Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21148 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/08/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19054-2018 proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PARMA, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA MARCHETTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1651/2017 del TRIBUNALE di PARMA, depositata

il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 4 agosto 2015 il Comune di Parma proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 382/2015 (ritualmente notificata) emanata dal Garante per la Protezione dei dati personali e con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 4000,00 con riferimento alla violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 19, comma 3 (avuto riguardo alla condotta della pubblicazione sul sito web dello stesso Comune dei dati personali relativi ai candidati non ammessi al concorso per il reclutamento del posto di comandante della polizia locale), deducendo la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 18.

Nella costituzione dell’opposto Garante, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1615/2017 (depositata il 22 dicembre 2017), accoglieva l’opposizione rilevando che, nel caso di specie, si era venuta a verificare l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria per effetto della tardiva notificazione del verbale di contestazione, siccome intervenuta oltre il termine di 90 giorni stabilito alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Garante per la protezione dei dati personali, affidato ad un unico motivo.

L’intimato Comune di Parma si è costituito con controricorso.

Con l’avanzato motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che il Tribunale di Parma aveva accolto il ricorso in opposizione del Comune di Parma per una ragione di illegittimità mai dedotta da detto ente ricorrente, così provvedendo all’annullamento dell’opposta ordinanza-ingiunzione in base ad un asserito vizio rilevato d’ufficio (ovvero quello della riferita tardività della notificazione dell’atto di contestazione).

Su proposta del relatore, il quale rilevava che il motivo potesse essere ritenuto manifestamente fondato, in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva, innanzitutto, il collegio che il formulato ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10,comma 6, non essendo ammissibile – in virtù di tale ultima norma – l’appello contro la sentenza di primo grado che decide sulle controversie previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152.

La censura proposta dal ricorrente Garante è manifestamente fondata perchè, sulla scorta del concreto petitum dedotto dal Comune opponente in primo grado (con il quale erano state prospettate la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18,l’insussistenza dei presupposti per la configurazione della contestata infrazione e la violazione della citata L. n. 689 del 1981, art. 3), non emerge (per quanto ammesso anche dallo stesso ente comunale nel controricorso: v. pag. 4) che fosse stato dedotto il vizio procedimentale (ricondotto alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14) per il quale il Tribunale di Parma ha accolto l’opposizione, così incorrendo nella denunciata violazione di cui all’art. 112 c.p.c. per avere pronunciato ultra petita.

A tal proposito, in conformità alla formulata proposta ex art. 380-bis c.p.c., occorre evidenziare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte – trova applicazione il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) secondo cui il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma a titolo di sanzione amministrativa è strutturato alla stregua dei principi generali che regolano il processo civile (ancorchè la controversia in oggetto sia regolata, sul piano processuale, dal rito del lavoro), e, quindi, in particolare, devono essere osservati quelli della domanda, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del divieto della pronuncia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè quello riguardante i limiti di modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione; ne consegue che, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell’illecito (per eventuale superamento del termine generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell’opposizione, esso non può essere rilevato d’ufficio e, ove ciò avvenga, il giudice incorre nella violazione del già ricordato principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Parma, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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