Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2114 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 29/01/2021), n.2114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 843-2020, nonchè sul ricorso riunito 9281-2020 proposto

da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CORNELIA N. 65, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE GUARIGLIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GALLIA 122, presso lo studio dell’avvocato ENNIO DE

VITA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PROCURATORE DELLA

REPUPPLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;

– intimati –

avverso la decisione n. 37/2019 del CONS. NAZ. ARCH. ING. di ROMA,

depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

udito il PUBBLICO MINISTERO nella persona Sostituto Procuratore

Generale, Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento

del quattordicesimo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato Ennio De Vita per il controricorrente.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Il 2^ Collegio di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Salerno, con provvedimento dell’8 novembre 2016, ha irrogato all’architetto G.L. la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di giorni trenta. All’architetto era stata contestata la violazione del codice deontologico degli architetti per avere, in vista dello svolgimento dell’attività di collaudatore in corso d’opera, dichiarato in maniera inveritiera di essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’albo da almeno dieci anni, in violazione del D.P.R. n. 389 del 2001, art. 67.

Il Consiglio nazionale, con decisione del 30 novembre 2016, depositata il 19 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’architetto G.L., in quanto proposto tardivamente.

Contro tale decisione il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso l’Ordine degli Architetti di Salerno.

Questa Corte con la sentenza n. 11773 del 6 maggio 2019 accolse il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando al Consiglio Nazionale degli Architetti in diversa composizione anche per le spese.

Infatti, i motivi di ricorso, sotto diverso profilo, denunciavano che il Consiglio Nazionale aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni accordato per l’impugnazione del provvedimento disciplinare, infine proposta con ricorso del 31 gennaio 2017, dall’11 novembre 2016, assunta erroneamente quale data di notificazione del medesimo provvedimento ai sensi dell’art. 149 c.p.c.. Il ricorrente invece rilevava che il provvedimento disciplinare, consegnato all’Ufficio UNEP presso la Corte d’appello di Salerno per la notifica al ricorrente, era stato restituito all’Ordine professionale notificante con la annotazione “irreperibile”.

La censura fu ritenuta fondata.

Infatti, una volta che la notifica del provvedimento disciplinare non era andata a buon fine, fu richiesto all’iscritto, tenuto a indicare all’Ordine di appartenenza la propria residenza o il proprio domicilio e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, l’aggiornamento dei propri dati. Indicato il recapito per le notifiche, allo stesso il ricorrente era però risultato irreperibile, sicchè non poteva reputarsi che la notifica fosse in tal modo valida. In realtà la condizione de qua avrebbe al limite giustificato reazioni diverse da parte dell’Ordine (la notificazione in altro luogo e, in ultima analisi, nel concorso dei presupposti, l’applicabilità dell’art. 143 c.p.c.), ma giammai poteva far ritenere perfezionata, ex post, la notifica a mezzo posta rispetto alla quale, nonostante la mancata consegna dell’atto per irreperibilità del destinatario, l’agente postale non aveva dato seguito agli adempimenti previsti in questo caso per il perfezionamento della fattispecie L. n. 890 del 1982, ex art. 8, comma 2.

Riassunto il giudizio, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con la decisione n. 37, depositata in segreteria il 6 novembre 2019, rigettava il ricorso, rilevando che non erano emerse nel corso del procedimento (nel quale il G. aveva sempre avuto la possibilità di difendersi, depositando copiosa documentazione) circostanze idonee a superare la determinazione del Collegio di disciplina, che andava quindi confermata, avendo il ricorrente dichiarato il falso in occasione di un delicato incarico, e cioè di avere maturato una decennale iscrizione all’albo, necessaria per potere svolgere l’incarico di collaudatore, in violazione della legge e delle regole deontologiche, dovendosi quindi confermare la sanzione della sospensione per giorni trenta dall’esercizio della professione.

Avverso tale decisione proponeva nuovamente ricorso per cassazione G.L., ricorso notificato al Consiglio Nazionale dell’Ordine di appartenenza nonchè al Consiglio dell’Ordine della Provincia di Salerno sulla base di quindici motivi.

Resisteva con controricorso il Consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Salerno che in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la non corretta instaurazione del contraddittorio, non avendo la controparte notificato il ricorso anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, come imposto dal R.D. n. 2537 del 1925, art. 48.

Iscritto il primo ricorso al n. 843-2020 RG, il ricorrente notificava il ricorso anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, provvedendo però ad una nuova iscrizione a ruolo e precisamente al n. 9281-2020 RG.

Anche nel secondo procedimento resisteva con controricorso il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Salerno ribadendo l’inammissibilità del ricorso, anche per la sua tardività, ed in ogni caso l’infondatezza nel merito.

I due ricorsi erano quindi riuniti, essendo rivolti ad impugnare la medesima decisione, e sono stati quindi discussi alla pubblica udienza del 21 ottobre 2020.

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, come sollevate dalla difesa di parte controricorrente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1605/2005) avverso la sentenza con cui il Consiglio nazionale degli architetti abbia giudicato in sede disciplinare l’incolpato, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., decorre dalla notificazione della sentenza, che si effettua esclusivamente con la comunicazione di copia della decisione a mezzo lettera raccomandata inviata dalla segreteria al Procuratore della repubblica e al domicilio eletto dall’incolpato per il procedimento innanzi al Consiglio stesso, cioè con le modalità indicate dall’art. 10 del Regolamento adottato con D.M. 10 novembre 1948, concernente il procedimento relativo ai ricorsi in tema di responsabilità disciplinare del professionista.

A fronte della notificazione a mezzo pec della decisione impugnata, effettuata nei confronti del ricorrente in data 13/11/2019 (circostanza pacifica in quanto ammessa anche dalla difesa di parte controricorrente), il G. in data 7 gennaio 2020 (e quindi comunque nei sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione intervenuta in data 6/11/2019), ha notificato ricorso per la sua cassazione, indirizzato però solo al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nonchè al Consiglio dell’Ordine della Provincia di Salerno.

