Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21149 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17785-2016 proposto da:

M.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO VIANI;

– ricorrente –

NEW GHIBLI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

DONATO D’ANGELO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1937/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R.G. conveniva dinnanzi al Tribunale ordinario di Milano il Condominio (OMISSIS), al fine di vedersi risarcire i danni subiti il (OMISSIS) a causa di una caduta avvenuta nelle pertinenze del predetto Condominio su una superficie ghiacciata del viale annesso alla struttura.

Il convenuto chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, la Lloyd Adriatico Allianz spa, e la società New Ghibli Srl alla quale lo stesso concedeva in appalto i lavori di portineria, pulizia delle parti comuni e sgombero della neve.

Esperita la fase istruttoria con l’audizione del teste F., all’epoca dei fatti portiere dello stabile assunto dalla New Ghibli, che confermava gli eventi negli stessi termini asseriti dall’attore, l’adito Tribunale, con sentenza n 12213/2015, condannava ex art. 2051 c.c. la srl New Ghibli a risarcire al M. le somme pari ad Euro 6846,51 oltre interessi e a rifondare le spese processuali sostenute dall’attore, dal convenuto e dall’assicurazione chiamata da quest’ultimo in manleva.

2. Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello dinnanzi alla Corte di Milano la soccombente Srl New Ghibli chiedendone la riforma per violazione dell’art. 2051 c.c., sostenendosi difetto di prova circa il nesso eziologico intercorrente tra cosa in custodia e danno lamentato.

La Corte d’Appello di Milano accogliendo le censure dell’appellante riformava in toto la statuizione di primo grado sul presupposto che il teste esaminato nella precedente fase processuale avesse reso versioni divergenti e, condannava il M. alla rifusione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio in favore dell’appellante nonchè del Condominio e dell’assicurazione e alla restituzione alla Srl New Ghibli di tutto quanto da questi percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso in Cassazione Giuseppe M. con due motivi.

3.1. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Condominio la New Ghibli s.r.l..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in merito alla valutazione delle prove dedotte ed in particolare sulla testimonianza resa dal teste F., nonchè per l’omessa rinnovazione della prova testimoniale così come prevista dall’art. 356 c.p.c.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di una norma di diritto e, segnatamente, in ordine alla condanna ex art. 91 c.p.c. del sig. M. alle spese di lite in favore del Condominio (OMISSIS) e di Lloyd Adriatico Allianz s.p.a

7. Il primo motivo è inammissibile.

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che il ricorrente, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

Inoltre, nel caso di specie, il giudice del merito con motivazione scevra da vizi logico giuridici ha valutato le prove dedotte ed in particolare la Testimonianza del teste F..

7.1. Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo.

8.1. La New Ghibli srl con il ricorso incidentale denuncia con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta e l’evento e dell’inevitabilità dell’evento dannoso. Violazione di legge con riferimento all’art. 2051 c.c.

8.2. Con il secondo motivo lamenta Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’individuazione della New Ghibli srl quale esclusivo custode del bene.

8.3. Con il terzo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla quantificazione del danno. Violazione di legge con riferimento ai parametri ministeriali di cui alla L. n. 57 del 2001.

Il ricorso è assorbito dal rigetto del principale.

9. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbito il ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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