Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21149 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.

Confalonieri n. 5, presso l’avv. MANZI Luigi, dal quale, unitamente

all’avv. KARL SCIIWIENBACHER del foro di Bolzano, è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO in persona del Presidente p.t.

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bassano del Grappa n. 24,

presso l’avv. COSTA Michele, dal quale, unitamente agli avv. RENATE

VON GUGGBN-BKRG, LAURA FADANELLL CRISTINA BERNARDI, SIEPIIAN BEIKIR-

CHER del foro di Bolzano. è rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

E.R., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante p.l. della JAGER HANS S.A.S. DI ENNEMOSER R. &

CO.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Vallisneri n. 11,

presso l’avv. PAOLO PACIFICI, dal quale, unitamente all’avv. NIKOLAUS

PIRIIOFER del Foro di Bolzano, è rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

V.F., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento. Sezione

distaccata di Bolzano n. 56/08, pubblicata il 17 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 luglio 2031 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per la

dichiarazione di estinzione del giudizio.

Fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1. Con sentenza dei 17 marzo 2008, la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Balzano, ha confermato la sentenza emessa l’11 ottobre 2005, con cui il Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Merano, aveva rigettato la domanda di retrocessione della p.f. 1523/4 C.C. (OMISSIS), proposta da V.M. nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.

Premesso che l’area espropriata era originariamente inclusa nella p.f. 523/1, sulla cui superficie residua l’appellante non vantava alcun diritto, neppure in qualità di avente causa del proprietario espropriato, la Corte ha escluso che il diritto alla retrocessione potesse essere ricollegalo all’originaria appartenenza della predetta area al maso “Schildhof Obergereuth”, in quanto l’espropriazione era stata disposta nel periodo compreso tra l’abolizione della disciplina dei masi chiusi, disposta con R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, e la sua reintroduzione con L.P. 29 marzo 1954, n. 1, e la superficie residua era stata alienata successivamente a quest’ultima legge, ma previa autorizzazione della competente commissione all’escorporazione dal maso.

La Corte ha poi osservato che la retrocessione era preclusa anche dalla circostanza che l’area in questione, espropriata come pertinenza di una casa cantoniera, aveva effettivamente ricevuto tale destinazione, che era venuta meno solo successivamente, con il conseguente trasferimento dell’area al patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma.

2. Avverso la predetta sentenza il V. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La Provincia Autonoma resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Preliminarmente, si rileva che con atto notificato il 19 aprile 201 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione a spese integralmente compensate tra le parti e pertanto anche in relazione a quelle relative ai precedenti gradi di giudizio, chiedendo che, ad avvenuta accettazione conforme alla presente rinuncia da parte dei controricorrenti costituiti, sia dichiarata l’estinzione del giudizio, e che sia altresì disposta la cancellazione dell’annotazione di lite già a carico della p.f.

1523/4 in P.T. 392/2^ ed ora a carico della p.ed. 810 in P.T. 1062/11.

Tale dichiarazione, ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dai suoi difensori, comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la mancata accettazione dei controricorrenti, nè il riferimento del rinunciante alla compensazione delle spese processuali.

3.1. – E’ noto infatti che. secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità l’art. 306 cod. proc. civ., che subordina all’accettazione della controparte la produzione degli effetti processuali della rinuncia, la quale, d’altronde, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 15 ottobre 2009, n. 21894; 18 settembre 2008, n. 23840).

L’adesione delle altre parti era invece richiesta dall’art. 391 cod. proc. civ., comma 4 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15 ai soli fini dell’esonero del rinunciante dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ed è alla luce di tale disposizione, in virtù della quale la mancata accettazione del controricorrente comportava indefettibilmente la condanna del rinunciante alle spese, che dev’essere interpretato il riferimento dei ricorrente alla compensazione delle spese processuali ed alla necessità della conforme accettazione dei controricorrenti, non potendo ritenersi che egli abbia inteso subordinare l’estinzione del giudizio d’impugnazione all’adesione delle controparti.

Poichè, infatti, la rinuncia non è assoggettabile a condizione (cfr. Cass., Sez. lav., 16 febbraio 1979, n. 1017), il predetto riferimento dev’essere verosimilmente ricondotto alla convinzione del ricorrente di poter evitare la condanna alle spese soltanto per effetto dell’accettazione della rinuncia ad opera delle controparti, tale convinzione si rivela tuttavia erronea sotto un duplice profilo:

da un lato, infatti, l’avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata in data 17 marzo 2008 rende applicabile al giudizio in esame il nuovo testo dell’art. 391 cit., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15, il quale, al comma 3, rimette in ogni caso alla valutazione del collegio o del presidente la condanna del rinunciarne alle spese: dall’altro lato, l’esonero dalla condanna alle spese non potrebbe mai estendersi a quelle relative alle fasi di merito, in quanto l’estinzione del giudizio di legittimità, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rende incontestabili le statuizioni contenute nella stessa, ivi compresa quella riguardante il regolamento delle spese processuali.

3.2. Va invece accolta l’istanza di cancellazione dell’annotazione di lite nei libri fondiari, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’estinzione del giudizio d’impugnazione non sia prevista tra le ipotesi di cui alla L. 28 marzo 1929, n. 499, art. 1 bis introdotto dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 34 in quanto la relativa pronuncia è sostanzialmente assimilabile a quella di estinzione del processo per rinuncia all’azione, espressamente regolala dall’art. 71-bis cit. (cfr. con riferimento all’art. 2668 cod. civ., Cass., Sez. 2^, 9 marzo 2007, n. 5587)”.

Diritto

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Peraltro, con atto depositato il 12 luglio 2011, la Provincia Autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia, dichiarando di non opporsi alla compensazione delle spese processuali ed alla cancellazione dell’annotazione di lite.

L’esito del giudizio e l’accettazione della rinuncia da parte della Provincia giustificano la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, ivi compresi i controricorrenti non accettanti, e la dichiarazione d’irripetibilità nei confronti degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, e ordina la cancellazione dell’annotazione di lite a carico della p.f. 1523/4 in P.T. 392/11 C.C. (OMISSIS) ed ora a carico della p.ed. 810 in P.T. 1062/11 C.C. (OMISSIS) sub GN 1744/01 e sub GN 2822/08; dichiara le spese processuali interamente compensate tra V.M., la Provincia Autonoma di Bolzano, E. R. e la Jager Hans K.G. di Ennemoser R. & Co., ed irripetibili nei confronti di V.F., + ALTRI OMESSI .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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