Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21142 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21142 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA

u

sul ricorso 25452-2011 proposto da:
DIANA MAURIZIO DNIMRZ39M04H501R, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato CINI ROSSELLA, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ENEA – ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E L’AMBIENTE in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 576/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 24.1.2011,
depositata il 14/03/2011;

Data pubblicazione: 16/09/2013

,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

t

Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 576 del 2011, rigettava
l’impugnazione proposta da Diana Maurizio nei confronti dell’ENEA in relazione alla
sentenza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2007.
Diana Maurizio, con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, conveniva
in giudizio
l’ENEA, di cui era stata dipendente, per ottenere la liquidazione, in aggiunta a quanto spettante a
titolo di trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per effetto della polizza
assicurativa (c.d. polizza n. 52900) stipulata in fra l’ENEA e l’INA, di cui erano beneficiari i
dipendenti dell’Agenzia.
Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado ritenendo non sussistente,
nella specie, la giurisdizione del G.O. essendo l’appellante cessato dal servizio in epoca
antecedente al 30 giugno 1998 (cfr., Cass., n. 14138 e n. 14367 del 2012).
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il Diana prospettando, a
prescindere dallo specifico contenuto della decisione della Corte d’Appello di Roma, un’ ampia
ricostruzione della disciplina sostanziale, rispetto alla quale solleva dubbio di legittimità
costituzionale.
Il ricorrente non censura la decisione della sentenza d’appello che, come si è detto, ha
interessato esclusivamente la giurisdizione, questione che aveva costituito oggetto, a sua volta,
della statuizione di primo grado.
Sull’unica decisione assunta dal giudice di appello relativa alla mancanza di propria
giurisdizione, non sono, quindi, prospettate censure con l’odierno ricorso.
Il ricorso, pertanto, appare manifestamente inammissibile».
In ragione di tali argomenti si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la
data dell’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.»
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono. Pertanto il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro duemilacinquecento per compenso professionale,
euro cinquanta per esborsi,oltre accessori.
Roma 5 luglio 2013

FATTO E DIRITTO

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