Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21147 del 19/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21147 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso r.g.n. 13147-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro

ALBERTONE GIAN FRANCO;
– intimato avverso la sentenza n. 111/22/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE del 10/10/2013,
depositata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Cnicitti.

Data pubblicazione: 19/10/2015

Considerato in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti
di Gianfranco Albertone per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con
cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riformando la sentenza di
primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente,
con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte

della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva
Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata da Wart.19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era
tempestiva in quanto proposta nel termine di 48 mesi decorrente dalla
pubblicazione della ordinanza del 16.1.2008 con cui la Corte di Giustizia aveva
chiarito i termini e la portata della sua precedente sentenza.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’Adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Ritenuto in diritto
1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art.38 d.p.r. n.602/73, in relazione all’art.360, I comma, n.3 c.p.c.,
laddove la C.T.R. ha affermato che, anteriormente alla pronuncia della Corte di
Giustizia, il contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto e che,
peraltro, in capo allo stesso non avrebbe potuto configurarsi alcuna inerzia
colpevole.
2.11 ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla presente
controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
n.13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga
dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa
tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla
data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario,
atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come quella che assiste la

Ric. 2014 n. 13147 sez. MT – ud. 16-09-2015
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quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto —accertato con sentenza

declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti esauriti,
ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza,
trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche.
2.1. Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al
rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto

sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
“overruling” , dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle
situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei
relativi rapporti.
3.La sentenza impugnata che si è discostata da tali principi va, pertanto,
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal
contribuente.
4.La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare
integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili
quelle del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara
itripetibili quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2015.

che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta

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