Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21142 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5169/2016 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Appennini

n. 46, presso lo studio dell’avvocato Isidori Stefano, rappresentato

e difeso dall’avvocato Verini Claudio, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana

n. 82, presso lo studio dell’avvocato Carnevale Leonida,

rappresentata e difesa dall’avvocato Bafile Emilio, con procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente –

contro

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma;

– intimato –

nonchè

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana

n. 82, presso lo studio dell’avvocato Carnevale Leonida,

rappresentata e difesa dall’avvocato Bafile Emilio, con procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Appennini

n. 46, presso lo studio dell’avvocato Isidori Stefano, rappresentato

e difeso dall’avvocato Verini Claudio, con procura speciale in calce

al ricorso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza emessa nel 2013 il Tribunale di l’Aquila, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.T. e C.A., celebrato in data (OMISSIS), rigettò le richieste dei coniugi di assegnazione della casa familiare, ponendo a carico del marito il pagamento dell’assegno divorzile nella misura di Euro 800,00 (pari all’importo liquidato a tale titolo nella fase di separazione, attualizzato).

C.A. propose appello avverso la suddetta sentenza chiedendo l’aumento dell’assegno divorzile, e successivamente propose appello anche il P. chiedendo di dichiarare non dovuto tale assegno e, in subordine, di ridurlo secondo equità, e di condannare la C. a restituire le somme indebitamente percepite per il mantenimento della figlia, in quanto maggiorenne ed autonoma economicamente.

Con sentenza emessa il 19.1.15, la Corte d’appello di L’Aquila rigettò le due impugnazioni, dichiarando integralmente compensate le spese del grado, osservando che: premesso l’esame di tutta la documentazione fiscale in atti, sia di quella allegata dalle parti, sia di quella trasmessa dalla polizia tributaria all’esito delle indagini disposte dal Tribunale ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, non era condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine all’inutilizzabilità della terza relazione depositata dalla Guardia di Finanza il 18.10.11, posto che la causa, già assunta per la decisione, era stata rimessa sul ruolo proprio per realizzare il contraddittorio tra le parti sull’accertamento fiscale nei confronti del P. nel periodo 2003-2008; in ogni caso, tale documentazione era ammissibile nel rito camerale in appello; era stato accertato che i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano goduto di un elevato tenore di vita, assicurato prevalentemente dall’attività libero-professionale ed imprenditoriale del P. a carico del quale era stato posto l’assegno di mantenimento di Lire 1 milione; tale disparità reddituale era persistita nel corso del giudizio divorzile promosso nel 2005, come emerso anche dalle indagini della Guardia di Finanza del 2008, mentre dalla successiva relazione di quest’ultima del 18.10.11 si desumeva che il P., tra il 2003 e il 2008, aveva omesso di dichiarare un’ingente somma e che tale verifica si era conclusa con un accertamento con adesione che aveva evidenziato redditi nettamente ridimensionati e solo di poco superiori a quelli dichiarati nel medesimo periodo; tale conclusione dell’accertamento fiscale aveva comunque confermato la maggiore capacità reddituale del P. e il suo alto tenore di vita in epoca successiva alla separazione, sebbene i suoi redditi fossero inferiori a quelli passati, anche considerata la cessazione dell’attività professionale; in base alla valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e dell’apporto della moglie al sodalizio matrimoniale, la misura dell’assegno di mantenimento per Euro 800,00 mensile era da considerare adeguata e congrua, diretta ad assicurare alla C. la conservazione del buon tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

P.T. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso C.A. la quale propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo, in ordine alla comparazione tra la capacità patrimoniale di C.A. – derivante dal reddito pensionistico e dal suo patrimonio immobiliare – e la capacità patrimoniale di P.T., in quanto la Corte d’appello aveva accertato i suoi redditi nel periodo 2003-2008 ma non anche quelli della ex-coniuge, peraltro attraverso l’esame di dati disomogenei poichè i redditi della C. erano stati valutati al netto, mentre quelli del P. al lordo. Il ricorrente si duole altresì che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la prima relazione della Guardia di Finanza, in riferimento alle autovetture possedute dal ricorrente, da cui in realtà emergeva la proprietà di una sola autovettura e non di cinque, come invece emerso dalla seconda relazione esaminata dal giudice d’appello.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 210 c.p.c., con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 6 e art. 5, comma 9, non avendo la Corte d’appello acquisito le dichiarazione dei redditi della C. dal 2003.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificata dalla L. n. 74 del 1987, lamentando che il giudice di secondo grado, nel determinare l’assegno divorzile nell’importo di Euro 800,00 mensile, abbia tenuto conto, ai fini della valutazione del tenore di vita dei coniugi, unicamente delle risultanze del giudizio di separazione, non utilizzando invece la situazione patrimoniale e reddituale del periodo dal 2003 al 2008 e quella attuale.

In particolare, la ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia di fatto confermato l’importo dell’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale, pur affermando di tener conto delle tre relazioni tributarie (che invece il Tribunale non avrebbe valutato del tutto), emergendo dunque una decisione contraddittoria nella parte in cui veniva confermato l’importo del mantenimento pur essendo stati valutati redditi ulteriori rispetto a quelli esaminati in primo grado.

Sia il ricorso principale che quello incidentale sono da rigettare.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato in quanto la Corte d’appello ha esaminato la situazione reddituale e patrimoniale della C. (titolare di pensione relativa all’attività d’insegnante), attraverso le varie relazioni acquisite dalla Guardia di Finanza, comparandola con quella del P..

Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente lamenta la mancata acquisizione delle dichiarazioni dei redditi dell’ex-coniuge dal 2003, senza però cogliere la ratio decidendi che è appunto fondata sulla comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali, descritte analiticamente nelle relazioni della polizia tributaria. Il motivo è comunque infondato, atteso che il giudice d’appello ha valutato complessivamente il reddito e il patrimonio degli ex-coniugi, pervenendo ad una comparazione fondata su argomenti esaustivi. L’unico motivo del ricorso incidentale è del pari infondato, in quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcuna illogicità nel confermare la misura dell’assegno di mantenimento a favore della C. stabilito in primo grado, attraverso una complessiva valutazione delle situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi come desumibile dalle relazioni tributarie da cui era emersa una significativa riduzione dei redditi conseguiti dal P. dal 2004 al 2008.

Atteso il rigetto di entrambi i ricorsi, le spese del grado sono da compensare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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