Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2114 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 28/01/2011), n.2114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio GHERA – GAROFALO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAROFALO DOMENICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CARLO GAVAZZI IMPIANTI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato FABBRI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIONI GUIDO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/09/2007 R.G.N. 819/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato GHERA FEDERICO per delega GAROFALO DOMENICO;

udito l’Avvocato FABBRI FRANCESCO per delega TROIANI GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa dal Tribunale di Torino il 26.10.2006 era stata respinta la domanda proposta da C.M., intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento intimatogli il 21.2.2006 dalla spa Carlo Gavazzi Impianti, la quale aveva ritenuto accertati i fatti addebitati al dipendente, ossia il rifiuto di eseguire gli ordini dei superiori opponendo il proprio stato di invalidita’ dopo che il medico competente lo aveva dichiarato idoneo; la richiesta di ordine scritto per eseguire il proprio lavoro e la convocazione in azienda della Polizia di Stato per fare valere le proprie ragioni.

Con sentenza della Corte di Appello di Torino del 13.9/25.9.2007 veniva respinto il gravame proposto dal lavoratore.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il codice disciplinare era affisso in azienda; che non poteva reputarsi tardiva la contestazione dell’addebito in quanto l’episodio era riferito a giorno prima e comunque che l’argomento era stato dedotto per la prima volta in appello; escludeva la genericita’ della contestazione e rilevava che la condotta del dipendente era stata tale da integrare grave insubordinazione ai sensi dell’art. 25 lett A ccnl, considerato, altresi’, che, se il predetto avesse ritenuto che l’esito dell’accertamento medico che lo aveva ritenuto idoneo fisicamente non fosse stato condivisibile, avrebbe dovuto impugnarlo D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 17, comma 4 e che, pertanto, non fosse ravvisabile la dedotta sproporzione della sanzione irrogata.

Propone ricorso per Cassazione, notificato il 18.1.2008, il C., affidato a sette motivi. Resiste con controricorso, ritualmente notificato la societa’ Carlo Gavazzi.

Memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. sono state depositate da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, il C. deduce motivazione illogica, incongrua ed insufficiente su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che l’inattendibilita’ del teste P., che aveva riferito circostanze in contrasto con quelle riferite da altri due testi sull’affissione del codice disciplinare non era stata adeguatamente motivata.

Il motivo si fonda su una generica contestazione della decisione della corte territoriale in merito alla ritenuta inattendibilita’ del teste indicato per desumerne circostanze diverse da quelle ritenute provate dalle deposizioni di altri testi, invece valorizzate dal giudicante, fornendo una propria versione, contrastante con quella ritenuta dal giudice del merito, circa la affissione del codice disciplinare.

La censura si rivela inammissibile, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “qualora il ricorrente, in sede di legittimita’, denunci l’omessa o erronea valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita’, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione e’ mancata ovvero e’ stata insufficiente o illogica” (Cass. 12.2009 n. 6623). Ed ancora e’ stato affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass 23.12.2009 n. 27162 , conforme alle precedenti n. 15355/2004; 21826/2004; 1892/2002; 7932/98;

5802/1998).

Sono, dunque, da respingere le censure proposte dal ricorrente in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie che e’ stata compiuta dalla Corte di appello di Torino con riferimento alla situazione fattuale correttamente e globalmente accertata -, in quanto la valutazione degli elementi probatori e’ attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’ se non sotto il profilo della congruita’ della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga piu’ attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruita’ della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, e’ di certo avvenuto per la sentenza impugnata. Non sussiste, comunque, il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, cosi’ come gli ulteriori dedotti, poiche’ la sentenza in esame appare – come e’ stato dinanzi evidenziato e come di seguito esposto con riferimento alle ulteriori censure – congruamente motivata ed immune da vizi logico- giuridici con riferimento a quanto statuito in base all’esatta applicazione della normativa contrattuale ed alla corretta valutazione delle risultanze processuali.

Al riguardo vale, in linea generale e di principio, rilevare che:

a) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, puo’ riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’, invece, -come per le censure mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995);

b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) – irregolarita’ queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -;

c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e’ necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi – come sicuramente ha fatto, nella specie, il Giudice di appello – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/1999). In sostanza, il motivo di ricorso per Cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non puo’ essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di Cassazione (cfr, tra le altre, Cass. sez lav. 11669/2006).

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che non si era tenuto conto di eccezione gia’ sollevata tempestivamente sulla tardivita’ della contestazione disciplinare.

La censura e’ generica e la lamentata violazione dell’art. 7 dello statuto risulta prospettata con riferimento all’atto introduttivo, che atteneva in termini generati alle garanzie procedimentali e non specificamente a profilo della tardivita’, che costituisce diverso tema di indagine. Anche il quesito di diritto e’ inammissibile, in quanto, per come formulato, non risponde ai canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, e’ esposta solo una richiesta generica di accertamento della violazione della norma di legge, laddove il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. sez 3 30.9.2008 n. 24339; Cass. s. u. 3518/08; 22640/07; 14385/07).

