Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21145 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5043/2017 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Libia n. 4, presso lo

studio dell’avvocato Galiena Alessandro, rappresentata e difesa

dall’avvocato Conti Leopoldo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Iren Mercato S.p.a., incorporante di Iren Gestioni Energetiche

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 60, presso lo

studio dell’avvocato Ciuffa Paolo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Bartesaghi Maria Cleme, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 16.1.2017 la Corte d’Appello di Genova ha rigettato il reclamo proposto da G.C., in qualità di liquidatore della (OMISSIS), avverso la sentenza n. 114/2016, depositata il 21 settembre 2016, con cui il Tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento della predetta associazione sportiva dilettantistica.

Il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, affinchè un soggetto sia ritenuto fallibile, la nozione di imprenditore, contenuta nell’art. 2082 c.c., va interpretata in senso “oggettivo”, con conseguente natura imprenditoriale dell’attività economica avente l’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, indipendentemente dal perseguimento dello scopo di lucro, ha evidenziato che per le associazioni sportive, quali la ricorrente, il discrimine, ai fini della fallibilità, è rappresentato dalla prevalenza dell’attività di impresa rispetto alle altre eventualmente svolte dalla associazione, non rilevando che l’attività – come quella della ricorrente – venga svolta in regime di concessione e sia quindi assoggettata ad un particolare regime di prezzi e costi.

Alla stregua di tali principi, la Corte territoriale ha ritenuto la natura imprenditoriale dell’attività svolta dalla (OMISSIS) in quanto consistente prevalentemente nella prestazione di servizi di varia natura dietro corrispettivo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), in persona del liquidatore sig. G.C., affidandolo ad un unico articolato motivo.

Si è costituita in giudizio Iren Mercato s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c. e della L. Fall., art. 1, dedotta la violazione ed erronea/falsa applicazione dell’art. 2135 c.c., anche in relazione al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 5.

Si duole la ricorrente che entrambi i giudici di merito abbiano omesso integralmente ogni accertamento e non abbiano neppure argomentato in base a quali risultanze fattuali e documentali è stata ritenuta l’obiettiva economicità dell’attività dalla stessa svolta e la “prevalenza” dell’attività commerciale rispetto alle sue altre attività, limitandosi a mere, ed assolutamente generiche, dissertazioni in diritto.

La Corte d’Appello ha quindi del tutto omesso di accertare un fatto determinante ai fini della controversia, relativo alla tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio del bilancio, non essendo state indicate le circostanze sulla base delle quali è stata ritenuta provata la qualifica di imprenditore commerciale della associazione.

La Corte territoriale, ha, altresì, ritenuto l’attività svolta dalla ricorrente come avente natura commerciale in quanto “consistente, prevalentemente, nella prestazioni di servizi di varia natura dietro corrispettivo” senza in alcun modo individuare, nè esplicitamente, nè implicitamente (a mezzo rinvio ai documenti prodotti ovvero alla pronuncia di primo grado) quali sarebbero, in concreto, i servizi prestati dietro corrispettivo, tali non potendo certo considerarsi i servizi resi ai soci utenti della piscina (attività prevalentemente svolta dall’esponente).

2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Va preliminarmente osservato che nella fattispecie in esame non sono contestati i parametri in base ai quali il giudice deve valutare la natura o meno di imprenditore commerciale, come tale fallibile, di un’associazione sportiva pur dilettantistica.

Non è quindi in discussione – e questo Collegio intende, sul punto, ribadire il costante orientamento di questa Corte – nè che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non sia elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo) (vedi Cass. n. 6835/2014; conf. Cass. n. 14250/2016; Cass. n. 25478/2019), nè che, ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare delle associazioni sportive, sia necessario che queste ultime in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale (Cass. n. 8374/2000; Cass. 9659/1993 non mass.).

Ciò di cui di duole la ricorrente è che la Corte d’Appello non abbia indicato in concreto gli elementi fattuali e documentali sulla base dei quali è stata ritenuta l’obiettiva economicità della sua gestione ed il prevalente esercizio dell’attività commerciale rispetto alle altre sue attività istituzionali, limitandosi a mere enunciazioni in diritto.

Tale censura coglie nel segno.

E’ orientamento costante di questa Corte che il giudice incorre nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in caso di mancanza assoluta della motivazione, o motivazione apparente o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, secondo quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014.

Nel caso di specie, nonostante al giudice d’appello – come emerge dal riassunto dei motivi di reclamo evincibile dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) – fosse stato espressamente richiesto di provvedere ad un accertamento rigoroso in ordine all’esclusività o alla prevalenza dell’attività di impresa, e ciò sul rilievo che il Tribunale di Genova aveva affermato solo in termini generici che una larga quota di ricavi della (OMISSIS) derivavano da servizi offerti ai terzi, il giudice di secondo grado si è limitato a ribadire genericamente ed in modo apodittico che l’attività della ricorrente consisteva prevalentemente nella prestazione di vari servizi dietro corrispettivo.

La Corte territoriale non ha quindi avuto cura di precisare a quali servizi intendeva riferirsi (e sulla base di quali elementi fattuali) e che in misura tali entrate incidessero sulla gestione della associazione sportiva, in modo tale da poter verificare se fosse stata effettuata una valutazione improntata sul criterio della obiettiva economicità dell’attività svolta, di talchè tale motivazione si appalesa del tutto apparente.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

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