Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21144 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. III, 22/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 22/07/2021), n.21144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35174-2019 proposto da:

C.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

PREVIATI;

– ricorrenti –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VICENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4188/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.A., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4.

Il richiedente dedusse a fondamento delle proprie ragioni di esser fuggito dal paese d’origine a causa del conflitto generalizzato presente nella zona del Casamance dovuto alle continue violenze dei ribelli.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento C.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 3 luglio 2018 rigettò il reclamo. Il Tribunale ritenne:

a) non attendibile la vicenda narrata dal richiedente;

a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 4188/2019 pubblicata il 3 ottobre 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da C.A. con ricorso fondato su un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta motivazione carente e apparente circa la richiesta di protezione sussidiaria e umanitaria, in quanto la Corte d’Appello non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione la situazione di conflitto generalizzato presente in (OMISSIS), regione di provenienza del richiedente.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3. In proposito, si ricorda che (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5934 del 2016) è indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Lo è anche perché richiede una rivalutazione di merito non sindacabile in questa sede, sia perché pur lamentandosi delle fonti utilizzate dal giudice non allega fonti più recenti da cui desumere una situazione diversa da quella prospettata in sentenza.

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. L’indelensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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