Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21142 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V.V. (OMISSIS), C.V.

G. (OMISSIS), C.V.A.

(OMISSIS), CA.VA.AN. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BERTOLI ANTONIO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA

BERNARDINI, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCITIELLO LIVIO,

RICCITIELLO GRAZIA MARIA giusta mandato in calce alla copia

notificata del ricorso;

– controricorrente –

e contro

D.V.G.B. (OMISSIS), Z.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VI3A CICERONE

49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentati e

difesi dagli avvocati RICCITIELLO LIVIO, RICCITIELLO GRAZIA MARIA

giusta mandato in calce alle copie notificate del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 212/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

4/11/09, depositata il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Comegna Carmelo (delega Bertoli), difensore del

ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Prastaro Ermanno, (delega avv. Livio Riccitiello),

difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. C.V.V., C.V.A., C.V. G. e Ca.Va.An. hanno proposto ricorso per cassazione contro Z.E., G.G. e D.V. G.B. avverso la sentenza del 28 gennaio 2010, pronunciata inter partes in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Venezia.

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi da un lato congiuntamente lo Z. ed il D.V. e dall’altro lato i G..

2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 2. Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. in quanto appare improcedibile.

3. – La ragione di improcedibilità discende dalla circostanza che i ricorrenti hanno espressamente allegato nel ricorso che la sentenza impugnata venne notificata il 16 aprile 2010 (circostanza di cui danno atto anche i resistenti), ma hanno prodotto una copia autentica della stessa senza corredo della relata di notificazione.

Al riguardo, viene in rilievo il seguente, ormai consolidato, principio di diritto: La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui al primo comma dell’ari. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione. (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

4. – Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi improcedibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove dei rilievi che si limitano ad esprimere dissenso dall’indirizzo delle Sezioni Unite in essa richiamato, riproponendo considerazioni che non state già considerate dalla citata decisione e lo erano state nel filone giurisprudenziale cui le Sezioni Unite hanno dato continuità. Ciò, in particolare, vale per l’assunto che vorrebbe l’improcedibilità superata dalla produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata della sua notificazione, effettuata – nella specie dopo la notificazione della relazione – nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., ma ampiamente oltre il termine per il deposito del ricorso.

Per completezza il Collegio osserva, comunque, che priva di pregio è la deduzione della memoria nel senso che sarebbe irragionevole e sospetta di incostituzionalità a petto del principio dell’art. 3 della Costituzione, la diversa disciplina delle conseguenze della mancata produzione nel termine di deposito del ricorso della relata, rispetto alla possibilità di produzione fino all’udienza dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, attesa l’identica sorte del ricorso inammissibile e improcedibile: è sufficiente osservare che la disciplina della produzione della relata è diversa a giusta ragione, in quanto il legislatore ha considerato che al momento del deposito del ricorso la parte potrebbe non essere ancora in possesso del documento concernente l’ammissibilità, come, per esempio, nel caso di cui alla L. n. 892 del 1982, art. 5, u.c..

Viceversa, nel caso della relata questa situazione non è concepibile. La differenza fra le due situazioni giustifica sul piano della ragionevolezza la diversa scelta di disciplina legislativa.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.

2.1. Il Collegio rileva che entrambi i controricorsi – come eccepiscono nella memoria anche i ricorrenti – sono inammissibili, perchè le procure ai difensori sono indicate come rilasciate in calce alla copia notificata del ricorso. All’uopo, viene in rilievo il seguente consolidato principio di diritto: Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal contro ricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso. (Cass. n. 19066 del 2006).

2.2. Stante la inammissibilità dei loro controricorsi e la comparizione all’adunanza, le spese del giudizio di cassazione competerebbero a favore dei resistenti solo per tale attività.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di far luogo alla loro compensazione, atteso che il rilievo della causa di improcedibilità è avvenuto d’ufficio e i resistenti hanno anche a loro volta provocato la discussione su un’ulteriore questione di rito, quella relativa all’inammissibilità dei loro controricorsi.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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