Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21146 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/08/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25941-2016 proposto da:

PREFETTURA DI MASSA CARRARA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 588/2016 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

10/6/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Prefetto di Massa, con ordinanza-ingiunzione n. 21463 del 23 novembre 2011, a seguito del ricorso in via amministrativa ai sensi dell’art. 203 C.d.S., ingiungeva a Z.P. il pagamento della sanzione di Euro 436,00, oltre accessori, in relazione alla violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Decidendo sull’opposizione dello Z. avverso il suddetto provvedimento amministrativo sanzionatorio, il Giudice di pace di Aulla, con sentenza n. 568/2014, l’accoglieva e, per l’effetto, annullava la citata ordinanza-ingiunzione.

A seguito dell’appello formulato dal Prefetto di Massa e nella costituzione dell’appellato, il Tribunale di Massa, con sentenza n. 588/2016 (depositata il 10 giugno 2016), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Massa, affidato ad un unico motivo.

L’intimato Z.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Con l’avanzato motivo il ricorrente Prefetto ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 (c.d. codice della strada), della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e ss. nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 prospettando l’erroneità dell’impugnata sentenza sul presupposto che il giudice di appello aveva illegittimamente annullato l’opposta ordinanza-ingiunzione sulla base della sola mancata audizione dell’intimato nel corso del procedimento amministrativo sanzionatorio che – a suo avviso – ne aveva comportato la nullità.

Su proposta del relatore, il quale rilevava che il motivo potesse essere ritenuto manifestamente fondato, in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che, in effetti, la censura proposta dal ricorrente Prefetto è manifestamente fondata in virtù dell’orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte (con il quale è stato superato quello precedente a cui ha posto riferimento il Tribunale di Massa) secondo cui la mancata audizione dell’interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell’ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell’art. 203 C.d.S. avverso il verbale di accertamento (e che, nella fattispecie era stato, peraltro, invitato senza che si fosse potuto provvedere ad ascoltarlo avendo lo Z. addotto un motivo di salute impeditivo), non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sè, idonea all’accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa.

Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689 ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

Questo principio – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – si è definitivamente consolidato anche per l’effetto di successive pronunce conformi (cfr., ad es., Cass. n. 9251/2010 e, da ultimo, Cass. n. 11300/2018).

In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Massa, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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