Il controricorrente ha però eccepito l’omessa notifica del ricorso anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, facendo puntuale riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente ribadito che (cfr. Cass. S.U. n. 4209/1982) nel procedimento d’impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri (cui è sovrapponibile la disciplina dettata per gli architetti), dei provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio provinciale dell’ordine sono parti necessarie questo consiglio provinciale, cui spetta la tutela del prestigio e dello interesse dell’ordine nonchè il procuratore della repubblica della sede del detto consiglio provinciale, al quale compete il potere di vigilanza sull’esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni. Pertanto, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso la pronuncia del consiglio nazionale resa in esito a detto procedimento deve essere dichiarato inammissibile quando – senza che possa rilevare la eventuale notifica al Consiglio Nazionale, ovvero al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – non sia stato notificato ad alcuno degli indicati contraddittori, ovvero quando, essendo stato esso notificato ad uno soltanto di questi ultimi, l’interessato non abbia provveduto all’integrazione del contraddittorio, disposta ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nel termine all’uopo stabilito (conf. Cass. n. 2233/2012; Cass. n. 7255/2015, in tema di sanzioni disciplinari irrogate ai chimici).

Deve quindi escludersi che, pur a fronte della notifica del ricorso ad uno dei contraddittri necessari, la sola omessa notifica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale implichi l’inammissibilità del ricorso.

A tale notifica ha poi provveduto il G. sua sponte, procedendo poi ad una nuova iscrizione a ruolo per il ricorso notificato al Procuratore della Repubblica, ma a fronte di tale attività è stata nuovamente eccepita l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la successiva notifica sarebbe avvenuta allorquando, avuto riguardo alla data di notifica della decisione al ricorrente, era scaduto il termine per la proposizione del ricorso.

L’assunto è però destituito di fondamento.

Infatti, questa Corte ha ribadito che (cfr. Cass. n. 10934/2015) in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (conf. ex multis Cass. n. 27616/2018).

L’inammissibilità è impedita, però, oltre che in caso di adempimento all’ordine di cui all’art. 331 c.p.c., anche nel caso in cui la parte provveda spontaneamente ad integrare il contraddittorio, essendosi precisato che (Cass. n. 15466/2011) nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell’impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l’impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l’integrazione del contraddittorio con l’assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell’impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l’effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all’art. 331 c.p.c. e rendendone inutile l’emissione (conf. ex multis Cass. n. 6821/1983).

L’intervenuta notifica del ricorso anche alla parte inizialmente non risultata destinataria della notifica, sebbene avvenuta oltre il termine perentorio previsto per l’impugnazione, beneficia in ogni caso dell’effetto conservativo ricollegabile alla prima notifica tempestiva ad uno dei litisconsorti, escludendo quindi che la parte possa incorrere nella sanzione dell’inammissibilità. Infine, va del pari disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la pretesa violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ritenendo il Collegio che il ricorso, sebbene in parte sovrabbondante nel contenuto e talvolta ripetitivo, consenta di poter apprezzare con sufficiente chiarezza ed analiticità le censure complessivamente mosse da parte ricorrente alla decisione impugnata.

2. Reputa il Collegio che abbia portata risolutiva ed assorbente la disamina del quattordicesimo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al dispositivo della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 11773/2019, nella parte in cui la causa è stata rinviata per l’esame al Consiglio Nazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in diversa composizione.

Si richiama il dispositivo della decisione in precedenza emessa da questa Corte che, nel cassare la prima decisione resa dal CNAPPC n. 4/2017, aveva rinviato al Consiglio Nazionale in diversa composizione anche per le spese.

Il motivo, dopo avere riportato i nominativi dei componenti del collegio che aveva pronunciato la prima decisione, riporta altresì i nominativi dei componenti del collegio che ha adottato la decisione impugnata, evidenziando come vi sia identità di ben 10 componenti tra i due collegi.

Il motivo, in disparte l’inammissibilità della censura ove ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e pur in mancanza di una puntuale indicazione delle norme processuali violate, evidenza con chiarezza come intenda denunciare la violazione della prescrizione di cui all’art. 383 c.p.c., ed è evidentemente fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è fermo il principio per cui (cfr. da ultimo Cass. n. 11120/2017) la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 1, contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità (Cass. n. 1527/2012).

Il raffronto tra i nominativi dei membri due collegi pronunciatisi dapprima nella decisione cassata e poi in quella emessa in sede di rinvio conferma la parziale identità delle persone fisiche che hanno partecipato alla decisione nelle due occasioni, avendo quindi parte ricorrente soddisfatto anche l’onere probatorio che incombe (cfr. Cass. n. 8723/2012) sulla parte che invochi la nullità per violazione dell’art. 383 c.p.c. (avendo la stessa parte controricorrente confermato tale identità, assumendo quale circostanza esimente il fatto che i componenti del CNAPPC sono altresì componenti dell’organo chiamato a decidere sui ricorsi disciplinari, non potendosi esigere una totale diversa composizione, ma essendo sufficiente il solo mutamento della persona del presidente e del relatore, inconveniente al quale si può peraltro porre rimedio mediante la previa designazione di componenti supplenti chiamati a comporre l’organo deputato alla decisione, in caso di cassazione con rinvio).

In relazione a tale motivo, che appare meritevole di accoglimento, il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con assorbimento degli altri motivi, e con rinvio per nuovo esame al Consiglio Nazionale degli Architetti, in diversa composizione, ed anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quattordicesimo motivo di ricorso ed, assorbiti i restanti motivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA