Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2115 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2115 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CARRATO ALDO

immobile abusivo
e pericoloso e di
risarcimento
danni

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14962/’13) proposto da:
OSSO ANNA (C.F.: SSO NNA 61L62 G317G) e PIATTELLI FRANCESCO (C.F.:
PTT FNC 59A04 H579N), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv. Ernesto Biondo ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avv. Camillo Toscano, in Roma, v. Cucchiari, n. 57;

– ricorrenti contro
CARACCIOLO FRANCO (C.F.: CRC FNC 65P01 D005Q) e CARACCIOLO COSIMO
(C.F.: CRC CSM 70P24 H579C), rappresentati e difesi, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Antonio Giovanni Fusaro ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Domenico Vizzone, in Roma,
v. Cratilo di Atene, n. 32; – controricorrenti Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1130/2012,
depositata il 25 ottobre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 dicembre
2017 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;

31-s9-1 717-

Data pubblicazione: 29/01/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alberto Celeste, che ha concluso, in via principale, per l’inammissibilità del
ricorso e, in linea subordinata, per il suo rigetto;
udito l’Avv. Massimiliano Cesali (per delega) nell’interesse dei ricorrenti.
FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 303/2007 il Tribunale di Rossano Calabro – pronunciandosi

dei sigg. Osso Anna e Piattelli Francesco (che proponevano, al loro volta,
domanda riconvenzionale) al fine di sentir condannare i convenuti alla
demolizione di un corpo di fabbrica realizzato dal loro dante causa sulla
superficie sovrastante un immobile di loro proprietà siccome del tutto abusivo l’accoglieva e, per l’effetto, ritenuta la violazione del disposto dell’art. 9 della
legge 25 novembre 1962, n. 1684, condannava i medesimi convenuti alla
demolizione dell’immobile illegittimamente edificato e al ripristino del lastrico
solare, oltre che al risarcimento dei danni subìti a seguito di infiltrazioni idriche,
quantificati in euro 652,81, respingendo la domanda riconvenzionale avanzata
dai sigg. Osso-Piattelli volta ad ottenere la condanna degli attori all’esecuzione
di opere necessarie ad evitare i denunciati pericoli di crollo.
I convenuti soccombenti proponevano appello contro la suddetta decisione e,
nella costituzione delle parti appellate, la Corte di appello di Catanzaro, con
sentenza depositata il 25 ottobre 2012, rigettava il gravame e, per l’effetto,
confermava l’impugnata sentenza e condannava gli appellanti alla rifusione
delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado – previo rilievo
della circostanza che gli appellanti non avevano mai sollevato nel corso del
giudizio di prime cure l’eccezione in ordine all’illiceità del corpo di fabbrica degli
originari attori – rilevava l’infondatezza dell’appello in ordine alla dedotta
mancata considerazione del fatto che il pericolo di crollo derivasse non già dalla
costruzione in sopraelevazione dedotta in controversia, bensì dalle precarie
condizioni originarie della struttura realizzata a piano di campagna,
evidenziando come, piuttosto, dovesse essere valorizzato lo stato di
sopravvenuto pericolo derivante dal compimento delle opere nuove in spregio
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sulla domanda proposta dai sigg. Caracciolo Francesco e Cosimo nei confronti

alle disposizioni di legge applicabili in materia (e, segnalatamente, del citato
art. 9 della legge n. 1684/1962). Considerava, poi, il giudice del gravame del
tutto attendibili le conclusioni raggiunte dal c.t.u. confortanti la fondatezza della
domanda degli originari attori.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) hanno proposto ricorso per
cassazione Osso Anna e Piattelli Francesco, articolato in otto motivi, al quale

