Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21145 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 07/08/2019), n.21145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24638/2018 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuseppe Caradonna, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 2144/2018 del TRIBUNALE Di PALERMO,

pubblicato il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/07/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per il rinvio a N. R. o, in subordine,

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Palermo, con decreto n. cronol. 2144/2018, depositato in data 12/7/2018, ha respinto la richiesta di O.V., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, perchè i suoi genitori, cristiani, erano stati uccisi da mussulmani ed egli stesso era stato rapito e condotto in un villaggio vicino, riuscendo poi a fuggire, recandosi prima in Libia e poi in Italia) non risultava credibile e coerente e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stati neppure dedotti rischi di persecuzione o timori per la propria incolumità fisica, tali da non potere trovare adeguata protezione nel Paese di provenienza da parte delle Autorità locali; quanto poi alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (la zona centrale della Nigeria e la città di (OMISSIS)) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito da ultimi rapporti, del 2017, dell’UNHCR, di Amnesty International, del Sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri e dell’EASO); infine, quanto alla protezione umanitaria, non emergeva, per difetto anche di allegazione di circostanze rilevanti, una situazione meritevole di protezione umanitaria (in difetto di comprovate patologie non suscettibili di essere adeguatamente curate in Nigeria ovvero di una comprovata situazione di radicamento nel tessuto economico sociale italiano).

Avverso la suddetta pronuncia, O.V. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione alla non corretta valutazione di non credibilità del racconto del richiedente; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo il Tribunale attivato poteri istruttori officiosi, emergendo dai “report più recenti”, relativi al 2018, una situazione di preoccupante instabilità dovuta ad episodi di violenza anche nella zona centrale della Nigeria e nella città di (OMISSIS) in particolare; infine, con il terzo motivo, si denuncia la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 19 in riferimento al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, non avendo il Tribunale correttamente valutato la situazione del richiedente di particolare vulnerabilità (essendo egli entrato in Italia diciassettenne, quindi minorenne, dopo avere trascorso cinque mesi in prigione in Libia, subendo maltrattamenti e violenze).

2. La prima censura è inammissibile.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito nel senso che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340). Sempre questa Corte (Cass. 27503/2018) ha precisato che ” l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3,comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”.

Sull’indicata premessa, la valutazione sul punto svolta dai giudici di merito si sottrae a sindacato di questa Corte, avendo i primi ritenuto non credibile il racconto, in relazione alle pretese persecuzioni subite dal gruppo degli “(OMISSIS)” anche per contraddizioni correlate alle lacune nella vicenda narrata; nè il ricorrente spiega efficacemente perchè le lacune e contraddizioni specificate dal Tribunale verterebbero su aspetti secondari ed irrilevanti.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

In ordine all’obbligo di cooperazione istruttoria nella materia in esame, come già rilevato da questa Corte (Cass.19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introdutttvo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”. Da ultimo si è chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”.

Si è poi ulteriormente precisato (Cass. 27503/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati” (conf. Cass. 29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).

Inoltre, come precisato sempre da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal già citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Da ultimo (Cass. 32064/2018) questa Corte ha precisato che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità”.

Ora, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica, in relazione al decisum (avendo il giudice merito attivato i poteri di acquisizione officiosa delle informative), e, per conseguenza, priva di decisività: non solo il ricorrente manca di indicare specificamente quali siano le informazioni e le fonti ufficiali delle stesse che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (si fa menzione in ricorso di report aggiornati, senza specificazione alcuna sulla allegazione in sede di merito), ma fa riferimento, sempre generico, sempre generico, alla necessità di acquisire informazioni sulla situazione in Nigeria in particolare, asseritamente caratterizzata da aspri e violenti conflitti interni.

Le doglianze sono altresì inammissibili perchè volte a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito – mediante la ricostruzione della situazione politica nella NIgeria, sulla base di articoli e reports – così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/04/2017, n. 8758).

4. Il terzo motivo invece è infondato, in parte, ed inammissibile, nella restante parte.

Il Tribunale, in ordine alla protezione umanitaria, ha ritenuto che non ricorressero i presupposi richiesti dalla normativa in tema, avendo il richiedente, entrato minorenne in Italia, nel 2016, raggiunto ormai la maggiore età, non ricorrendo patologie comprovate insuscettibili di ricevere adeguato trattamento terapeutico in Nigeria, nè sussistendo una comprovata situazione di inserimento e radicamento dello stesso nel tessuto economico-sociale dello Stato italiano.

Non può valorizzarsi in senso contrario la sentenza della Corte di giustizia 12 aprile 2018, C-550/16, la quale, affermando che nel processo deve essere trattato come “minore” il cittadino straniero che abbia un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della domanda di asilo e che raggiunga la maggiore età nel corso della procedura di asilo, mira a garantire l’immediata applicazione delle norme a tutela dei minori (domanda di ricongiungimento famigliare) e comunque sempre che la persona “(ottenga) in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato”. La sentenza della Corte di giustizia non riguarda la protezione umanitaria ma i richiedenti lo status di rifugiato (si noti che il Considerando 9 stabilisce che “la presente direttiva (2004/83/Ce) non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perchè bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale”; analoga disposizione è contenuta nel Considerando 15 della direttiva 2011/95/Ue; cfr. Ordinanza interlocutoria n. 11751/2019).

Quanto, invece, ai maltrattamenti subiti nel Paese di transito (la Libia), questa Corte (Cass. 31676/2018) ha chiarito che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”.

Il motivo risulta, in ogni caso, generico: il ricorrente si è limitato a dedurre di avere, sin dall’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, il cui racconto è stato poi confermato nel corso del giudizio, narrato di essere stato fatto prigioniero in Libia, per un periodo di cinque mesi, e di avere ivi subito violenze (riportando ancora i segni di ferite al polso).

Ma il Tribunale ha riscontrato l’assenza di “comprovate patologie non suscettibili di ricevere adeguato trattamento terapeutico in patria”, escludendo pertanto la sussistenza di una situazione di vulnerabilità meritevoli di tutela ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

5.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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