Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21146 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16857-2016 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI

ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE CALBOLI 20-E, presso

lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GALEANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6285/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato in data 05.07.2010 la sig.ra F.C. proponeva opposizione al decreto di rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS) emesso dall’ ATER del Comune di Roma, chiedendone la dichiarazione di inesistenza, nullità e/o illegittimità e comunque inefficacia, previa sospensione dell’esecutività del provvedimento.

Si costituiva in giudizio l’ATER di Roma chiedendo il rigetto dell’attorea domanda.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1215/2014 rigettava la domanda attorea, disconoscendo la legittimazione sostanziale dell’occupante a permanere nella detenzione dell’unità abitativa, e condannava l’attrice alla restituzione dell’immobile al proprietario in conformità al decreto emanato.

Proponeva appello avverso la medesima pronuncia la F.C. dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma per ottenere la riforma dell’impugnata sentenza dichiarando in via preliminare la nullità e/o illegittimità del disposto decreto e la sua disapplicazione.

2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6285 del 18 gennaio 2016, accoglieva il gravame riformando la sentenza di prime cure sulla base del rapporto di coniugio che legava la F. al defunto conduttore dell’immobile sig. C.N. e quindi normativamente legittimata al subentro nel contratto.

3. Avverso tale pronunzia propone ricorso in Cassazione l’ATER di Roma con un motivo.

3.1. Resiste con controricorso la sig.ra F.C..

4. E stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Con il primo ed unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 12 del 1999, artt. 11, 12 e 13 e del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18 nonchè violazione della normativa relativa al riparto di giurisdizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte d’Appello avrebbe errato perchè ha ritenuto applicabile al caso di specie l’istituto, più propriamente civilistico e poco consono ai rapporti tra privato e P.A., della successione contrattuale che come è noto richiede un requisito soggettivo (qualità coniuge) e uno oggettivo (aver convissuto stabilmente all’interno dello stesso immobile).

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti non risulta dove sono depositati i documenti indicati a pag. 7 e 8 del ricorso. E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008). Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

7. Ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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