Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2115 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 29/01/2021), n.2115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35848-2018 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 31,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO SCOCCINI e dell’avvocato

NICOLA BOSCO, rappresentato e difeso dagli avvocati BENIAMINO

MASTURSI, ANTONELLA VILLANI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6429/2018 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositato il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere CRICCHIO ANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

I.G. ha impugnato, con ricorso articolato in quattro motivi, il Decreto n. 6429 del 2018 della Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro.

Il ricorso non è resistito dall’intimato Ministero della Giustizia.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato rigettava l’opposizione la L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposta dallo stesso odierno ricorrente avverso il decreto del magistrato designato, che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo ai sensi della citata legge.

Nell’occasione, lo stesso decreto -concordemente a quanto già ritenuto in precedenza dal magistrato designato-riteneva insussistente ogni pregiudizio a sfavore del ricorrente “atteso l’evidente comportamento assunto dalle parti”.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia.

Parte ricorrente lamenta una pretesa mancata pronuncia su istanza o fatto addotta, ma non oggetto di dovuta pronuncia.

Secondo parte ricorrente non sarebbe stato valutato il fatto che giudizio a quo, in relazione al quale si era verificata l’irragionevole durata del processo, si era concluso con pronuncia di improcedibilità e non di estinzione.

La censura, svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 non può che intendersi come censura di omessa pronuncia atteso l’eventuale mancato esame di un fatto (peraltro neppure ricorrente in ipotesi) concretizzerebbe vizio correttamente censurabile ai sensi del n. 5 della norma citata.

Il motivo, anche così come inteso, non può essere accolto. La Corte del merito ha, invero, pronunciato sulla svolta domanda (e preso peraltro in esame anche l’addotto fatto), ritenendo che non si verteva in una ipotesi di assenza di alcun “pregiudizio arrecato alla parte per comportamenti da lei stessa tenuti e, perfino, verbalizzati”. Il motivo deve, dunque, essere respinto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c).

La doglianza è, in sostanza, incentrata sulla contestazione della errata valutazione, da parte del Giudice, della “insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo” e, quindi, di ricorrenza di una ipotesi sussumibile nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma sexies, lett. c).

La censura non è fondata in quanto non coglie la ratio decidendi basata non solo sulla insussistenza del detto pregiudizio, ma sulla sua non configurabilità per effetto del tipo di pronuncia avutasi nel giudizio nel corso del quale si sarebbe consumata la non ragionevole durata del processo. La censura va, dunque, rigettata.

3. – Con il terzo motivo si eccepisce la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., in quanto la motivazione del decreto stesso sarebbe solo apparente.

La censura non può essere accolta in quanto la motivazione della Corte territoriale, ancorchè estremamente concisa, è esistente e non si è al cospetto di una anomalia rilevante al punto da far ritenere inesistente la motivazione ai sensi dei dettami di cui al noto, consolidati e qui condiviso orientamento di questa Corte (v.: Cass. S.U. 8053/2014).

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies.

Il Giudice, secondo la prospettazione della parte ricorrente, avrebbe errato nel ritenere insussistente il pregiudizio lamentato sostanzialmente a causa della intervenuta improcedibilità.

Il motivo è fondato e va accolto.

La risarcibilità da ritardo della pronuncia ovvero per eccessiva e irragionevole durata del processo non è esclusa per la semplice circostanza che il processo nel quale quella abnorme durata si è verificata per il solo ricorrere di una estinzione del giudizio.

Tanto, a maggior ragione, dovendosi correlare la mancanza di pregiudizio ad eventuali “circostanze risultanti dai verbali” nella fattispecie solo genericamente menzionate senza alcuna altra esplicita e pur dovuta valutazione.

Il motivo va, quindi, accolto.

5. – Il ricorso va, conseguentemente, accolto con riguardo a tale ultimo motivo, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice in dispositivo indicato, che provvederà al riesame attenendosi a quanto innanzi affermato sub 4.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati i primi tre motivi dello stesso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia -anche per le spese- alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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