Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2115 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14017-2004 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso l’avvocato COSTA MICHELE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VON GUGGENBERG RENATE,

LARCHER MARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ BOLZANINA DI EQUITAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 188/2003 della SEZ. DIST. DI BOLZANO – CORTE

D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARTONE che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la estinzione

del processo con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

la Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto ricorso contro la Società Bolzanina di Equitazione (OMISSIS), per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano in data 17 novembre 2003 n. 188, con atto notificato in data 11 giugno 2004;

– la ricorrente ha poi depositato il 30 luglio 2004 presso la cancelleria della corte atto di rinuncia al ricorso, notificato il 9 luglio 2004 alla società intimata, che non aveva svolto difese, e che ha dichiarato in calce allo stesso atto di accettare la predetta rinunzia;

il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 375 c.p.c. e art. 138 disp. att. c.p.c..

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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