Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21139 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.12/09/2017), n. 21139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7545/2017 proposto da:
L.L.V. RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO
ENTRO I TERMINI DI LEGGE;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 287/01/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA, depositata il 01/08/2016.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da L.L.V. notificato l’1/2/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 3/4/2017.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017