Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21145 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 19/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 19/10/2016), n.21145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4620-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TESSIVAL SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE C. SABATINI 150 V.B. 5/1,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Tessival Sud ha chiesto il riconoscimento del credito di imposta per complessive 119.700,00 Euro quale incentivo alle nuove assunzioni di lavoratori per gli anni dal 2004 al 2006, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10.

Il centro Operativo di (OMISSIS), effettuati controlli su tale richiesta, ha disposto la revoca parziale del beneficio, quanto alla somma di 19.700,00 Euro quale parte eccedente i 100 mila che la norma ritiene come massimo riconoscibile.

Avverso tale decurtazione la società ha proposto ricorso alla CTP di Pescara, che, con sentenza 157 del 2007, lo ha rigettato, ma questa decisione è stata poi riformata dalla CTR con decisione n. 230 del 2010.

L’Agenzia propone ora ricorso per cassazione formulando tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la società Tessival.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione impugnata ha ritenuto illegittimo il diniego del credito di imposta per la parte eccedente i 100 mila Euro. Essenzialmente la decisione impugnata ha ritenuto che l’incentivo fiscale riconosciuto alle imprese in caso di nuove assunzioni di lavoratori, non costituisce un aiuto di Stato, e dunque non è soggetto alle restrizione che la normativa comunitaria impone per gli aiuti che incidano sulla concorrenza. Piuttosto, la norma nazionale che pone il tetto massimo di 100 mila violerebbe il regolamento CE in tema di sostegno alla occupazione, e contrastando con quest’ultimo, va disapplicato nei casi come quello presente in cui non si fa questione di aiuti di Stato che incidano sulla concorrenza.

La società formula alcune eccezioni preliminari di cui occorre teneri conto in anticipo.

Ritiene innanzitutto che l’Agenzia ha consumato il potere di proporre impugnazione. Infatti, l’Ufficio ha notificato un primo ricorso per cassazione in data 28.1.2011, privo della dichiarazione per la trasmissione a distanza degli atti telematici, e poi un secondo ricorso, l’11.2.2011, completo di tale dichiarazione.

Questo secondo ricorso però sarebbe giunto tardivamente, avendo l’Agenzia già consumato il potere di impugnazione, che decorrerebbe, quello breve, dal 2.11.2010, data in cui, avendo la ricorrente chiesto le copie esecutive della sentenza, è venuta a conoscenza della decisione impugnata.

E’ un’eccezione infondata. Infatti è orientamento di questa Corte che nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata: la mera notificazione del primo ricorso non comporta infatti la consumazione del potere d’impugnazione (Sez. L. n. 13267 del 2007; Sez. 2 n. 12898 del 2010; Sez 3 n. 11308 del 2011).

Nel caso presente il primo ricorso non è stato mai depositato, e dunque il termine per notificare un secondo non decorre dalla richiesta di copia della sentenza, ma dalla notifica del primo. Quest’ultima è avvenuta il 28.1.2011, mentre il secondo ricorso è stato notificato il 11.2.2011, entro il termine breve di impugnazione.

Infondata è altresì la seconda eccezione, basata sul rilievo che, essendo l’Agenzia non già obbligata ma libera di avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello Stato, occorre perchè quest’ultima possa stare in giudizio in rappresentanza della prima che il potere di rappresentanza sia previsto espressamente per ogni singolo procedimento. E’ infatti regola che: “allorchè l’Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato” (Sez. 5 n. 11227 del 2007; Sez. 5 n. 3427 del 2010).

Nel merito.

1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63.

Assume l’Agenzia che il riconoscimento di un credito di imposta per l’assunzione di nuovi lavoratori costituisce aiuto di Stato, e che la limitazione che la legge pone ad un massimo di 100 mila Euro, proprio per la natura stessa di tale agevolazione, è compatibile dunque con le norme comunitarie. Il motivo è fondato.

Invero, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha mantenuto esplicitamente terme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, che, relativamente all'”ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone (al comma 10 ultima parte): “All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio”.

Il quadro normativo induce a ritenere che, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, il legislatore nazionale ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore” credito d’imposta in rassegna, in misura limitata e non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti. In tale prospettiva, nel riconoscere il beneficio in oggetto, il legislatore nazionale ha fatto proprio -in via di rinvio alla relativa fonte normativa – il criterio comunitario c.d. “de minimis”, che, nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale “aiuti di Stato” non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato C.E..

Anche tale adottata modalità di delimitazione della agevolazione accordata (qualunque ne sia la natura) rientra nel legittimo esercizio delle scelte discrezionali del legislatore, essendo consentito legiferare con la tecnica del rinvio (recettizio o formale) a norme di altro ordinamento e non riscontrandosi violazioni della normativa comunitaria, atteso che questa se pone agli stati membri il divieto di concedere “aiuti di stato” in misura eccedente la regola “de minimis”, non impedisce loro di circoscrivere benefici fiscali entro soglie predefinite (Sez. 5. n. 21797 del 2011; sez. 5 n. 20245 del 2013; Sez. 5 n. 200 del 2014; Sez. 5.n. 21594 del 2015; Sez. 5 n. 21605 del 2015).

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo.

Il ricorso va pertanto accolto, e, non essendovi accertamenti di fatto, da demandare al giudice di merito, la causa va decisa nel merito. Le spese, considerata l’inesistenza di precedente al momento della instaurazione della lite, possono compensarsi.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la decisione impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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