Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21147 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17126-2016 proposto da:

C.M., titolare della C. VIAGGI, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANGELA ELISABETTA SINDONI, ROBERTO GAGLIARDI;

– ricorrente –

contro

FREEDOM OF HOLIDAY SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 10 agosto 2004 C.M. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 297/04 emesso dal Tribunale di Ragusa in favore della Freedom of Holiday con cui si intimava il pagamento di somme pari ad Euro 2.560,80 per un soggiorno organizzato dall’opponente agenzia del C.M. presso la struttura della Freedom of Holiday.

L’opponente contestava all’ingiungente Freedom of Holiday di non aver adempiuto correttamente l’obbligazione assunta con la C. Viaggi arrecando alla stessa un grave danno all’immagine oltre che un grave disagio ai propri clienti.

Si contestava la mancata sistemazione di un gruppo di gitanti così come concordato originariamente, comunicando la variazione degli alloggi solamente alla data di arrivo degli ospiti presso la struttura alberghiera “(OMISSIS)”, e si richiedeva la rimodulazione del quantum da corrispondere in ragione del differente adempimento, allegando a riprova di quanto eccepito lo scambio di comunicazioni avvenuto a mezzo fax tra le parti contraenti.

Si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 626/2009 rigettava la proposta opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando la Coiro Viaggi al pagamento delle spese processuali in favore della Freedom of Holiday.

Avverso tale pronuncia proponeva appello C.M. chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado stante l’assenza totale di motivazione e, nel merito contestava l’erroneità della stessa avendo l’Organo giudicante disatteso le risultanze istruttorie. Si chiedeva altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Si costituiva la Freedom of Holiday per ottenere il rigetto dell’appello e la conferma della precedente statuizione.

2. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 690 del 28 aprile 2016, dichiarava la nullità della sentenza appellata e, non ritenendo sufficientemente provato l’inadempimento dedotto dall’attrice, rigettava l’impugnazione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’appellante C. al pagamento delle spese in favore della Freedom of Holiday.

3. Avverso tale pronuncia, propone ricorso in Cassazione C.M. con cinque motivi.

3.1. Resiste con controricorso la Freedom of Holiday srl.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente ex art. 360 c.p.c., n 3 la violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c.. Il giudice dell’appello avrebbe errato perchè ha violato il principio di cui all’art. 2697 c.c. per averne fatto erronea applicazione in tema di prova dell’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale.

6.2. Con il secondo e terzo motivo lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Ritiene che il giudice del merito abbia male interpretato le domande formulate dall’opponente, erroneamente ritenendo che, con l’opposizione in questione la Coiro Viaggi avesse richiesto esclusivamente una riduzione del prezzo da pagare alla Freedom of Holiday, non contestando l’an. La sentenza sarebbe anche viziata perchè la Corte territoriale ha onerato il debitore ingiunto di fornire prova anche del reale contenuto del contratto concluso tra le parti.

6.3. Con il quarto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il contenuto del fax del 18 ottobre 2003.

6.4. Infine con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in relazione alla statuizione delle spese del giudizio. Lamenta che nel corpo della motivazione la corte d’appello pur dando atto che con il primo motivo l’appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per carenza assoluta di motivazione, nel dispositivo nonostante dichiari la nullità della sentenza impugnata rigetta l’appello, invece di ritenerlo parzialmente accolto, incidendo tale statuizione sulle spese.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili. Infatti il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

7.2. Il quinto motivo è inammissibile.

A parte la mancata non corretta impugnazione della ratio decidendi, il contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione non comporta la nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 4), bensì il diverso vizio di contraddittorietà della stessa sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5); infatti, una motivazione contrastante con il dispositivo rende quest’ultimo privo di ogni giustificazione, per cui l’ipotesi viene a coincidere con quella di omessa motivazione (Cass. Sez. Un. N. 209/1999).

In ogni caso nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicchè, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l’unica statuizione in esso contenuta (Cass. n. 15088/2015). Nel caso di specie il giudice dell’appello ha fatto una valutazione complessiva sulle spese.

8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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