministero siano state richieste, anche se non siano state formulate (cfr., Cass. Sez. 1, n. 3708 del 14/02/2008).

E peraltro, va ricordato che, nei procedimenti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, causata dal fatto che non sia stato informato di esso, si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti (Cass., Sez. 1, n. 16361 del 17/07/2014).

5. – Col sesto motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, per avere il Tribunale omesso di indicare nel provvedimento i mezzi di impugnazione esperibili.

Anche questo motivo è privo di fondamento giuridico.

Invero, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9 – a tenore del quale “Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili” – si riferisce al provvedimento amministrativo della Commissione territoriale, non al decreto del giudice, che è impugnabile nei modi previsti dell’art. 35-bis del medesimo decreto. Nessun obbligo di indicare i mezzi di impugnazione spettava pertanto al Tribunale.

6. – In definitiva, il ricorso risulta infondato e va rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

7. – Sussistono i presupposti processuali perchè la parte ricorrente versi – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 (duemilacento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA