Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21140 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29024-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA
88, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA PAUSELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO PALETTA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2911/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 08/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente D.M., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2911/01/2014, depositata l’8 maggio 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal 2005 al 2008.
La CTR, in particolare, premessa la rinunzia del contribuente al rimborso per l’anno 2004, affermava che il contribuente si era adeguato allo schema tipo di convenzione con il SSN, mentre la presenza di un dipendente non poteva ritenersi idonea ad determinare la configurabilità dell’autonoma organizzazione.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap in quanto il contribuente si era avvalso negli anni d’imposta in contestazione di un dipendente non occasionale.
Il motivo appare infondato.
Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).
Orbene nel caso di specie risulta che il contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, si sia avvalso di una dipendente addetta al centralino ed alla ricezione dei pazienti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo, come rilevato dalla CTR nell’impugnata sentenza.
Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016