Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21149 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/08/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20678-2018 proposto da:

NCC ITALY SOC. COOP.VA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DANIELE DI STASIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del

Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DALLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24157/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CNN ITALY Soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione -riferito a due motivi – avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 24157/2017 (pubblicata il 28 dicembre 2017), con la quale, decidendo sull’appello dalla citata Soc. coop. formulato nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 13468/2014 (in materia di opposizione a sanzione amministrativa), lo dichiarava inammissibile siccome tardivo sul ritenuto presupposto che il gravame – risultato depositato il 17 novembre 2015 – avrebbe dovuto essere proposto entro il termine semestrale decorrente dal momento dell’attribuzione di un numero cronologico alla sentenza di primo grado (13468/2014) o – al più tardi – dalla data di inserimento del deposito di detta decisione nell’elenco cronologico della cancelleria al 31 dicembre 2014, e non, quindi, avendo riguardo all’effettiva data di sua pubblicazione intervenuta il 17 aprile 2015.

Con il primo motivo la predetta ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – la violazione ed errata applicazione dell’art. 133 c.p.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale era stato fatto decorrere il termine per la proposizione dell’appello – come previsto dall’art. 327 c.p.c. – dal momento della mera emissione della stessa (7 luglio 2014), o, comunque, dal 31 dicembre 2014 (data del suo avvenuto inserimento nel registro cronologico del 2014), anzichè dal 17 aprile 2015 in cui la sentenza stessa era stata effettivamente pubblicata, per come attestato dal timbro del cancelliere apposto in calce alla medesima sentenza.

Con il secondo motivo la stessa ricorrente ha denunciato il vizio di omessa pronuncia ed omessa motivazione, nonchè la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., poichè il giudice di secondo grado, dichiarando inammissibile l’appello, non aveva esaminato nè si era pronunciato sui cinque motivi di gravame proposti.

L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (da cui sarebbe derivato l’assorbimento del secondo), con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso è, conformemente alla formulata proposta, manifestamente fondato.

In sintesi la difesa della ricorrente denuncia la violazione delle richiamate norme deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza del Tribunale di Roma con la quale è stato affermato che il mero inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronologico, pur essendo un mero atto amministrativo interno, si sarebbe dovuto considerare prevalente – con riferimento alla determinazione del dies a quo rilevante in funzione dell’impugnazione nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. – rispetto alla data di pubblicazione della sentenza stessa dichiarata con attestazione di cancelleria risultante quale unica data apposta in calce alla medesima. Sottolinea ancora il difensore della ricorrente, che, ai fini della rituale e tempestiva proposizione dell’appello, non avrebbe potuto che fare legittimo affidamento sulla data indicata dal timbro della cancelleria, non potendo la discrasia temporale tra il momento dell’inserimento nel cronologico e la data di deposito-pubblicazione risolversi in favore del primo.

Da ciò doveva conseguire che, nel caso di specie, la NCC ITALY soc. coop. aveva posto legittimamente riferimento alla data di effettiva pubblicazione della sentenza di primo grado – ovvero quella del 17/4/2015 – per come risultante dall’attestazione pubblica del cancelliere apposta in calce alla sentenza stessa, senza che risultasse alcun’altra data precedentemente inserita dallo stesso cancelliere, non potendo – ovviamente – aver alcun rilievo la data di mera attribuzione alla sentenza di un numero cronologico relativo all’anno 2014.

Da ciò discende che l’appello, il cui ricorso era stato depositato (il 17 novembre 2015) entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. a decorrere dall’indicata data del 17 aprile 2015 (calcolato lo scomputo del periodo feriale), si sarebbe dovuto considerare tempestivo e, quindi, ammissibile.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale capitolino nella fattispecie non avrebbe potuto trovare applicazione il principio statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18569 del 2016 (poi confermato da Cass. n. 6384/2017 e da Cass. n. 20447/2018), siccome riferito all’eventualità che sulla sentenza da impugnare risultino apposte due distinte date, l’una relativa al momento del deposito e l’altra (successiva) riguardante la data di effettiva pubblicazione (in tal modo emergendo una scissione temporale tra le due inerenti attività, che, di regola, dovrebbero coincidere).

Senonchè, in ordine al caso relativo alla controversia in esame, sulla sentenza impugnata di primo grado è risultata apposta una sola data riguardante la sua pubblicazione avvenuta il 17 aprile 2015, senza, perciò, che si potesse configurare un conflitto tra due distinte date riferite ai due suddetti momenti, con l’individuazione di un diverso momento per la rituale decorrenza del termine utile per proporre appello.

Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto (già statuito di recente con l’ordinanza di questa Sezione n. 7635/2019) al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio: “nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non può avere alcuna rilevanza – ai fini dell’individuazione del termine ordinario di cui all’art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione (per la quale devesi, perciò, fare riferimento esclusivamente al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione) – la mera circostanza che la sentenza stessa sia stata precedentemente solo inserita nel registro cronologico, senza però alcuna attestazione di altra data da parte del cancelliere, e, quindi, senza che si sia verificata una scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono peraltro essere, di regola, coincidenti) rappresentata dall’apposizione di due corrispondenti distinte date (caso, quest’ultimo, per il quale trova, invero, applicazione il principio statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18569/ 2016)”.

In definitiva, deve essere accolto il primo motivo del ricorso (con il derivante assorbimento del secondo), con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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