Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21147 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17533/11 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n. 53,
presso lo Studio Pernazza, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni
Malinconico, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Potenza, in persona del suo Sindaco pro tempore
Sa.Vi., elettivamente domiciliato in Potenza, Via Nazario Sauro,
Palazzo della Mobilità, presso l’Ufficio Legale dello stesso,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Concetta Matera e Maria Rosa
Zaccardo, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n, 29/02/10 della Commissione Tributaria
Regionale della Basilicata, depositata il 7 maggio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8
settembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 29/02/10 depositata il 7 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto da S.A. contro la decisione n. 276/01/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza che aveva rigettato il ricorso promosso dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dal Comune di Potenza relativamente ad un fabbricato per il quale l’imposta era stata pagata solo in parte e relativamente ad un’area per la quale il versamento d’imposta era stato invece interamente omesso.
La CTR spiegava la conferma della prima sentenza osservando nel merito che il terreno in questione era edificabile e che inoltre non doveva ritenersi formato alcun giudicato esterno favorevole alla contribuente con riferimento a precedenti decisioni che per annualità anteriori “avevano statuito la non assoggettabilità ad ICI dell’area” e questo perchè secondo la CTR doveva ritenersi che “ogni anno fiscale mantiene la propria sostanziale autonomia rispetto agli altri”.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resisteva il Comune con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione di giudicato ex art. 2909 c.c.”, la contribuente deduceva che la CTR erroneamente non aveva rilevato il favorevole giudicato esterno formatosi con riferimento ad annualità precedenti, per le quali era stato definitivamente accertato che l’area non era assoggettabile a ICI causa “la natura e ed il regime proprio del bene in sè”.
L’eccezione di giudicato è fondata perchè le precedenti sentenze hanno accertato che il terreno era esente da imposta D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 7, comma 1, lett. h) in quanto agricolo ricadente in zona montana, esenzione che è quindi basata sull’accertamento di un fatto che avendo carattere tendenzialmente permanente dà luogo a un giudicato esterno che pregiudica le successive annualità (Cass. sez. trib. n. 23032 del 2015; Cass. sez. trib. n. 18923 del 2011). In relazione alle osservazioni contenute nel controricorso, basta semplicemente dire che il giudicato esterno, pur avendo ad oggetto una domanda di rimborso d’imposta, si è formato sul medesimo rapporto impositivo.
2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso della contribuente relativamente al non assoggettamento all’imposta dell’area.
4. Nella particolarità della lite, oltrechè nella circostanza che l’avviso all’esito è risultato confermato con riguardo al parziale recupero dell’imposta relativa al fabbricato, debbono farsi consistere i motivi che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito accoglie il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso nella parte in cui quest’ultimo ha assoggettato l’area all’imposta; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016