Cosimo. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria illustrativa ai
sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione o falsa
applicazione dell’art. 102 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di
appello non aveva — a loro avviso – rilevato che il giudizio, sia in primo che in
secondo grado, si era svolto in assenza di due persone fisiche da qualificarsi
come litisconsorti necessari, identificantisi con i proprietari comunisti del
contiguo corpo di fabbrica, sigg. Scarcella Giuseppe e Salimbeni Antonietta.
1.1. Rileva il collegio che la censura è da ritenersi inammissibile e, in ogni
caso, nella specifica fattispecie, priva di pregio giuridico.
Infatti, i ricorrenti, per la prima volta, solo in sede di ricorso per cassazione,
hanno dedotto la questione relativa alla eventuale sussistenza di una ipotesi di
litisconsorzio necessario (nei confronti di Scarcella Giuseppe e Salimbeni
Antonietta, quali proprietari dell’immobile contiguo a quello dedotto in
controversia), senza, però, che la stessa fosse stata prospettata con l’atto di
appello (tanto è vero che nella impugnata sentenza non viene dato atto di ciò)
o, comunque, eccepita nei due gradi del giudizio di merito.
In ogni caso la censura si profila destituita di fondamento.
I giudici di merito hanno, invero, dato atto e riscontrato che la domanda
originaria era stata rivolta nei riguardi degli stessi Osso Anna e Piattelli
Francesco quali comproprietari dell’appartamento sito al primo piano del
complesso edificato antecedentemente dal loro dante causa Labonia Giuseppe
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hanno resistito con controricorso gli intimati Caracciolo Franco e Caracciolo

(che aveva ceduto altra parte dell’immobile realizzato al piano terra ai predetti
Scarcella-Salimbeni), il quale sovrastava il fabbricato rurale ubicato a piano
terra e composto da due vani di proprietà degli attori, precisandosi che il
petitum ineriva il solo immobile degli attuali ricorrenti sul presupposto che solo
da esso proveniva il pericolo di crollo e che lo stesso era stato eseguito in
violazione delle nome urbanistiche e sismiche oltre che del divieto di

Non si desume, perciò, da quale elemento oggettivo si sarebbe dovuta trarre
l’emergenza del preteso litisconsorzio necessario posto che l’immobile di cui era
stata chiesta la demolizione si apparteneva in via esclusiva ai predetti coniugi
Osso-Piattelli, né una possibile contitolarità – rilevante in relazione all’oggetto
della causa – si può ammissibilmente rinvenire nel citato passaggio della
relazione del c.t.u. riportato a pag. 9 del ricorso (in base al quale “Labonia
Giuseppe con atto per notar Borromeo n. 27416 rep. vende ai coniugi Scarcella
Giuseppe e Salimbeni Antonietta il corpo di fabbrica a pianterreno costruito nel
1983. Nel seguito i coniugi Scarcella vendettero ad altri, ma per quello che
interessa la presente perizia, questo corpo di fabbrica verrà nel seguito indicato
come ex Scarcella”).
La giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 12767/1999) ha, invero,
statuito che sebbene l’azione diretta (non al semplice accertamento
dell’esistenza o inesistenza dell’altrui diritto ma) al mutamento di uno stato di
fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni dà luogo ad un’ipotesi
di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati ed ancorché, in
tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio deve considerarsi
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di legittimità, ove
la relativa eccezione può essere proposta per la prima volta se sulla questione
non si sia formato il giudicato, è, tuttavia, indispensabile che il presupposto e
gli elementi di fatto a fondamento dell’eccezione emergano con evidenza dagli
atti senza necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività
vietate nel giudizio di cassazione. Orbene, nella fattispecie, queste condizioni
non risultano riscontrabili come sussistenti (dovendo, anzi, desumersi che
l’immobile a cui poneva riferimento l’iniziale domanda appartenesse alla
4

sopraelevazione.

proprietà esclusiva dei coniugi Osso-Piattelli), ragion per cui il primo motivo
deve essere respinto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato il vizio di violazione o
falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. (sempre con riferimento all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.), assumendo che – con la sentenza impugnata – non era
stato rilevato che il fabbricato a cui era riferibile la struttura al piano di

