Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21147 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
H.M.N., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Roppo, elett.
dom. presso lo studio dello stesso, in Forlì, viale Matteotti n.
105, come da procura spillata in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
per la cassazione del decreto Trib. Bologna 9.2.2019, n. 746/2019, in
R.G. n. 470/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 23.9.2020;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. H.M.N. impugna il decreto Trib. Bologna 9.2.2019, n. 746/2019, in R.G. n. 470/2018 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. successivamente il richiedente ha depositato atto di rinuncia;
3. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la non costituzione del Ministero;
4. non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020