Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21148 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17261-2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO

BONAUDO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 686/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione la sig.ra D.C. conveniva dinnanzi al Tribunale ordinario di Torino l’Allianz s.p.a. per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno pari ad Euro 40.500 a causa dell’inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa che, a seguito del furto dell’autovettura avvenuto in data (OMISSIS) per cui le parti in causa stipulavano una polizza assicurativa per la somma di 45.000 Euro contro il rischio di furto del veicolo IVECO FIAT 49 di cui l’attrice era proprietaria, disattendeva la propria obbligazione risarcitoria.

L’adito Tribunale si pronunciava respingendo l’attorea pretesa con sentenza n. 3313 del 2013, ritenendo non provato l’evento garantito dal contratto assicurativo per cui è causa, ossia il furto dell’autovettura assicurata.

Proponeva appello avverso la medesima pronuncia la D. chiedendo nuovamente di accertarsi e dichiararsi l’inadempimento della compagnia assicurativa all’obbligazione contrattuale. Si costituiva nel giudizio di secondo grado l’Allianz s.p.a. chiedendo l’inammissibilità dell’appello ovvero il suo rigetto.

2. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 686 del 29 aprile 2016, riformava la pronuncia resa in primo grado per la parte relativa alla prova del furto del veicolo, negando tuttavia il relativo risarcimento poichè non provato il valore del bene de qua.

3. Avverso tale pronuncia, propone ricorso in Cassazione D.C. con due motivi.

3.1. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo denuncia la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto non provato il valore del bene assicurato

6.1. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. avendo la Corte dichiarato la soccombenza integrale, in luogo che solo parziale, pur a fronte dell’intervento accoglimento parziale della domanda di riforma della sentenza di primo grado proposta dall’attrice in appello.

7. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice del merito ha affermato che l’Assicurazione ha contestato il valore indicato nell’atto di citazione e conseguentemente la D. era tenuta a provare il danno subito. La prova testimoniale non ammessa in primo grado con l’appello non è stata riproposta. Ed il giudice ha ritenuto la prova del valore del bene particolarmente significativa Tale non è stata adeguatamente impugnata se non in modo eccentrico.

Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo.

8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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