convenuti al primo piano, avevano determinato la conseguenza che l’intera
struttura dell’edificio si dovesse considerarsi munita delle caratteristiche di
condominio con parti comuni, non risultando diversamente dai titoli.
2.1. Anche questa doglianza, collegata alla precedente, si profila inammissibile
perché dalla sentenza di secondo grado non emerge giammai la sussistenza
della pretesa condominialità dell’intero immobile menzionato e, pertanto, in
questo caso la questione si pone come nuova, rilevandosi, peraltro, che l’azione
demolitoria era stata formulata solo con riferimento alla proprietà esclusiva
degli originari convenuti (oggi ricorrenti in cassazione), secondo quanto già
evidenziato con riguardo alla prima censura.
3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1171 e 1172 c.c. (in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.), sul presupposto che nella fattispecie avrebbero dovuto trovare
applicazione le condizioni per la proposizione delle azioni nunciatorie in via
cautelare di cui alle denunciate disposizione normative, senza che si potesse
direttamente esperire l’azione di merito.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato e deve, quindi, essere rigettato.
Va, infatti, rilevato che, nel caso di specie, gli attori intesero proporre
direttamente un’azione ordinaria di merito tesa a tutelare il loro diritto
dominicale derivante

dalla

realizzazione

illegittima

della

costruzione

sopraelevata dei convenuti e dal correlato pericolo di crollo, in tal modo
ricollegando la loro domanda alla violazione dell’art. 1127, comma 2, c.c. e
all’illegittimità dell’eretto manufatto soprastante. Si osserva che, in ipotesi,
l’esperita azione avrebbe potuto essere preceduta dall’azione nunciatoria della
nuova opera ai sensi dell’art. 1171 c.c. (per preservare il diritto petitorio) e da
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campagna fosse di proprietari diversi, i quali, con l’aggiunta di quella dei

quella – eventualmente cumulata – di danno temuto di cui all’art. 1172 c.c. (in
ordine al pericolo di crollo a tutela dello stesso diritto), ma certamente tali
procedimenti cautelari (oltretutto da basarsi su condizioni specifiche oggettive,
soggettive e cronologiche previste nelle stesse citate norme di riferimento) non
avrebbero dovuto essere – in difetto di un vero e proprio rapporto di
strumentalità – instaurati obbligatoriamente, potendo, invero, gli aventi diritto –

ordinaria per il conseguimento di un tutela pienamente satisfattoria e non
solamente di natura cautelare (e, quindi, indirizzata all’assolvimento di una
funzione di tutela provvisoria del diritto cautelando, alla quale sono preposte,
infatti, le anzidette azioni nunciatorie).
4. Con la quarta censura i ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 31 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ancora in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), non avendo – secondo la loro
prospettazione – la Corte di appello di Catanzaro tenuto conto che il loro dante
causa aveva presentato domanda di condono ai sensi della citata legge e che
sulla stessa si era formato il silenzio-assenso, con la conseguenza che il corpo
di fabbrica dedotto in controversia avrebbe dovuto essere qualificato come
legittimo.
4.1. Anche questo motivo è del tutto destituito di fondamento e va respinto.
Occorre, invero, al riguardo sottolineare che se anche la costruzione
sopraelevata fosse stata “condonata”, la relativa circostanza (di cui, oltretutto,
non risulta esserne stata accertata la sussistenza da parte della Corte di
appello) non avrebbe avuto rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza
dell’azione proposta dai Caracciolo, avendo la giurisprudenza di questa Corte
(cfr., tra le tante, Cass. n. 10082/2013) chiarito che l’art. 1127, secondo
comma, c.c., il quale fa divieto al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio
condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del
fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del
manufatto eseguito in violazione di tale limite, impedisce altresì di costruire
sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi
antisismiche, fondandosi la necessità di adeguamento alla relativa normativa
6

come legittimamente verificatosi – intentare direttamente la suddetta azione

tecnica su una presunzione di pericolosità, senza che abbia rilievo, ai fini della
valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il
conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica
elevati sul terrazzo dell’edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un
giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione. In ogni caso va
ribadito che è pacifico il principio secondo cui la (eventuale) sanatoria o il

costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra
privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla
eventuale violazione delle distanze legali o degli altri limiti legali di vicinato
previsti dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici dello stesso
codice (v. Cass. Sez. U. n. 11260/1992; Cass. n. 12966/2006 e Cass. n.
3031/2009).
5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno – in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c. – censurato la sentenza d’appello per asserita violazione o falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che la Corte di secondo grado
ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale da essi riproposta ancorché in via subordinata – anche nelle conclusioni del giudizio di appello.
6. Con il settimo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione o falsa
applicazione dell’art. 183 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)
oltre che il vizio di erroneità o insufficienza della motivazione dell’impugnata
sentenza rispetto al punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.) riguardante l’eccezione di illiceità del corpo di fabbrica di proprietà degli
originari attori.
6.1. Queste due censure vanno esaminate congiuntamente perché tra loro
connesse.
Esse sono prive di fondamento giuridico e vanno rigettate.
La quinta, in particolare, difetta di specificità non avendo i ricorrenti riportato
quale era, con precisione, la domanda sulla quale la Corte di appello ha
omesso di pronunciare. In ogni caso la Corte territoriale ha risposto sulla
doglianza relativa alla prospettata illiceità della costruzione degli originari attori
7

condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato

(v. pagg. 4 e 5 della sentenza di appello) ritenendo – in disparte la dichiarata
preclusione formatasi, in virtù dell’art. 183 c.p.c., nei riguardi degli originari
convenuti sulla predetta questione (siccome non proposta nei termini
decadenziali dalla predetta norma contemplati e, quindi, inammissibile nel
giudizio di appello) – che non era stata, comunque, fornita la dimostrazione
della qualità “illecita” dell’immobile dei fratelli Caracciolo e che quel che

risalto – lo stato peculiare dell’immobile di proprietà degli medesimi attori,
bensì lo stato di sopravvenuto pericolo derivante dalla realizzazione delle opere
nuove eseguite dai coniugi oggi ricorrenti in spregio delle previsioni di legge.
Perciò non ricorre il vizio di omessa pronuncia né tantomeno quello dedotto
con il settimo motivo, avendo la Corte territoriale esaminato il merito della
doglianza ed avendone escluso, con motivazione sufficiente, la fondatezza.
7. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 1684/1962 (art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c.), sostenendo la sua inapplicabilità al caso di specie laddove il
fabbricato di essi ricorrenti non era contiguo a quello di proprietà dei sigg.
Caracciolo ma ubicato, rispetto a quest’ultimo, al piano superiore.
8. Con l’ottava ed ultima censura i ricorrenti hanno denunciato la violazione od
errata applicazione dello stesso art. 9 della menzionata legge n. 1684/1962,
unitamente ad un ulteriore vizio della motivazione della sentenza impugnata
(sotto l’aspetto della sua erroneità od insufficienza) circa il punto decisivo della
controversia esaminato nella sentenza impugnata laddove con essa, in
riferimento al secondo motivo di appello, la Corte di secondo grado lo aveva
rigettato riconfermando la decisione di primo grado di condanna alla
demolizione del fabbricato, siccome illegittimo sulla base delle risultanze della
c.t.u. .
8.1. Anche questi due ultimi motivi – da trattare unitariamente per effetto della
loro intima connessione – sono da dichiarare infondati e devono, perciò, essere
respinti.
Osserva il collegio che, in via generale, l’art. 1127 c.c. (con particolare
riferimento al disposto del comma 2°) prevede il rispetto di tre condizioni, di
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rilevava ai fini della definizione della controversia non era – come già posto in

cui quella riguardante la salvaguardia delle condizioni statiche dell’edificio ha
carattere assoluto. L’accertamento delle condizioni statiche non costituisce
propriamente un limite all’esercizio del diritto a sopraelevare, ma un
presupposto della sua esistenza. Il relativo divieto deve essere inteso non solo
nel senso che le strutture del fabbricato devono consentire di sopportare il
peso della sopraelevazione, ma anche nel senso che dette strutture devono

