Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21139 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21316-2014 proposto da:

R.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA PRESSO LA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO

D’ALESSANDRO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 393/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 27/01/2014, depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente R.L.A., medico esercente la propria attività professionale presso una casa di cura, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 393/38/2014, depositata il 25 febbraio 2014, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento per il pagamento dell’Irap relativa all’anno 2007.

La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente utilizzava la struttura, i servizi ed i beni strumentali di una casa di cura presso cui prestava la propria attività professionale, affermava la sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la CTR abbia fondato la sussistenza dell’autonoma organizzazione sulla base del fatto che questi usufruiva della struttura e dei servizi di una casa di cura, presso la quale svolgeva la propria attività professionale.

Il motivo appare fondato.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi.

Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass.9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015).

Considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Rilevato poi, quanto al regime delle spese di lite, che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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