Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2114 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2114 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 18357 e 28653 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2007, proposti:
DA
VITO SCHENA elettivamente domiciliato in Roma alla Via Apuania

n. 12, presso lo studio dell’avv. La Bua, con gli avv.
Vincenzo Di Ponzio e Arturo Tenna del foro di Taranto, che lo
rappresentano e difendono, per procura in calce al ricorso
notificato il 29 giugno 2007.
RICORRENTE PRINCIPALE

21-29
3sD5

Data pubblicazione: 31/01/2014

CONTRO
COMUNE DI MOTTOLA (TA),

in persona del sindaco p.t.,

autorizzato a stare in giudizio da delibera della G.M. n. 128

margine del ricorso, dall’avv. Maria Catucci da Mottola, che
elettivamente domicilia in Romaalla Via Ruggero Leoncavallo
n. 2, nello studio dell’avv. Giuseppe Ladisi.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 142/06
del 10 marzo – 15 maggio 2006, notificata a mezzo posta al
Comune di Mottola in proprio il 20 luglio 2006.
Udita, all’udienza del 21 novembre 2013, la relazione del
Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l’avv. Vincenzo Di Ponzio, per
il ricorrente principale e l’avv. Maria Catucci, per il
controricorrente e ricorrente incidentale; sentito il P.M. dr.
Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 23 gennaio 1995, Vito Schena,
bw».
premesso che il Comune di Mottola (TA) sullaTa una delibera
della G.M. del 10 dicembre 1985 aveva, in data 23 gennaio
1986, occupato in un primo tempo mq. 150 di un terreno di cui
era comproprietario con Domenico Scarano su cui erano alcuni
manufatti (muretto di recinzione, due colonne in conci di
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del 13 luglio 2007 e rappresentato e difeso, per procura a

tufo, cancello e ringhiera in ferro, espropriandole con
decreto del 4.6.1991, con erronea indicazione della superficie
acquisita come di mq. 53, ma realmente di mq. 97 (P.le 507 r

all’occupazione di altri mq. 1465 ) sempre in comproprietà con
lo Scarano, conveniva in giudizio detto ente locale dinanzi al
Tribunale di Taranto, chiedendone la condanna a risarcire i
danni da determinare in base ai criteri all’epoca vigenti
nella metà del valore venale delle aree occupate e nell’intero
dello stesso valore per i manufatti sopra descritti.
Il comune di Mottola si costituiva all’udienza di prima
comparizione del 30 marzo 1995, eccependo la prescrizione del
credito di controparte e deducendo la infondatezza della
domanda, perché l’indennità da esso versata allo Schena
copriva tutti i danni oggetto della domanda.
Il giudice onorario aggregato del tribunale di Taranto, con
sentenza del 2 settembre 2004, accoglieva parzialmente la
domanda dello Schena, condannando il Comune di Mottola a
pagare parte delle somme richieste e la metà delle spese del
primo grado.
Sul gravame dello Schena, la Corte d’appello di Lecce, in
parziale accoglimento delle richieste dell’appellante, che
nelle conclusioni aveva domandato un risarcimento di £.
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508 in. P.ta 6894) e successivamente aveva proceduto

245.877.000, riaffermava la tesi all’epoca costante nella
giurisprudenza per la quale la trasformazione irreversibile
dei luoghi occupati con l’opera di pubblica utilità per la

acquisizione per l’occupante o con il decreto di esproprio
intervenuto durante detto periodo ovvero alla data finale di
durata della occupazione legittima,

alla quale doveva

ritenersi intervenuta l’acquisizione dei terreni (occupazione
appropriativa) in difetto di decreto ablatorio, data che
costituiva quindi quella di consumazione dell’illecito
coincidente con la cessazione della occupazione legittima,
oltre la quale si aveva la acquisizione illecita delle aree
occupate, pure ai fini della decorrenza del periodo di durata
quinquennale dalla prescrizione del credito risarcitorio.
Nel caso, pertanto, confermando la decisione del tribunale, la
Corte d’appello di Lecce ha rilevato che per i mq. 53, poi
accertati in corso di causa essere in realtà mq. 97, la
occupazione iniziata il 23 gennaio 1986 aveva comportato che
il decreto di esproprio doveva ritenersi tamquam non esset

per

essere intervenuto il 4 giugno 1991, cioè oltre il quinquennio
di occupazione legittima che scadeva quello stesso giorno.
Invece,

per altri mq.

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di terreno,

l’occupazione

preordinata a realizzare opere destinate alla viabilità,
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quale la occupazione era avvenuta, ne determinava la

doveva qualificarsi senza titolo ed illecita dopo la fine del
periodo per cui era stata autorizzata.
L’area occupata urbanisticamente “in zona Bc di completamento

utilizzata per le opere di viabilità già indicate, dovendosi
valutare il suo prezzo di mercato in E. 140.000 a mq.
Si è esclusa nel merito la prescrizione dell’azione
risarcitoria per il danno sorto per mq. 97 trasformati nel
quinquennio in cui essa era legittima, perché lo Schena aveva
proposto tale azione con citazione notificata il 23 gennaio
1995, cioè prima della scadenza del quinquennio dal termine
finale della occupazione legittima,cessata il 23 gennaio 1991.
Per tale area, la sua natura edificabile comportava i all’epoca
della decisione del tribunale I che il risarcimento del danno da
illecita acquisizione fosse liquidato in base ai criteri
fissati dalla legge vigente all’epoca dell’illecito, fu deciso
in base a detti criteri che allo Schena dovesse corrispondersi
la semisomma del valore venale e della rendita catastale
rivalutata coacervata, aumentata del 10%, pari a complessivi E
700,81, da rivalutare dal gennaio 1992 alla data della
sentenza di appello.
I residui mq. 752,5 erano stati appresi dal l’ente locale con
una occupazione usurpativa o senza titolo, che dava luogo a un
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e ristrutturazione urbanistica” era “edificabile” ed era stata

illecito permanente, per il quale era dovuto ogni danno
nell’ultimo quinquennio prima dell’inizio dell’azione di
risarcimento, potendo il risarcimento essere dovuto anche dopo

Tale illecito da occupazione senza titolo andava liquidato
anno per anno, per l’intero periodo in cui era duratovi con la
rivalutazione monetaria della somma dovuta annualmente e gli
interessi su ciascuna annualità dalla sua scadenza al saldo.
Per l’occupazione usurpativa l la somma dovuta per risarcimento
fu calcolata in base al valore venale dei terreni occupati
rivalutato all’attualità senza decurtazioni; il G.O.A. in
primo grado i aveva peraltro affermato che l’intera
edificabilità urbanistica dell’area con indice di 3 mc a mq.
risultava esaurita alla data dell’occupazione per cui è causa,
da quanto edificato dall’attore nell’area occupata per cui il
terreno, pur se non poteva valutarsi come inedificabile o
agricolo, andava acquisito in base ad un prezzo ridotto a
causa dell’esaurimento della cubatura consentita, fissato nel
caso in

e

24,999 a mq., per cui per l’intera superficie

spettavano allo Schena C 18.069,00 con la rivalutazione
monetaria dal 1992 alla data della sentenza e gli interessi di
legge sulla somma rivalutata anno per anno fino al saldo.
Era riconosciuto il corrispettivo dei manufatti esistenti sul
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la domanda e fino alla cessazione dell’occupazione.

terreni, liquidato in C 4,132,00 oltre agli interessi dalla
data di cessazione dell’occupazione legittima, ponendo la metà
delle spese del doppio grado di giudizio a carico del comune

Per la cassazione della sentenza che precede del 15 maggio
2006, notificata al solo Comune in proprio e non presso il
difensore domiciliatario, è stato proposto ricorso di due
motivi,

illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.,

dallo Schena,

cui resiste il comune di Mottola con

controricorso e ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti contro
la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1.1. Il primo motivo di ricorso principale dello Schena
denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione
della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
sul punto decisivo della natura edificabile delle aree
occupate, perché la stessa, dopo avere affermato che “lo
sfruttamento edilizio già attuato non può degradare ad
agricola la destinazione edificatoria del terreno occupato”,
ha poi operato una rilevante riduzione del prezzo delle aree
per il detto utilizzo dell’area occupata, riducendo di due
terzi e ad C 24,00 a mq, il valore del suolo proposto dal
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per la sola parziale soccombenza.

consulente, con evidente contraddittorietà con le affermazioni
che precedono e comunque con eccessività della misura della
riduzione ritenuta applicabile dalla Corte d’appello.

comma 3, della legge n. 359 del 1992, sostituendosi la Corte
d’appello all’ente locale, nel qualificare come inedificabile
un’area che il comune stesso, unico organo amministrativo che
aveva il potere di disciplinare urbanisticamente il suo
territorio, aveva invece classificato come fabbricabile.
1.2. In secondo luogo il ricorso principale censura la
avvenuta compensazione parziale delle spese, che non aveva
quindi sanzionato le difese infondate del comune sulla
prescrizione ed aveva ridotto quanto dovuto al vincitore
ingiustamente.
1.3. Il ricorso incidentale del Comune di Mottola insiste nel
censurare il rigetto dell’eccezione di prescrizione dei
diritti della controparte, in ragione della natura istantanea
dell’illecito, del cui risarcimento si è quindi eccepita
l’estinzione per prescrizione.
2. Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono da
rigettare, perché infondati.
2.1 Il primo e il secondo motivo del ricorso principale dello
Schena sono inammissibili, censurando entrambi il merito delle
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Ad avviso del ricorrente, si è così violato l’art. 5 bis,

decisioni della Corte d’appello, senza indicare quali norme si
siano violate da quest’ultima i nel caso di specie.
E’ infatti evidente, in ordine al primo motivo di ricorso, che

qualifica urbanistica diversa da quella a loro assegnata dall’
ente locale, come dedotto dal ricorrente, ma ha solo ritenuto
che il già intervenuto sfruttamento totale della cubatura
realizzabile sul suolo edificabile di 3 mc. a mq, precludeva
altre potenziali utilizzazioni edificatorie dell’area stessa e
comportava, quindi, una riduzione del valore venale dell’area
per la riduzione della sua edificabilità, con ragionamento
ineccepibile, che si fonda su principi logici e economici
certamente condivisibili.
Anche la disciplina delle spese in appello appare congrua e
logica in quanto, a fronte della somma richiesta di E.
245.877.000 (circa E 120.000,00), lo Schena aveva visto
riconosciuto il suo diritto a ricevere meno di un quarto di
essa (circa C 25.000,00), per cui esattamente era stato
ridotto il quantum delle spese da rimborsare a lui, alla metà
di quelle sostenute a fronte di un solo parziale accoglimento
delle domande e della soccombenza parziale di lui, nella
misura rilevante di cui sopra.
Altrettanto deve dirsi del ricorso incidentale del Comune di
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la Corte d’appello non ha dato alle aree occupate alcuna

Mottola, che è infondato in quanto la natura istantanea dell’
illecito costituito dalla occupazione appropriativa non
esclude che, nel caso, i giudici di merito hanno ritenuto, con

appropriativa s’era consumata con la fine dell’occupazione
legittima circa quattro anni prima della domanda, per cui era
da rigettare l’eccezione di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno richiesto dallo Schena.
2. In conclusione sia il ricorso principale dello Schena che
quello incidentale del Comune di Mottola, devono essere
rigettatti, con compensazione delle spese del giudizio di
cassazioneiper la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese di
causa tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della l” sezi ne civile
della Corte suprema di Cassazione il 21 novembre 201
ente

statuizione incensurata in cassazione, che l’occupazione

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