Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21144 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21144 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 27241-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE,
TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
MARINELLI ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA
VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PONZONE GIOVANNI
GAETANO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/09/2013

30.9.2010, depositata il 30/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuele De Rose che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO
che si riporta alla relazione scritta.

r

avverso la sentenza n. 4963/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

I. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 4963 del 2010 oggetto del
presente ricorso per cassazione, accoglieva l’impugnazione proposta da Marinelli Rosaria
avverso la sentenza del giudice del lavoro che aveva rigettato la domanda volta
all’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola sulla
base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva integrata della Provincia
di appartenenza, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato negli anni successivi.
1.1. Preliminarmente, tuttavia, la Corte d’Appello, affermava che non poteva
trovare applicazione, nella fattispecie in esame, la decadenza dì cui all’art. 47 del dPR n.
639 del 30 aprile 1970, come interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103/91 convertito nella 1
n. 166/91.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando tre motivi
di ricorso. Resiste la Marinelli con controricorso.
3.Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 3,
del dPR n. 639 del 1970 e successive modifiche, affermando l’applicabilità nel caso in
esame della decadenza cosi disciplinata.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato in ragione dei principi di diritto affermati da
questa Corte con la sentenza n. 7245 del 2012, che ha affermato, con argomentazioni che si
condividono, l’ inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle
integrazioni apportate del d.l. n. 98 del 2011, art. 38, al caso di richiesta di riliquidazione di
prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 de12011, convertito nella legge n. 111 de12011.
5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli attt. 44, 49 e 53 del CCNL
operai agricoli e fiorovivaisti de11998 in relazione al d.lgs.n. 314 de11997, art. 6 comma 4 lett.
a), nonché in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ., ed alla legge n. 297 de11982, art. 4, commi
10 e 11.
L’INPS, con i suddetti secondo e terzo motivo di ricorso,
censura la sentenza
per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità
di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe
esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di
retribuzione differita.
6. I suddetti motivi sono manifestamente fondati.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9 maggio 2007 n. 10546, secondo
cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16 aprile 97 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, questa Corte ha
ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di
t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va
esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della
volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della

FATTO E DIRITTO
È stata depositata relazione ai sensi del!’ art. 380 bis c.p.c., avente il seguente
contenuto:
« Il consigliere relatore osserva quanto segue.

Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono (cfr.
Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del
30 agosto 2011, n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi),
considerato, altresì, che, come dedotto nella relazione, recentemente il
significato della norma di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, individuato
dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore.
Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto con riguardo al secondo e al terzo
motivo e la sentenza della Corte di appello di Bari va cassata nella parte
impugnata. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato attesa l’
inapplicabilità dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle
integrazioni apportate dell’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di
riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e
liquidate dall’ente previdenziale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere
decisa nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla
inclusione del T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla
sopravvenienza della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo ed il
terzo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio
quanto alla inclusione della quota T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola. Compensa le spese dell’intero processo.
Roma, 5 luglio 2013

disposizione di cui al d.l. 14 giugno 96 n. 318, art. 3, conv. dalla legge
29 luglio 96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata
in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi
che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti
stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da
parte dell’autonomia collettiva” (v., ord. n. 18516 del 2011 e numerose altre
conformi).
dal
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato
legislatore, il quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 18,
del d.l. 6.07.11 n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 201 1, prevede che
“l’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01, comma
5, del decreto- legge IO gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge Il marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per
il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (citata Cass.,
ord. n. 18516 del 2011, Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 de120
maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose
altre conformi).
7.11 ricorso è, dunque, manifestamente fondato, con riguardo al secondo e
al terzo motivo di ricorso e deve essere accolto in ordine agli stessi».

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