Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21149 del 08/10/2014
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21149 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Ud. 17/07/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Biancardi Daria, elettivamente domiciliata in Runa
Via Augusto Riboty 3, presso lo studio
Angela G.S. Furneri, che la raly,:)resenta e difenda,
unitamente all’Avv.to Salvatore A. Napoli, in forza
di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato cre
la
rappresenta e difende ex lege
resistente –
avverso la sentenza n. 2/45/2009 della Commissi=e
Tributaria regionale della Lombardia, depoi7 -)ta
12/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/07/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Paola Mastroberardino, che
concluso per la cessazione delia
contendere.
Data pubblicazione: 08/10/2014
ha
Letto il ricorso per cassazione proposto da
Biancardi Daria (nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, costituitasi al solo fine di partecipare•
all’udienza pubblica di discussione), avverso la
sentenza n. 2/45/2009 della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia, depositata
12/01/2009,
la
con
quale,
in
riforma della
decisione di primo grado, è stato respinto il
introduttivo
confermata
della
legittimità
la
e
contribuente
dell’avviso
di
accertamento, emesso per IRPEF dovuta nell’anno
2003, in conseguenza del maggiore reddito da
partecipazione in società in nome collettivo;
rilevato che sono state depositate,
in data
2/07/2014 ed in data 15/07/2014, due istanze di
“estinzione per condono liti minori”,
con le quali
sia la ricorrente Biancardi sia l’Avvocatura
Generale dello Stato, premesso che lo contribuente
ha
presentato
domanda
defini7i3ne
di
della
controversia ai sensi dell’art.39 eemma 12 del 2.0
.
n. 98/2011, convertito con modificaionl dalla
Legge 15/07/2011 n. 111, provvedendo a versamento
di tutte le somme dovute, e che l’Agenzia ddl i- e
Entrate Direzione Provinciale di Pavia ne na
attestato
dichiarata
la
regolarità,
l’estinzione
chiedono
del
che
giudizio,
sia
per
intervenuto condono;
visto l’art.39 coma 12 del D.L. 6 luglio 2011 n.
98, convertito con modificazioni dalla Legge 15
luglio 2011 n. 111;
visti gli artt. 16 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e
391 c.p.c.;
ritenuto che, trattandosi di istanea di estinzione
per condono liti minori, presentata da entrambe le
parti, non v’è luogo a provvedere sulle spese.
ricorso
processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Deciso in Roma, il 17/07/2014.