in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica: pertanto, quando le
norme antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in
ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici,
esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127, comma 2, c.c., e la loro
inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione
che può essere superata esclusivamente mediante l’allegazione della prova,
incombente sull’autore della nuova costruzione, che non solo la
sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante, sia idonea a fronteggiare il
rischio sismico (v. Cass. n. 3196/2008 e Cass. n. 10082/2013).
Con riferimento al ricorso in questione è importante rilevare che la prescrizione
dell’art. 1127, comma 2, c.c. si applica anche con riferimento alle
sopraelevazioni realizzate dal proprietario del lastrico solare (in relazione a
quanto previsto dal 1° comma della stessa norma), qualità ricoperta, nella
fattispecie, dal dante causa dei coniugi Osso-Piattelli (odierni ricorrenti e
originari convenuti), il quale aveva iniziato la costruzione (in assenza di
concessione edilizia ed in violazione della normativa antisismica), al di sopra
dell’immobile degli attori, di un altro piano, utilizzando la superficie di mq. 50 a
lui donata dai genitori, non risultando, quindi, decisiva, ai fini dell’applicabilità
della norma censurata di cui all’art. 9 della legge n. 1684/1962, la circostanza
che gli immobili contigui interessati debbano risultare tra loro in aderenza.
Del resto, l’inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla
riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di
quelle previste dall’art. 873 c.c. e segg. in materia di distanze, ma anche
quando emerga una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione
all’integrità materiale del bene oggetto di proprietà, ovvero si sia verificata la
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permettere di sopportare – una volta eretta la nuova fabbrica – l’urto di forze

violazione di altra specifica disposizione delimitativa della sfera delle proprietà
(in senso ampio) contigue, che conceda in via autonoma la tutela diretta. In
particolare, l’attualità del pericolo di danno deve valutarsi non già in
riferimento allo stato asismico, bensì in relazione alla possibilità, sempre
incombente nelle zone sismiche, di un movimento tellurico, sicché dalla
inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze

costruzione realizzata, e, quindi, una situazione di pericolo permanente, da
rimuovere senza indugio alcuno (cfr. Cass. n. 2335/1981; Cass. n. 5024/1991
e, più recentemente, Cass. n. 24141/2007). Da ciò consegue la superfluità di
un accertamento di pericolo attuale e di una motivazione necessariamente
specifica al riguardo, stante l’immanenza del pericolo, per il futuro, nel fatto
stesso dell’edificazione effettuata in violazione della normativa antisismica.
Sulla base di tali presupposti, la Corte distrettuale ha – con corretta e compiuta
motivazione – espressamente evidenziato, in più passaggi, nella sentenza
impugnata, come – ai fini della pronuncia di merito da adottare in ordine
all’azione così come esperita – non rilevava lo stato peculiare dell’immobile di
proprietà degli originari attori, quanto lo stato di sopravvenuto pericolo
derivante dalla realizzazione della fabbrica nuova soprastante di proprietà degli
attuali ricorrenti, avvenuta in violazione delle relative norme urbanistiche,
edilizie e, soprattutto, antisismiche.
Infine, deve rilevarsi che la doglianza – ricompresa nell’ottavo motivo attinente alla supposta erroneità o insufficienza di motivazione della sentenza
impugnata sull’aspetto riguardante l’assunta inapplicabilità della disciplina
normativa antisismica è da qualificarsi propriamente inammissibile siccome
riferita alla antecedente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel
mentre – nella fattispecie – risulta applicabile la nuova formulazione di tale
norma, dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25
ottobre 2012 (e, quindi, dopo I’ll settembre 2012, ai sensi dell’art. 54, comma
3, del d.l. n. 82/2012, con., con nnodif., dalla legge n. 134/2012). In ogni caso,
la Corte di appello catanzarese ha esaminato il fatto decisivo della controversia
relativo alle condizioni fattuali di applicabilità dell’art. 9 della più volte
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dannose del sisma deve desumersi una presunzione di instabilità della

menzionata legge antisismica, anche sulla scorta delle condivise risultanze
della relazione del c.t.u. alla stregua delle quali era rimasto comprovato il
pericolo di crollo – tale da poter interessare tutto il complesso edilizio eziologicamente riconducibile all’unitario organismo strutturale edificato in
sopraelevazione (v. pag. 6 della sentenza di appello).
9. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il

soccombenti ricorrenti al pagamento, con vincolo solidale, delle spese del
presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore dei
controri correnti.
Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, del raddoppio del
contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, con vincolo
solidale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro
3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle
voci come per legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via
solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 5 dicembre
2017.

ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna dei

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