Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21145 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017), n. 21145
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17679/2016 R.G. proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio
dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA ROSARIA SAVOIA;
– ricorrente –
contro
L.C.G., SO.G.E.T. S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 184/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata
il 18/01/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì
11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
la Equitalia Servizi di Riscossione spa ricorre, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 184 del 18/01/2016 con cui il tribunale di Taranto (in intestazione leggendosi la precisazione dell’appartenenza del giudicante alla sezione distaccata di Manduria) ha accolto l’opposizione alle cartelle di pagamento riscontrate esistenti a suo carico da L.C.G., che pure ne aveva contestato qualunque valida notifica ad opera dell’agente di riscossione SO.G.E.T. spa, pure adducendo l’intervenuta prescrizione;
degli intimati nessuno svolge attività difensiva in questa sede;
è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza del primo motivo – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
può tralasciarsi la disamina dei motivi diversi dal primo (il secondo, imperniato sul difetto di giurisdizione e di competenza funzionale o per materia su numerose delle ragioni di credito oggetto delle cartelle impugnate; il terzo, di tardività rispetto alla conoscenza degli estratti di ruolo a seguito del conseguimento delle loro copie; il quarto, di legittimità delle notifiche delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 il quinto, sulla piena validità degli estratti di ruolo; il sesto, di ultrapetizione in relazione agli atti connessi, consequenziali o presupposti), per la manifesta fondatezza di quello, rubricato “nullità della sentenza per violazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2; dell’art. 24 Cost., – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 4)”;
invero, il caso – in cui la sentenza gravata è stata resa all’esito di quella che doveva considerarsi ancora la fase sommaria dell’opposizione esecutiva e comunque senza la concessione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. – è assolutamente analogo ad altro già deciso da questa Corte con sentenza 20/10/2016, n. 21258 (seguita già da Cass. 27/01/2017, n. 2045), alla cui motivazione ed ai cui principi di diritto va, per brevità, fatto integrale richiamo in questa sede;
deve quindi cassarsi la gravata sentenza e disporsi il rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso giudicante ed alla sede centrale, anche per le spese del giudizio di legittimità; pure dandosi atto che, essendo stato il ricorso accolto, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la gravata sentenza; rinvia al tribunale di Taranto, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017