Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21143 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.12/09/2017),  n. 21143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19035/2016 proposto da:

L.S.;

contro

P.M.;

avverso la sentenza n. 302/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTO DEL PROCESSO

L.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania depositata il 19-2-20151 ricorso non notificato.

Il ricorso è stato trattato nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile a seguito di una proposta di inammissibilità formulata dal relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è stato notificato alla controparte, P.M., la parte si difende personalmente ed il ricorso non è sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Il collegio pertanto condivide la proposta di inammissibilità formulata del relatore.

Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso, se non corrisposto, e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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