Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2114 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27755-2012 proposto da:

L.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE

RUGGERO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA MINERVINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO BOCCARDI con studio in

MOLFETTA CORSO UMBERTO 1 (avviso postale ex art. 135) giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOLFETTA, in persona del Commissario Prefettizio e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CASSIODORO 1/A STUDIO LEGALE UVA, presso lo studio dell’avvocato

SANDRO DE MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

SAVERIO BONIFACIO PANSINI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato BOCCARDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e della memoria depositati;

udito per il controricorrente l’Avvocato PANSINI GIOVANNI per delega

dell’Avvocato PANSINI FRANCESCO che si riporta al controricorso e

chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

B.M., in qualità di erede con beneficio d’inventario di N.E., propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 82/1/12 del 16 aprile 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Ici 2003 notificatole dal Comune di Molfetta in relazione ad un terreno da quest’ultimo qualificato come edificabile.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’edificabilità del terreno discendesse, pur in presenza di taluni vincoli di sede stradale, dal suo inserimento nel piano regolatore generale con previsione di attuazione di piano di comparto con indice di fabbricabilità omogeneo; – il valore venale attribuito al terreno dal Comune nell’ accertamento opposto non fosse più sindacabile, in quanto dedotto dalla contribuente per la prima volta nell’atto di appello.

Resiste con controricorso il Comune di Molfetta. La B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – vizio di motivazione ed omessa valutazione di prove decisive; omessa pronuncia su fatti ed eccezioni rilevanti; violazione dell’art. 2697 c.c. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto edificabile il terreno per inserimento in comparto edificatorio, nonostante che tale circostanza non fosse stata provata, e che il suolo ricadesse nel tracciato, già realizzato, di sede stradale ovvero di sovrappasso ferroviario; nè l’edificabilità poteva evincersi, come erroneamente sostenuto dalla commissione tributaria regionale, in base a notorietà.

p. 1.2 Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale ha infatti reso compiuta motivazione del proprio convincimento in ordine al fatto che il terreno in questione dovesse reputarsi, ai fini dell’imposta in oggetto, edificabile. Ciò in quanto inserito nello strumento attuativo comunale del piano di comparto, con indice di fabbricabilità omogeneo; il che consentiva al proprietario del suolo, compreso nel perimetro del comparto, di concorrere, secondo quote proporzionali, alla formazione di volume edificabile; ed indipendentemente dalla destinazione d’uso prevista sull’area specifica, così come dei vincoli su quest’ultima esistenti.

Si tratta di conclusione basata sulla valutazione di risultanze documentali relative alle delibere di Giunta Regionale e del piano regolatore generale del Comune di Molfetta.

Detta valutazione, in quanto congruamente motivata, non è qui rivedibile.

Nè essa può trovare fondata censura in ragione del riferimento alla “notorietà” richiamata nella sentenza qui impugnata.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, tale nozione è stata posta dalla commissione tributaria regionale in relazione non alla edificabilità tout court dello specifico terreno in esame, bensì alla circostanza che tale edificabilità fosse coessenziale all’adozione dello strumento attuativo del piano di comparto; in quanto avente – appunto secondo elementi di notorietà – funzione perequativa tra i proprietari dei fondi inclusi nel relativo perimetro chiamati a ripartire tra di loro, in maniera omogenea, gli oneri ed i vincoli connaturati alla realizzazione, su parte soltanto del comparto, dell’opera di pubblica utilità; resa così possibile senza ricorso alla procedura di esproprio.

Ne consegue che, nella concretezza della fattispecie, il richiamo sotto tale profilo alla nozione di “notorietà” da parte del giudice di merito non ha violato il principio secondo cui “il ricorso al fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un’inesatta nozione del notorio – da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo – e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, non essendo egli tenuto ad indicare gli elementi su cui si fonda la sua determinazione” (Cass. 17906/15 ed altre).

D’altra parte, nemmeno la ricorrente ha inteso smentire la valenza ed efficacia generalmente attribuibili allo strumento attuativo in esame, limitandosi a far richiamo ad una procedura di espropriazione per pubblica utilità non altrimenti documentata nella sua effettiva intrapresa e deduzione nei gradi di merito. Il che rafforza ulteriormente l’assunto del giudice di merito, sul piano logico e giuridico, secondo cui la realizzazione del tracciato stradale e del sovrappasso ferroviario fu, nel caso di specie, resa possibile non già dalla procedura di esproprio ma, appunto, dall’adozione dello strumento del piano di comparto; non escludente, pur in presenza dei vincoli evidenziati, la residua edificabilità dell’area.

p. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso la B. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, posto che il valore venale del suolo – ove ritenuto edificabile – era stato da lei contestato già con la memoria 24 maggio 2010 in primo grado, ed in sede di formulazione non già di un’eccezione in senso proprio, bensì di una mera difesa volta a contrastare l’atto di costituzione in giudizio del Comune, che aveva appunto dedotto l’edificabilità del terreno in quanto inserito in piano di comparto; nessuna nuova censura era stata pertanto dedotta per la prima volta in appello.

p. 2.2 Questo motivo è fondato.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata (pag. 5), la contestazione del valore venale del terreno non costituiva censura inammissibile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, perchè proposta per la prima volta in appello.

