Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21143 del 19/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21143 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 9803 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettiVI ‘mente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
D.M. CARNI DEI FRATELLI MARCO SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 107/1/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA del 21/01/2013,
depositata il 25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2015 dal Consigliere Relatore Doti ROBERTA CRUCITTI.

Data pubblicazione: 19/10/2015

Considerato in fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la
sentenza in epigrafe -dato atto che questa Corte di Cassazione aveva
cassato con rinvio precedente sentenza della C.T.R.- rilevava che
presso la Segreteria non risultavano depositati né il ricorso per

Riteneva, pertanto alla luce del disposto dell’art.63 del
dlgs.n.546/1992, che sussistessero i presupposti (mancata riassunzione
nell’anno e mancato deposito della sentenza della Corte di Cassazione)
per dichiarare estinto l’intero giudizio.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione su unico motivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale
comunicazione alle parti.

Ritenuto in diritto
1.Con

motivo si lamenta, ai sensi del n.4, I comma,

dell’art.360 c.p.c., la violazione dell’art. 63 del d.lgs.n.546/92 laddove la
C.T.R., nel dichiarare l’estinzione del giudizio, aveva affermato che tale
estinzione “preclude (va) ovviamente qualsiasi possibilità di sospendere gli effetti
della sentenza di primo grado” mentre la norma indicata in rubrica era
chiara, nella sua ratio, nel senso di travolgere, attraverso l’estinzione
dell’intero processo- tutti gli atti processuali emanati sino al momento
estintivo, comprese quindi le sentenze espresse, tanto nel primo che
nel secondo grado di giudizio. Secondo la prospettazione difensiva,
invero, ciò che rivive per effetto della richiamata estinzione è
unicamente l’atto impositivo, il quale diviene incontestabile e non più
caducabile, radicandosi in maniera definitiva la pretesa impositiva.
Ric. 2014 n. 09803 sez. MT – ud. 16-09-2015
-2-

cassazione né la copia della sentenza del Giudice di legittimità.

2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse alla luce
dell’orientamento consolidato di questa Corte ( Cass. n. 3040 del
08/02/2008; ed in termini Ord. n. 5044 del 2012) secondo cui
l’estinzione del processo tributario, comportando la definitività
dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto, rende

dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa
dell’estinzione.
Peraltro, con il mezzo la ricorrente non censura la legittimità e
correttezza della declaratoria di estinzione dell’intero giudizio, ma
unicamente un’affermazione, contenuta nella motivazione della
sentenza impugnata, M ordine alla ritenuta (da parte del Giudice di
appello) preclusione, data, per l’appunto dall’estinzione dell’intero
giudizio, di sospendere gli effetti della sentenza di primo grado. Ora,
non appare revocabile in dubbio che tale affermazione del Giudice di
merito, peraltro interpretabile anche in senso diverso da quello
prospettato in ricorso (ovvero come impossibilità di incidere sugli
effetti della sentenza di primo grado perché travolta dall’estinzione),
non abbia contenuto decisorio in ordine agli effetti successivi alla
dichiarazione di estinzione come disciplinati dall’art.393 c.p.c.
3. Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività
difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2015.

inammissibile per difetto d’interesse l’impugnazione proposta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA