Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21144 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. II, 13/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI

COSTANZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NAVARRA ORLANDO, giusta procura speciale alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., A.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 1829/08 del TRIBUNALE di AOSTA del 25.11.08,

depositata il 28/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 25 maggio 2007, N.A. ha chiesto al tribunale di Aosta tutela possessoria nei confronti di A. M., B.G., in relazione alla violazione di distanze legali con manufatti – un pozzetto, due camini ed una caldaia – realizzati dai convenuti su un immobile confinante con quello sito in (OMISSIS), di proprietà N. (fg. 22 part. 226- 227).

Negata il 22/9/08 l’invocata tutela possessoria, la odierna ricorrente ha proposto reclamo ex art. 669 c.p.c., comma 13, che il 28 novembre 2008 è stato respinto dal tribunale collegiale di Aosta.

Avverso questo provvedimento, N. ha proposto ricorso per cassazione. Parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso, come rivato nella relazione preliminare, che il Collegio pienamente condivide e fa propria, è inammissibile. E’ stato opportunamente osservato che nell’ambito del giudizio possessorio il provvedimento ex art. 669 c.p.c., comma 13 non è soggetto a ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che può essere sottoposto a verifica in sede di giudizio ordinario, ove una delle parti chieda che sia fissato il termine per instaurare il giudizio di merito.

L’art. 703 c.p.c. è stato infatti modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23, lett. e-bis), n. 7.2), conv., con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. La norma, nel nuovo testo, ai sensi dell’art. 23 quinquies D.L. cit., come modificato, da ultimo, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, comma 1, conv., con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, è in vigore dal 1 marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, come quello qui esaminato. Così reca:

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’art. 21. Il giudice provvede ai sensi dell’art. 669 bis e segg., in quanto compatibili.

L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamatile ai sensi dell’art. 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al comma 3, il giudice fissa dinanzi a sè l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’art. 669-novies, comma 3.

Alla luce di quest’ultimo comma, il provvedimento reso ex art. 703 c.p.c. o si stabilizza per mancata richiesta della fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio di merito o assume la caratteristica di provvedimento non definitivo modificabile con la decisione di merito di primo grado. In entrambi i casi non è quindi soggetto a ricorso per cassazione.

Le argomentazioni svolte al capo 6 (pag 41 e seguenti) del ricorso non tengono conto della novella del rito possessorio cui si è fatto cenno.

Questa Corte ha già pronunciato nel senso dell’inammissibilità nelle ordinanze 20245/10, 22203/10 e 24458/10.

In memoria la ricorrente contesta questa interpretazione delle norme e afferma che se ella, invece di ricorrere per cassazione, avesse optato per il giudizio di merito, l’ordinanza sarebbe “passata in giudicato” e il giudizio di merito non avrebbe potuto portare a esito diverso, determinando spreco di attività processuale e violazione dell’art. 24 Cost.

Ognuna di queste proposizioni è, a parere del Collegio, priva di ogni fondamento.

Ciò può dirsi, senza tema di smentita, della tesi secondo cui, pur proseguendo il processo per la fase di merito, successiva a quella interinale, la decisione assunta in sede di reclamo a chiusura della prima fase, passerebbe in giudicato.

Il giudicato ha efficacia preclusiva con riguardo ad ogni ulteriore pronuncia sulla materia del contendere, sicchè sarebbe inconcepibile una siffatta ricostruzione a fronte della espressa previsione normativa del prosieguo di quello stesso giudizio trattato nella prima fase, per la decisione di merito.

Sarebbe sovvertito non solo il senso giuridico, ma anche il dato testuale che vuole consentire una fase di merito dopo quella interinale.

Non ha pregio neppure la tesi secondo la quale il prosieguo del giudizio non potrebbe portare ad esito diverso. Questa prospettazione può aver senso se intesa quale prognosi del caso concreto, in relazione al grado di approfondimento cui in concreto è pervenuta la fase interinale, ma non costituisce nè la regola di rito, nè il paradigma operativo cui si è ispirato il legislatore. Il procedimento è stato infatti configurato come scandito in due fasi, di cui la seconda meramente eventuale, al fine di consentire la stabilizzazione della misura provvisoria e definire la controversia sul possesso, che prelude sovente alla controversia petitoria, che ha l’attitudine a dirimere in via definitiva l’accertamento delle posizioni in conflitto.

Ove non vi sia pacifica accettazione della decisione interinale all’esito del reclamo, è prevista l’apertura di un giudizio di merito a cognizione piena, che consente maggiori approfondimenti istruttori, con il rispetto delle garanzie formali previste nel codice di rito, parte delle quali non sono vincolanti nella fase interinale.

E’ quindi ben possibile, nel disegno legislativo, che l’interprete è tenuto ad applicare, non essendovi alcun motivo concettuale per sostenere interpretazioni correttive, che il giudizio della fase di merito capovolga quello provvisorio.

Manifestamente infondato è il sospetto di incostituzionalità ex art. 24, che deriverebbe dall’essere la parte “costretta a pagare due volte un provvedimento con lo stesso contenuto”. Questa ipotesi non è infatti ricostruibile come la indefettibile conseguenza dell’esistenza del rito possessorio di merito, ma solo come un’eventualità, che può verificarsi qualora il ricorrente non riesca – neanche nella fase di merito e nonostante le maggiori opportunità di essa – a offrire prova idonea a capovolgere il convincimento raggiunto dal giudice della prima fase. Non vi è quindi alcuna anomalia nell’ipotizzata reiterazione di una condanna alle spese conseguenti al secondo contrario giudizio, il primo a svolgersi a cognizione piena.

Va ribadito pertanto ancora una volta che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è inammissibile avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio nè definitivo (Cass 17211/10).

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA