Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21140 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. I, 02/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 02/10/2020), n.21140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1197/2016 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Romeo Romei

n. 27, presso lo studio dell’avvocato Savarese Roberto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sapone Franca, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ga.Gr., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tortona n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Latella Stefano, rappresentata e

difesa dall’avvocato Macrì Mariacristina, con procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1242/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ga.Gr. richiese alla Corte d’appello di Torino la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con G.F., che non le aveva riconosciuto l’assegno divorzile, allegando il netto peggioramento della propria situazione rispetto a quella sussistente al tempo della pronuncia della sentenza di divorzio, avendo perso il lavoro nel (OMISSIS) e non avendo trovato un nuovo impiego, con peggioramento dello stato di salute.

Al riguardo, il Tribunale rilevò che la ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire un reddito utile a garantire un tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio.

Pertanto, con il reclamo alla Corte d’appello di Torino la Ga. chiese che fosse determinato a suo favore un contributo al mantenimento a carico del coniuge per la somma di Euro 1000,00. Con decreto del 2.10.15 la Corte territoriale, in accoglimento parziale del reclamo, determinò l’assegno di mantenimento nella somma di Euro 200,00 mensile, osservando che: la reclamante aveva lavorato, percependo uno stipendio consistente, dal 2006 a tutto il 2009, mentre aveva lavorato pochi mesi nel 2012 per la somma mensile di Euro 500,00, restando inoccupata successivamente all’età di 55 anni e subito un peggioramento dello stato di salute (disturbo depressivo); per il marito non risultavano variazioni rilevanti rispetto alla situazione esistente alla data della sentenza di divorzio, considerando che le dichiarazioni dei redditi non apparivano credibili; alla data del ricorso in primo grado la reclamante aveva dimostrato di aver cercato lavoro, anche partecipando a corsi di riqualificazione, di essere disoccupata da 62 mesi e di aver subito un peggioramento delle condizioni di salute, raggiungendo un’età che rendeva complicato trovare altro impiego lavorativo; pertanto, non era da condividere la motivazione del Tribunale circa l’impossibilità per la reclamante di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento; la misura del mantenimento poteva essere determinata in Euro 200,00 mensile, in considerazione dell’esito della controversia e delle relative ragioni. G.F. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Ga.Gr. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo il G. denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto mutati i presupposti relativi al mantenimento della ex-moglie, non risultando provato che lo stato ansioso di quest’ultima fosse invalidante, e non ritenendo invece variata la situazione economica del ricorrente, pur avendo quest’ultimo dimostrato il minor reddito percepito rispetto al divorzio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi circa i presupposti della modifica del mantenimento, in quanto il giudice di secondo grado non aveva valutato correttamente i dati reddituali e patrimoniali delle parti, valorizzando invece il criterio del mantenimento del tenore di vita pregresso, e attribuendo rilievo allo stato di salute della ex-moglie, anche se non adeguatamente dimostrato dai documenti prodotti.

Il ricorso è inammissibile.

I due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili poichè tendenti al riesame dei fatti. Invero, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia ritenuto variati i presupposti per la determinazione del contributo al mantenimento dell’ex-coniuge attraverso censure afferenti al merito delle varie questioni introdotte, quali: lo stato di salute della Ga., i dati reddituali e patrimoniali delle parti.

Al riguardo, è orientamento consolidato che il giudice debba valutare la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento (Cass., n. 18/11; n. 9533/19).

In particolare, nel caso concreto, la Corte territoriale ha esaminato ogni questione e, dunque, non emerge alcun omesso esame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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