Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21140 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 13/10/2011), n.21140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. FUCINO 6, presso lo studio dell’avvocato FABIANO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCARCELLA GIUSEPPE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NUOVA SPA (OMISSIS), già Banca del Popolo spa –

appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, in persona

del Responsabile della Direzione Legale Affari Contenzioso,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso

lo studio dell’avvocato MARTINELLI MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRIMAUDO SALVATORE giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.N.B. (OMISSIS), P.G.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 1507/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2/07/09, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 2.7.2009 e depositata il 30.9.2009 in materia di simulazione.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

La Corte di merito ha, infatti, correttamente rigettato l’appello proposto, ritenendo la ” sussistenza di plurimi, univoci e concordanti indizi per far ritenere gli atti di compravendita degli immobili assolutamente simulati con l’evidente scopo di sottrarre alla banca appellata la garanzia del proprio credito”; e di tale convincimento ha dato congrua motivazione. Il ricorrente propone due motivi.

Il primo motivo è di violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto raggiunta la prova della simulazione degli atti di vendita, omettendo di valutare gli elementi in base ai quali tale prova non poteva ritenersi raggiunta. Il motivo è manifestamente infondato.

A prescindere dal rilievo per cui, sotto l’apparente censura di violazione di norme di diritto, in realtà il ricorrente prospetta una nuova valutazione delle risultanze probatorie che appartiene al giudice del merito e che, correttamente motivata sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in questa sede (v. anche Cass. 26.11.2008 n. 28224), deve rilevarsi che nessuna violazione delle norme censurate è imputabile alla Corte di merito.

La stessa, infatti, – condividendo le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice – ha, nella vicinanza temporale tra la richiesta di rientro della esposizione debitoria da parte della banca e le due vendite, nel prezzo indicato per la vendita, al di sotto dei valori di mercato, e nella mancata prova del pagamento del prezzo pattuito per entrambe le vendite, (non risultando posti all’incasso tutti gli assegni), individuato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura simulatoria degli atti di vendita. Il secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., è inammissibile.

La Corte di merito, in ordine alla domanda revocatoria proposta soltanto in via subordinata, ha correttamente confermato la sentenza di primo grado che – “pur soffermandosi parzialmente sul merito” della stessa (evidentemente solo ad abundantiam e per completezza), l’aveva ritenuta assorbita dall’accoglimento di quella proposta in via principale di simulazione assoluta, con la conseguenza del mancato esame dei motivi di appello proposti con riferimento alla stessa.

Nessun interesse, pertanto, ha il ricorrente a proporre in questa sede, la censura con il motivo avanzata, posto che la Corte di merito si è limitata a considerarla, anch’essa, assorbita dall’accoglimento della principale, statuendo la conferma del suo assorbimento; e l’interesse all’impugnazione – quale manifestazione del generale interesse ad agire, di cui all’art 100 cod. proc. civ. – è costituito dalla soccombenza rispetto alla domanda proposta; ciò che, nella specie, non si è verificato (v. per il principio, seppure, in senso invertito, nella sentenza richiamata, Cass. 5.5.2010 n. 10909; v. anche Cass. 9.4.2009 n. 8735)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Banca Nuova spa, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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