Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21146 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

H.Y., rappr. e dif. dall’avv. Viviana Pellegrini,

viviana.pellegrini.ordineavvocatirimini.it, elett. dom. presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, Roma, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Bologna 7.11.2018, n. 4154/2018,

in R.G. 15413/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 23.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. H.Y. impugna il decreto Trib. Bologna 7.11.2018, n. 4154/2018, in R.G. 15413/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ne aveva respinto la domanda, avanzata per le tre forme di tutela;

2. il tribunale, anche dopo aver sentito di persona il richiedente, ha ritenuto: a) condivisibile la valutazione di non credibilità del narrato, per reiterate contraddizioni nelle versioni rese alla commissione e poi al giudice, assenza di dettaglio, genericità e totale mancanza di documenti a supporto della situazione personale e identità, posta dunque – di contro ad una più confusa versione di contesto politico o vessazione – una motivazione sostanzialmente economica dell’allontanamento dal Bangladesh; b) insussistenti pertanto i fattori di persecuzione, nonchè le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; c) insussistente un conflitto armato nella regione di provenienza (Bangladesh) ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), alla luce delle fonti COI consultate d’ufficio; d) non dimostrata una specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità, nè apparendo sufficienti l’occupazione a tempo, stante anche l’assenza di documentazione sulla condizione della famiglia rimasta nel Paese d’origine, il mancato impiego della lingua italiana e l’assenza di problemi di salute, in un soggetto giovane d’età (24 anni al momento della decisione);

3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 97 Cost. e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 32, per nullità della decisione della commissione, redatta dal solo presidente, priva della menzione dei componenti il collegio, priva di certificazione di segreteria;

2. con il secondo motivo si lamenta, in violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 10 bis, l’erroneità del decreto per carenza d’istruttoria, per mancata considerazione del narrato, pregiudizio cognitivo e omessa comunicazione del preavviso di rigetto;

3. con il terzo motivo si invoca il vizio di motivazione sulla persecuzione, che rileverebbe anche se solo potenziale;

4. con il quarto mezzo è contestata la mancata concessione della protezione umanitaria, oltre che come vizio di motivazione per l’omesso riferimento all’integrazione sociale e per violazione del principio del non refoulement;

5. il primo motivo è inammissibile, in primo luogo per difetto di autosufficienza, essendosi il ricorrente limitato ad enunciare di aver citato la regola costitutiva del funzionamento del collegio amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, senza però riportare il contenuto effettivo della doglianza prospettata avanti al tribunale; in secondo luogo, ed in ogni caso, opera in materia il principio per cui “la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo” (Cass. 17318/2019);

6. il secondo motivo è inammissibile, non avendo esso colto la ratio decidendi del decreto che ha dato conto sia delle contraddizioni, genericità e inverosimiglianza del narrato, sia dei limiti di produzione documentale; sul primo punto “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass. 3340/2019); il decreto ha così evidenziato le ragioni di inattendibilità del narrato, così anche negando – ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) – l’assolvimento da parte del richiedente del ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

7. sul secondo punto, opera altresì il principio per cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte” (Cass. 2355/2020); nè può dirsi che il richiedente abbia allegato motivi specifici di persecuzione secondo la declinazione categoriale del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, ovvero, quanto alla protezione sussidiaria, danni gravi connessi a condanne o processi penali, ai sensi delle citate prime due lettere dell’art. 14 D.Lgs. cit.;

8. tale premessa ha carattere assorbente rispetto ad altre censure e il Collegio osserva solo che la citata natura pienamente giurisdizionale della trattazione della domanda di protezione avanti al tribunale esclude ogni pertinenza del richiamo, sinteticamente esposto, di un istituto amministrativo che imponga al giudice la integrazione del contraddittorio decorrente dalla formazione di un convincimento reiettivo pregiudiziale, altrettanto genericamente allegato e del tutto privo di corretta e provata rappresentazione;

9. va poi preso atto che non ha trovato censura specifica il complesso ulteriore quadro giustificativo del rigetto della protezione sussidiaria, in punto di conflitto armato, escluso dal tribunale ai sensi del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 14, lett. c), ciò assorbendo il terzo motivo, per altro profilo comunque inammissibile, per genericità;

10. il quarto motivo è inammissibile, non apparendo scalfita da idonea censura la motivazione con cui il tribunale, escludendo l’appartenenza del ricorrente a categorie soggettive di apprezzabile esposizione a vulnerabilità, ha giudicato insufficiente la relativa ampiezza, in carenza della qualità dei titoli di relazione sociale, culturale, linguistica, abitativa e dunque della pluralità di indici di interazione comunitaria;

11. appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dal decreto, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare nè il generico rinvio ad un quadro di limitazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine senza alcuna individualizzazione provata con riguardo alla vicenda dell’espatrio (non creduto nei tratti essenziali delle relative ragioni), nè l’altrettale generico richiamo all’integrazione sociale nel Paese d’arrivo, specificamente ritenuta insufficiente dal tribunale, poichè sostanzialmente coincidente con la sola attività occupazionale precaria (apparendo in questa sede carente di specificità la contestazione), mancando poi evidenziazioni di ragioni gravi della propria famiglia e altri fattori, nemmeno dedotti; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito e di non credibilità (Cass. 2682/2020); si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e incompletezza rispetto alla ratio decidendi perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020); nulla si dispone per le spese del presente giudizio di cassazione data l’assenza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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