Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21144 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16806-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO CIMINO;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio degli avvocati GAETANO ALESSI e ROSARIO LIVIO ALESSI, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

P.V., D.R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1315/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/12/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del dì

11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.A. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza (n. 1315 del 31/12/2015) con cui la corte di appello di Ancona ha, per quel che qui ancora rileva, solo in parte accolto il suo appello avverso la sentenza di condanna al risarcimento dei danni patiti per un incidente stradale occorsogli in (OMISSIS), in suo favore pronunciata dal Tribunale di Fermo nei confronti di P.V., D.R.G. e della SARA ass.ni spa, confermandola però quanto al riconoscimento del concorso di colpa di esso odierno ricorrente – pari al 25% – ed all’esclusione della prova sul lucro cessante quanto alla riduzione di capacità lavorativa;

degli intimati resiste con controricorso SARA Assicurazioni spa;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione di norme e diritto, in particolare, artt. 1362,1363,2054,2687 c.c. e segg., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”; col secondo, di “violazione e falsa applicazione di norme e diritto, in particolare, artt. 1362,1363,1411,1381,1327 c.c. e segg., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”;

i motivi sono inammissibili;

tanto è evidente quanto al primo motivo, sia se riferito all’art. 2054 c.c., sia se comunque complessivamente considerato, impingendo esso in una valutazione di fatto in ordine all’incidenza in concreto della condotta di guida del conducente del motoveicolo ed odierno ricorrente: ciò che invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti); e senza contare che i documenti e gli elementi istruttori che si assumono o prospettano pretermessi o travisati non sono trascritti in ricorso, neppure indicandovisi le sedi processuali di produzione e di riferimento, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (su cui v., per tutte ed in applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U. 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U. 04/02/2016, n. 2198);

l’inammissibilità è evidente pure in ordine al profilo di omesso esame di fatti decisivi dedotto col secondo motivo, visto che il materiale istruttorio è stato esaminato ed è stato ritenuto inadeguato a fondare la prova di un lucro cessante, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. 22/05/2014, n. 11361; Cass. 10/07/2015, n. 14517; Cass. 10/03/2016, n. 4673), anche sotto il profilo di una valutazione presuntiva (v. motivazione della gravata sentenza in ordine al quarto motivo dell’appello M., ove si valuta “limitata” la “documentazione prodotta” e la “assenza di qualsiasi altro elemento, sia pure presuntivo, ma dotato della necessaria gravità e concludenza”): non avendo poi in ricorso il ricorrente assolto l’onere di riportare i passaggi degli atti di merito (indicandone pure, sempre ai fini dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la sede processuale specifica) in cui eventuali elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti avrebbe (invano) sottoposto al giudice del merito;

l’inammissibilità di entrambi i motivi impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pure dandosi atto della sussistenza dei presupposti per la applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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