Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21141 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso dall’avvocato PRIORESCHI MAURILIO unitamente a se stesso

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, F.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20070/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 29/07/09,

depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato V.W., difensore di se stesso

(ricorrente) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Roma il 29.7.2009 e depositata il 5.10.2009 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

In ordine al primo motivo, con il quale si denuncia la illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, le indicazioni fornite dal ricorrente in ordine alle circostanze indicate – di avere: a) inviato una diffida stragiudiziale con racc.ta r.r. 24.06.05; b) notificato al convenuto F. l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio; c) notificato allo stesso F. il verbale di udienza relativo all’interrogatorio formale deferito; d) articolato prova per testi – attengono al quantum del risarcimento richiesto.

Ma il giudice del merito ha rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova dell’an, ritenendo, quindi, ininfluenti i mezzi di prova offerti relativi, appunto, al quantm della pretesa risarcitoria.

Il motivo è, dunque, manifestamente infondato. Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 232 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed omessa motivazione, è manifestamente infondato.

In primo luogo, va sottolineato che la mancata risposta all’interrogatorio formale deferito e la contumacia non sono elementi probatori (Cass. 14.2.2007 n. 3258; cass. 29.3.2007 n. 7739).

Ne deriva che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione.

E ciò perchè l’art. 232 cod. proc. civ. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”.

L’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, pertanto, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. 28.6.2010 n. 15383; cass. 28.9,2009 n. 20740).

Il giudice del merito, nella specie, non ha ritenuto valutati gli altri elementi in suo possesso – di attribuire alcun rilievo alla mancata risposta all’interrogatori formale.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 è inammissibile per difetto di autosufficienza e per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove per testi richieste, ma non ne riporta, nè il contenuto in ricorso, nè indica in quali atti del giudizio di merito sarebbero state richieste; con ciò violando anche il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4 (Sez.un., 2.12.2008 n. 28547; cass. ord. 23.9.2009 n. 20535; cass. 23.4.2010 n. 9748)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente è stato ascoltato in camera di consiglio.

Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In ordine alla valutazione, da parte del giudice del merito, degli elementi di prova addotti dall’odierno ricorrente, il Collegio osserva.

La mancata risposta all’interrogatorio formale deferito come già rilevato nella relazione – integra soltanto una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della tesi processuale della controparte, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”.

E’, quindi, necessario il concorso di ulteriori “elementi di prova”.

Il giudice del merito – al quale spetta una tale facoltà – ha ritenuto che nella specie non vi fossero altri elementi probatori da potere legittimamente valutare assieme alla mancata presentazione all’interrogatorio formale deferito. In particolare, quanto alla scrittura privata a firma di F.T., ha ritenuto che la stessa fosse stata depositato soltanto nel giudizio di appello, e, quindi, inammissibilmente.

Quanto alla prova per testi dedotta, il giudice ha ritenuto che la stessa investisse soltanto il quantum e non l’an della pretesa risarcitoria.

Sull’inutilizzabilità del primo elemento di prova non vi è censura.

Sulla non ammissibilità della prova testimoniale è stato proposto il terzo motivo, il quale è, tuttavia inammissibile, come rilevato nella relazione qui richiamata, per difetto di autosufficienza.

Da ultimo, è priva di rilievo la richiesta, avanzata dall’avv. V.W. e depositata all’adunanza del 22.9.2011, di rilascio di copia autentica del ricorso originale, necessaria per ripetere la notificazione del ricorso in quanto la precedente richiesta di notificazione ha avuto esito negativo nei confronti del F., e la circostanza è stata conosciuta soltanto successivamente al deposito del ricorso.

La infondatezza del ricorso rende superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l’integrazione del contraddittorio; e ciò perchè la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8.2.2010 n. 2723; v. anche S.U. 22.3.2010 n. 6826; cass. ord. 21.3.2011 n. 6466). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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