Va infatti considerato che la questione venne posta dalla contribuente già nella memoria depositata in primo grado in sede di controdeduzione alla comparsa costitutiva del Comune; ed in diretta e consequenziale dipendenza di quanto da quest’ultimo dedotto in giudizio circa la natura edificabile del terreno, perchè inserito in piano di comparto.

In definitiva, in occasione della prima difesa utile, la contribuente esplicitò un profilo di contestazione volto a specificamente confutare il valore del terreno.

Ciò mediante richiamo (mem.cit.) al fatto che “quando si considera un suolo edificabile ai fini Ici, per essere ricompreso nel PRG, si deve comunque tener conto delle oscillazioni di valore del suolo, che riflettono l’andamento del mercato, facendo riferimento allo stato di attuazione delle procedure che incidono sullo jus aedificandi o alle modifiche della classificazione del suolo nel piano regolatore. Tali fattori, infatti, possono giustificare una variazione del prelievo nel singolo periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione”. Aggiungendo inoltre che il criterio di calcolo dell’Ici era fondato sul valore venale del terreno in comune commercio, e che tale valore doveva tenere conto del tempo trascorso dall’anno di riferimento (2003) sicchè “se anche il suolo nel lontano 2003 era astrattamente edificabile, da allora sono passati ben sei anni e l’edificabilità non è ancora avvenuta, nè può dirsi prossima. Ma allora, non si può far pagare l’Ici come quella pretesa dal Comune di Molfetta sul presupposto che l’edificazione, nel 2003, fosse già in atto”.

Si tratta di affermazioni – dedotte, come detto, fin dal primo grado di giudizio, e poi riproposte in appello – che integravano, a fronte della tesi sostenuta dal Comune circa la “edificabilità per inserimento in piano di comparto”, un’argomentazione difensiva mirata proprio sulla congruità del valore venale ravvisato nell’avviso di accertamento opposto. Non può pertanto condividersi l’assunto del giudice regionale secondo cui la contribuente si sarebbe indebitamente richiamata a “situazioni non evocate in primo grado”, con conseguente introduzione in giudizio di una “nuova causa petendi”.

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta carenza di motivazione, omessa valutazione di prove decisive nonchè violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b); per non avere la commissione tributaria regionale considerato che il valore venale del terreno, quand’anche reputato edificabile, doveva tenere conto delle concrete potenzialità edificatorie dell’area e del fatto che, nonostante il tempo passato dalla annualità di imposta dedotta in giudizio (2003), non vi fosse stata adozione di alcun piano attuativo, nè fosse iniziata alcuna edificazione.

p. 3.2 Anche questa censura è fondata.

Escluso, per le ragioni appena indicate (p. 2.2), che la contribuente fosse incorsa in preclusione processuale di sorta, doveva la commissione tributaria regionale pronunciarsi sul merito della contestazione concernente il valore venale attribuibile al terreno in questione.

E ciò in applicazione del principio, più volte affermato, secondo cui, se è vero che l’edificabilità di un’area, ai fini della determinazione della base imponibile Ici, dev’essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel PRG del Comune anche indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (invece qui esistenti), altrettanto indubbio è che nella determinazione di tale base imponibile debba valutarsi “la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’immobile, nonchè la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell’imposizione” (da ultimo, Cass. 12377/16, ord.; così Cass. 5161/14 ed altre).

Si tratta, del resto, di orientamento che trova radice in quanto stabilito da SSUU n.25506/06 in sede di applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006, di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b),; secondo cui la natura edificabile del terreno (secondo quanto desumibile dalla suddetta normativa) e la conseguente inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone “di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”.

E’ un di aspetto che, a seguito della preclusione erroneamente ravvisata, la commissione di merito non ha minimamente considerato. E che dovrà invece essere preso in esame dal giudice di rinvio il quale, ferma restando l’edificabilità del terreno, dovrà valutare la congruità del valore venale ad esso attribuito dall’avviso di accertamento opposto, sulla base di tutti i suddetti parametri di incidenza tipicamente fattuale.

PQM

LA CORTE

respinge il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinbta civcile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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