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce motivazione illogica, insufficiente, incongrua e contraddittoria su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevandosi , in particolare, che il giudizio di idoneita’ fisica era stato espresso con riguardo alla incompatibilita’ mansionale e non ambientale, in relazione al quale il certificato medico invocato dalla societa’ nulla provava.

Viene, poi, evidenziato che non era rilevante la richiesta di ordine scritto ai fini della ritenuta insubordinazione e che l’intervento della forza pubblica non turbava l’ambiente di lavoro e non rappresentava una ipotesi di insubordinazione grave. Anche tale motivo nelle sue articolazioni si rivela inammissibile in quanto si contrappone una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella prospettata dalla Corte di Appello a sostegno della pronunzia, senza censurarne i criteri interpretativi.

Motivazione insufficiente, illogica ed incongrua su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) viene poi lamentata con il quarto motivo, deducendosi che la polverosita’ dell’ambiente ove esso ricorrente era stato comandato ad eseguire la prestazione era stata confermata dei testi; il rifiuto, peraltro, non era stato netto, in quanto era stato richiesto solo un preventivo ordine scritto; il medico che aveva accertato l’idoneita’ non era quello competente. Il motivo si palesa inammissibile in quanto le doglianze attengono a valutazioni di fatto non contestabili in cassazione, non potendo accedersi ad una rivisitazione del merito e non avendo il ricorrente evidenziato vizi logici o deficienze motivazionali idonei a far presumere, che, ove condotta secondo criteri corretti, la valutazione avrebbe condotto a pronunzia difforme da quella adottata.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2697, 2087, 1218 c.c., artt. 2104, 2106, 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), contenuta nel quinto motivi di impugnazione, il ritenuto stravolgimento della regola di ripartizione degli oneri probatori, sul presupposto che l’obbligo di provare la sicurezza dei luoghi di lavoro incombesse al datore di lavoro e che la mancata impugnativa del certificato medico di idoneita’ alle mansioni non rilevava essendo la societa’ a dover dimostrare che il dott. M.N. fosse il proprio medico competente, anche la stessa deve ritenersi inconferente, non essendo oggetto di causa l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro e non essendo stati esplicitati i motivi sulla cui base era stato dedotto che l’accertamento di idoneita’ competesse ad altri sanitari, cosi’ come inammissibile deve ritenersi il relativo quesito di diritto per le medesime argomentazioni spese con riferimento al motivo sub 2).

Anche la deduzione del vizio di motivazione insufficiente, incongrua e carente su punto decisivo della controversia (Art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla assunta violazione degli obblighi di cui all’art. 2104 c.c. in capo al lavoratore che esiga, invece, da parte del proprio datore di lavoro, unicamente il rispetto degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti, deve ritenersi inammissibilmente riferita a valutazioni di merito non contestabili, anche sugli effetti della turbativa provocati nell’ambiente di lavoro dall’intervento della forza pubblica, su sollecitazione del C..

Analogamente la dedotta violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento alla ritenuta sproporzione della sanzione deve ritenersi insussistente, alla luce delle considerazioni svolte dalla corte territoriale, che appaiono pienamente conformi ai principi enunciati in materia da questa Corte ed alla cui stregua il principio di proporzione tra la gravita’ dell’illecito disciplinare e la relativa sanzione, che trova applicazione non soltanto al recesso intimato ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., comporta che il giudice debba valutare non solo il comportamento previsto dalla norma, di contratto o di altra fonte, come punibile con il licenziamento, ma anche l’inserimento eventuale di esso nella vicenda caratterizzata da altri e sia pur meno gravi illeciti disciplinari, come si e’ verificato nella specie in cui il dipendente era chiamato a rispondere di una pluralita’ di addebiti (Cfr. Cass. sez. lav. 19.12.2008 n. 23668). Ed inoltre, e’ stato piu’ volte affermato che in tema di sanzioni disciplinari il fondamentale principio di proporzionalita’ della sanzione rispetto alla gravita’ della infrazione deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell’esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimita’ e della congruita’ della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare. Ai fini di tale valutazione il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalita’ soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravita’ della trasgressione e, quindi, della legittimita’ della sanzione stessa e l’apprezzamento di merito della proporzionalita’ tra infrazione e sanzione sfugge, peraltro, a censure in sede di legittimita’ se la valutazione del giudice di merito e’ sorretta, come nel caso in esame, da adeguata e logica motivazione. (Cfr., tra le altre, Cass, sez lav. 20221/2007).

Pure il relativo quesito di diritto deve ritenersi inammissibile per i termini assertivi in cui risulta formulato (integra lesione del vincolo fiduciario la richiesta di intervento forza i pubblica per evitare la compromissione del proprio stato di salute?), implicando peraltro valutazioni sulla possibilita’ di pregiudizio alla salute che non possono presupporsi e che, anzi, risultano smentite dal contesto probatorio acquisito, come affermato in sentenza.

Per tutte le considerazioni esposte e per gli evidenziati vizi di inammissibilita’ il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE cosi’ provvede:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 44,00 per esborsi, in Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA