Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21140 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28734/2018 proposto da:

E.F., domiciliato in Roma, via Teofilo Folengo 45, presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Maria Facilla, che lo rappresenta e

difende giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il

12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E.F. ricorre nei confronti del Ministero dell’interno contro la sentenza del 12 settembre 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è così congegnato:

-) a pagina 2 vi è una narrazione che si protrae per 17 righe in cui è detto che il ricorrente ha avanzato richiesta di protezione internazionale, che questa è stata respinta prima dalla Commissione territoriale, poi dal Tribunale e dalla Corte d’appello, mentre non è dato sapere nè per quale ragione E.F. abbia formulato la domanda, nè tantomeno per quale ragione essa sia stata respinta in primo e secondo grado;

-) alle pagine 2-3, sotto la rubrica “mancata assunzione dell’onere probatorio” è detto che l’onere probatorio gravante sul richiedente deve considerarsi attenuato, senza che tale affermazione abbia alcuna comprensibile relazione con la vicenda processuale in esame;

-) alle pagine 3-9, sotto la rubrica “sussistenza del diritto di asilo”, si dice che in Nigeria la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali “è tuttora un traguardo lontano da raggiungere”, e si svolgono poi considerazioni di ordine generale sul diritto di asilo, sulla protezione sussidiaria su quella umanitaria, con ulteriori riferimenti al dovere di cooperazione istruttoria, ma, ancora una volta, senza il benchè minimo collegamento con la vicenda di E.F., cittadino nigeriano, tant’è che a pagina 9 si discorre, per vero incomprensibilmente, della situazione di violenza indiscriminata in Gambia;

-) alle pagine 9-10, sotto la rubrica “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6”, si richiama, ed anche in questo caso non si sa perchè, il principio del non refoulement;

-) a conclusione del ricorso, a pagina 10, sotto la rubrica “pericolum in mora”, si invoca un provvedimento cautelare di sospensione, non è chiaro di che cosa.

2. – Il ricorso è palesemente inammissibile.

Esso, difatti, non ha parentela con il modello del ricorso per cassazione, siccome delineato dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c., i quali disegnano tale strumento quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, destinato a far valere le censure previste dalla legge, mercè specifici adempimenti formali, tra i quali l’esposizione sommaria dei fatti di causa e l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con la menzione delle norme di diritto su cui i motivi stessi si fondano.

Ed invero, nel caso in esame, non emerge in alcun modo con sabbia motivato la richiesta di protezione e quale decisione abbia adottato prima il Tribunale e poi la Corte d’appello e perchè, nè è comprensibile quali sarebbero gli specifici errores che il giudice di merito avrebbe per ipotesi commesso.

Difatti, in tema di ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).

3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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