Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21142 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 07/08/2019), n.21142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18520/2018 proposto da:

A.S., domiciliato in Roma, via Torino 7, presso lo studio

dell’avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’avvocato

Gianluca Vitale giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

Avverso decreto del TRIBUNALE DI TORINO, depositato il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal cons. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A.S., cittadino togolese, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 3 maggio 2018, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento, pronunciato dalla competente Commissione territoriale, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e di riconoscimento di quella umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, art. 16 della direttiva 2013/32/UE, falsa applicazione di norme di diritto, violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, , in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, art. 8, comma 1, lett. B, art. 3, comma 4, violazione dei criteri legali per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. G, art. 5, art. 14, comma 1, lett. B, art. 15 della direttiva 2011/95/UE, falsa applicazione di norme di diritto, violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione sussidiaria, rilevanza del rischio di danno grave ascrivibile a soggetti non statuali.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale non gli avrebbe offerto l’opportunità di fornire chiarimenti in ordine alle contraddizioni, disarmonie o omissioni del racconto, ma il ricorso non dice quali chiarimenti egli avrebbe inteso offrire per attribuire credibilità alla narrazione, giudicata incredibile, del suo allontanamento dal Paese di provenienza, giustificato dalla circostanza della distruzione di un idolo, in una zona ove si praticava la religione animista, ed alla conseguente reazione degli appartenenti a quella religione, con paventata reazione dei medesimi in caso di rimpatrio.

Si duole inoltre lo stesso ricorrente, del tutto genericamente, della violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente, ma non indica quale sarebbe il criterio violato, ed in qual modo sarebbe stato violato: il ricorso si risolve infatti nello stereotipato richiamo del principio, già più volte affermato da questa Corte, secondo cui la valutazione di credibilità non può risolversi nella formulazione di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, principio non richiamato a proposito, giacchè il Tribunale ha evidenziato come il racconto del richiedente non superasse uno scrutinio di logica elementare, essendo del tutto implausibile che l’ A.S., appartenente alla minoranza musulmana, avesse distrutto l’idolo da solo e lo avesse fatto repentinamente pur nella consapevolezza delle reazioni alle quali sarebbe andato incontro, così da pregiudicare, per un gesto tanto insensato, non solo la buona posizione lavorativa raggiunta, ma anche la relazione familiare con la moglie ed una figlia appena nata.

Orbene, detto controllo di logicità, certo non riducibile ad un’opinione di segno soggettivo, è imposto proprio dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 che il ricorrente pone a fondamento del motivo in esame, nè simile evidenza è scalfita dal ribadito principio invocato in ricorso, secondo cui: “In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. citato, art. 5, comma 3, lett. C), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale” (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921, tra le altre).

Tale principio, infatti, non esclude affatto che, con particolare riguardo alla vicenda personale del richiedente, posta a fondamento della domanda di protezione, il giudice debba vagliare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ove non suffragate da prove, anche sul piano della loro tenuta logica.

Ed invero, stabilisce il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 al comma 5, che: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:… c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;… e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

Alla stregua del chiaro dato normativo, dunque, le dichiarazioni del richiedente ben possono essere suffragate da prove. Se così non è, viceversa, tali dichiarazioni sono sottoposte ad una verifica di credibilità (“…essi sono considerati veritieri…”). Detta verifica comporta, oltre che un duplice controllo di coerenza (la coerenza intrinseca del racconto e quella estrinseca concernente le informazioni generali e specifiche di cui si dispone), anche un equiordinato controllo di plausibilità, sicchè il racconto deve essere per l’appunto accettabile, sul piano razionale, sia quanto a coerenza, sia quanto a plausibilità, e deve essere cioè attendibile e convincente, come dimostrato dall’uso della congiunzione “e” (“…coerenti e plausibili e non sono in contraddizione…”). Detto giudizio di plausibilità, direttamente riferito alle dichiarazioni, si risolve infine nel complessivo scrutinio di attendibilità del richiedente previsto alla lett. e) della disposizione, da compiersi a mezzo dei “riscontri effettuati”, espressione da intendersi riferita non soltanto ad eventuali riscontri esterni, ove disponibili, ma anche alla verifica di logicità del racconto, come si desume dalla parte finale del comma, ove è detto che: “Nel valutare l’attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale”, la qual cosa rende manifesto che i riscontri non attengono soltanto al dato estrinseco delle “informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”, ma anche all’intrinseca credibilità razionale della narrazione.

Il menzionato controllo di logicità, lungi dal presentarsi quale appesantimento della posizione del richiedente, è viceversa espressione del favore che l’ordinamento riserva alla domanda di protezione internazionale, la quale, come emerge dalla massima poc’anzi richiamata, non è rigidamente governata dal principio dell’onere della prova, giacchè non soltanto il giudice, in determinati frangenti, ha il dovere di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio, in particolare quello che concerne la situazione del paese di provenienza (si veda il comma 3 richiamata disposizione), ma gli è consentito addirittura di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto: e tuttavia, proprio perchè si tratta di ritenere provati fatti che non lo sono, occorre almeno che essi reggano ad un giudizio di controllo di logicità, senza di che non resterebbe al giudice, una volta operata la verifica di coerenza intrinseca ed estrinseca, che prendere supinamente atto della domanda proposta, accogliendola in ogni caso, per quanto strampalata possa apparire, per l’ovvia considerazione che il Tribunale, se è in condizione di stabilire quale sia la situazione complessiva in cui versa il Paese di provenienza (in un caso come l’attuale l’esistenza in loco di culti animisti e di minoranze di religione musulmana), non ha la benchè minima possibilità di accertare in concreto se la narrazione dei fatti riferita dal richiedente sia vera o inventata di sana pianta (nel caso in esame se davvero il musulmano A.S., della cui fede pare nessuno si fosse mai interessato fino alla discreta età di circa 25 anni, sia stato poi improvvisamente sollecitato dal capo villaggio a partecipare ad una cerimonia animista, sicchè, preso da incontenibile furia iconoclasta nei riguardi di un idolo, e dimentico della famiglia e del suo avviato mestiere di sarto, lo abbia distrutto a colpi di bastone e di machete e, già con i soldi in tasca per darsi alla premeditata fuga, sia poi scappato immediatamente dopo perchè una donna lo aveva visto e riconosciuto). Controllo di logicità, quello menzionato che appare essere ormai la principale, se non la sola difesa dell’ordinamento avverso narrazioni, come emerge per esperienza del collegio, a seguito dell’aumentare esponenziale dei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, determinata dall’abolizione dell’appello, sovente stereotipate e tessute intorno a canovacci fin troppo ricorrenti: quello del giovane musulmano che ha messo incinta una ragazza cristiana, o del giovane cristiano che ha fatto lo stesso con una musulmana (le religioni possono peraltro variare), e scappa dalle furie dei genitori di lei; quella dell’uomo che il capo-villaggio ha destinato a sacrifici umani (il caso in esame appare una variante di questa trama) o ad altra non commendevole sorte; quella del sedicente omosessuale che, se lo fosse, sarebbe per questo perseguitato al suo Paese; quello della lite degenerata in fatti di sangue in cui il richiedente ha, si intende senza volerlo, ferito o ucciso il proprio contendente, in un contesto in cui, quale che sia il Paese di provenienza, le forze di polizia del luogo sono sempre e irrimediabilmente corrotte ed astrette da oscuri vincoli alla potente famiglia della vittima, e così via.

Ciò detto, una volta che il giudice di merito abbia doverosamente effettuato il controllo di logicità del racconto del richiedente, la valutazione compiuta sul punto non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Di guisa che il motivo è inammissibile in applicazione del seguente principio: “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile giacchè rivolto contro motivazione svolta ad abundantiam (“anche ammettendo, d’altro canto, la credibilità del richiedente…”).

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile, giacchè travisa e riduce la ratio decidendi, identificandola nel solo passaggio motivazionale in cui il Tribunale afferma che il ricorrente non è sottoposto a procedimenti penali, senza contrastare l’ulteriore affermazione contenuta nel decreto impugnato – pur trascritta in ricorso – secondo cui “il richiedente non ha fornito alcun indizio atto a ritenere che nel suo paese egli si troverebbe esposto, tuttora, ad effettivo pericolo di ritorsioni a causa dell’episodio narrato”.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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