Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21148 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22078/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio

dell’avvocato PETRILLI Antonella, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 24.6.08, depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito del silenzio rifiuto formatosi su propria istanza, B. M.G. ha adito senza successo la CTP di Modena non ottenendo il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta IRAP per l’anno 1998, atteso che la contribuente aveva aderito al condono ex L. n. 289 del 2002. La CTR Emilia-Romagna, in data 11 luglio 2008, ha accolto il gravame, sostenendo, per quanto qui interessa, che l’adesione al condono non osta al rimborso. Contro la pronuncia, l’Agenzia dello Entrate ricorre per cassazione; la contribuente resiste; eccependo la tardività del ricorso.

Indi, apposita relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte, per la decisione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

a. L’eccezione preliminare di tardività del ricorso non è fondata atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c., scadeva di domenica (11/10/2009) e dunque esattamente il ricorso è stato inoltrato il lunedì successivo (12). Ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie notificata L. n. 69 del 2009, ex art. 55) è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficio postale per l’inoltro alla controparte (cfr., su la notifica ex L. n. 53 del 1994, Cassazione civile sez., 30 luglio 2009, n. 17748; v., in generale, Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429).

b. Con l’unico motivo del ricorso – inerente a La violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 – l’Agenzia fondatamente denuncia che la CTR erra nella sua decisione, poichè la contribuente, avendo pacificamente aderito alla sanatoria, non può aspirare al rimborso d’imposta.

c. Quanto alle condizioni preclusive del condono e alla denunciata violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP); i1 condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti, e che non si Intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cassazione civile sez. crib., 16 febbraio 2007, n. 3682).

d. Tale principio, enunciato non già sulla base della incompatibilità assoluta tra l’Istanza di rimborso e la domanda di condono, ma sulla specifica previsione secondo cui la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche ai fini IRAP (art. 7, comma 13, ult. parte, e art. 9, comma 9, ultima parte, di identico tenore), con tali dichiarazioni intendendosi solo quelle contenenti la specifica indicazione del credito richiesto (Cassazione civile sez. trib., 03 dicembre 2007, n. 252401. Pertanto, dato il tenore identico delle previsioni riguardanti la L. n. 289 del 2002, art. 7 e art. 9, deve essere data continuità ai principio enunciato non emergendo serie e contrarie argomentazioni, utili al suo superamento Cassazione civile sez. trib., 21 marzo 2008, n. 7729).

In conclusione, il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso per cassazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; sussistono, invece, giusti motivi per compensare quelle dei precedenti gradi, attese le pronunce di merito in contrasto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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