Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21143 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), R.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO

34, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI SALVATORE, rappresentati e

difesi dagli avvocati GILLETTA GIOVANNI, GILLETTA GIANNI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ST.VI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato LO PINTO SANTO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1695/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

18/09/09, depositata il 30/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

uditi gli Avvocati Gilletta Giovanni e Gianni, difensori dei

ricorrenti che si riportano agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 giugno 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1695, depositata il 30 ottobre 2009, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato prescritta la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposta dai coniugi S.A. e R.C. contro St.Vi., al quale gli attori imputavano l’inesatta esecuzione dell’incarico di progettare l’impianto termico, idrico, elettrico e di climatizzazione della loro abitazione in (OMISSIS). Con atto notificato in data 11 maggio 2010 i S. propongono un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso.

2.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, perchè notificato oltre i sei mesi dopo il deposito della sentenza impugnata (non notificata).

Il nuovo testo dell’art. 327 cod. proc. civ. – che ha abbreviato il termine di decadenza dall’impugnazione della sentenza non notificata – è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69, cioè dopo il 4 luglio 2009 (L. n. 69 cit., art. 58), quale non è quello in oggetto, per il quale vale il termine di decadenza di un anno, di cui al testo originario dell’art. 327: termine che risulta rispettato.

3.- Per quanto concerne il merito della vertenza, la Corte di appello ha ritenuto che – in considerazione della natura individuale dell’attività svolta dallo St. – l’incarico conferito dai S. di progettare e realizzare gli impianti della loro abitazione si debba qualificare come contratto d’opera e non di appalto; che pertanto la denuncia dei vizi doveva avvenire entro otto giorni dalla scoperta, mentre le azioni di risoluzione e di risarcimento dei danni avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di un anno dalla consegna delle opere, ai sensi dell’art. 2226 c.c., comma 2: termine che nella specie non è stato rispettato, essendo la consegna avvenuta fra il settembre 1997 e il gennaio 1998, ed essendo intervenuto il primo atto interruttivo della prescrizione con diffida in data 8.11.1999.

La Corte di appello ha poi negato efficacia interruttiva del termine di prescrizione alla lettera inviata via fax il 20 giugno 2000, con la quale lo St. ha comunicato ai S. la propria disponibilità, prò bona pacis, ad eseguire alcuni lavori di sistemazione dell’impianto idraulico, fermo restando il suo diritto al pagamento integrale del compenso pattuito.

4.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione degli art. 1324, 1362, 2226, 1667 e 1668 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe male interpretato la citata lettera dello St.

poichè essa – specificando che questi, al fine di agevolare l’erogazione dell’acqua calda ai servizi siti al primo piano, era disposto a farsi carico a proprie spese dell’adattamento della caldaia, dell’evaporatore del condizionatore; nonchè ad installare le tubazioni del gas a prospetto esterno – manifestava inequivocabilmente il riconoscimento dei vizi dell’impianto. La Corte avrebbe così attribuito al documento un significato diverso da quello fatto palese dalle parole usate.

4.1.- Il motivo è inammissibile, poichè mette in discussione l’interpretazione dell’atto ad opera della sentenza impugnata per ragioni di merito; dichiarando cioè non condivisibile l’interpretazione adottata dalla Corte di appello, senza peraltro indicare vizi od incongruenze logiche della motivazione, idonee a giustificare la censura.

La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione in base al rilievo che l’offerta dello St. è stata espressamente formulata “pro tono pacis”, cioè al fine di evitare una lite, senza che il mittente nulla abbia ammesso circa la propria responsabilità o circa la difformità dell’esecuzione dell’impianto rispetto a quello convenuto. Tanto è vero che ha contestualmente insistito per l’integrale pagamento del compenso già pattuito. Trattasi di valutazioni di merito in ordine alla corretta interpretazione dell’atto, che appaiono logiche e condivisibili.

Nè i ricorrenti hanno messo in luce gli aspetti in cui la motivazione sarebbe da ritenere illogica, contraddittoria o comunque inidonea a giustificare la decisione.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in camera di consiglio.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Rileva altresì che i ricorrenti non hanno censurato la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che la conoscenza dei vizi da parte del prestatore d’opera – pur se valesse ad esonerare il committente dall’onere della denunzia dei vizi nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta – non impedirebbe comunque il maturare del termine di prescrizione di un anno dalla consegna (cfr. pag. 19 della sentenza).

Trattasi di motivazione che costituisce autonoma ratio decidendi ed è di per sè sufficiente a giustificare la decisione, la cui mancata impugnazione rende irrilevanti le altre censure (cfr. da ultimo Cass. civ. 11 febbraio 2011 n. 3386).

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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