Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21141 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21141
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28871/2018 proposto da:
D.H., domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte
di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Di
Tommaso giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il
18/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – D.H. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 18 luglio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenti per omessa traduzione degli stessi lingua conosciuta dallo straniero, nullità del provvedimento impugnato per violazione della L. n. 15 del 1968, art. 14 come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18 e successive modificazioni, e violazione dell’art. 137 c.p.c., nullità del provvedimento per mancanza di sottoscrizione.
Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione di legge per mancata applicazione l’art. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra e violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omessa valutazione della documentazione attestante l’attività lavorativa ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
2. – Il ricorso è inammissibile.
2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.
In esso si lamenta che il provvedimento della Commissione territoriale non sarebbe stato tradotto e sarebbe stato consegnato in copia non autentica e priva di sottoscrizione: ma la censura è ovviamente inammissibile, giacchè indirizzata non contro la sentenza impugnata, ma contro un provvedimento amministrativo presupposto, nel disinteresse per la motivazione addotta dalla Corte territoriale, nel disattendere i relativi motivi di impugnazione, al p. 5.
2.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.
Qui vengono trattati, in modo peraltro inestricabilmente confuso, i profili concernenti le diverse forme di protezione richiesta, ma senza che sia prospettata alcuna questione concernente il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, essendo il motivo totalmente versato in fatto e, cioè, diretto a ribaltare la valutazione di merito, peraltro malintesa, attribuita alla Corte territoriale nel rigettare la domanda: il giudice d’appello, infatti, ha ritenuto che il richiedente avesse fallito già sul piano dell’onere di allegazione e che, dunque, neppure potesse dirsi concretizzato il dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge (“La difesa non ha neppure riportato nel dettaglio la storia personale del richiedente, lamentando soltanto, in maniera assolutamente generica, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il rischio di grave violazione dei propri diritti fondamentali”).
3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019