Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21139 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28724/2018 proposto da:

S.M.E., alias S.M.I., domiciliato in Roma,

via Federico Cesi 2, presso lo studio dell’Avvocato Andrea

Sciarrillo, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il

03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

// dal cons. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.M.E. alias S.M.I. ricorre per sei mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 3 luglio 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso l’ordinanza con cui il locale Tribunale aveva disatteso l’opposizione al diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene sei motivi con cui si denuncia:

a) violazione di legge (art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e, artt. 3, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 32), nullità della sentenza o del procedimento, in relazione al citato art. 32, e omesso esame di un fatto decisivo e controverso, oggetto di discussione tra le parti;

b) violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e,;

c) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis;

d) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lettere a, b e c;

e) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

f) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 3 e 10 Cost., nullità della sentenza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Tutti i motivi, laddove formulati sotto il profilo della violazione di legge, sono inammissibili giacchè non hanno in realtà nulla a che vedere con detto vizio e, cioè, non pongono in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate nelle rubriche, ma la concreta applicazione che il giudice ne ha fatto in ragione delle risultanze istruttorie, ritenendo, in breve, che il racconto del ricorrente non fosse credibile; che, in ogni caso, nel paese di provenienza del richiedente, il Bangladesh, non sussistesse una situazione tale da legittimare il riconoscimento della protezione internazionale richiesta; che, infine, egli non avesse esposto situazioni di individuale vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

In tale frangente, dunque, le censure di violazione di legge sono totalmente inammissibili giacchè complessivamente mirati a rimettere in discussione l’accertamento insindacabilmente svolto dal giudice di merito in ordine alla non spettanza al ricorrente della protezione richiesta.

Per il resto, non è dato capire quale sarebbe l’error in procedendo dedotto col primo motivo, dal quale neppure emerge uno specifico fatto decisivo e controverso che il giudice di merito non abbia considerato.

2.2. – In ogni caso, i primi cinque motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono palesemente inammissibili.

La Corte territoriale ha difatti ritenuto che il ricorrente avesse offerto un racconto non credibile, tale già reputato dal Tribunale, ed avesse omesso di offrire la propria collaborazione all’accertamento dei fatti, nè offrendo documentazione avente rilievo probatorio, nè offrendo argomenti utili a dar conto dell’intrinseca contraddittorietà dello stesso racconto, anche per effetto della ricorrenza di elementi stereotipati motivi, con l’ulteriore conseguenza che il giudice era esonerato dal disporre d’ufficio approfondimenti istruttori.

A fronte di ciò i primi cinque motivi sono tutti tesi a lamentare per un verso il giudizio di non credibilità conformemente formulato tanto dal Tribunale che dalla Corte territoriale, e per altro verso l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.

Ma, quanto al primo aspetto, la Corte territoriale ha rettamente richiamato le regulae iuris da applicare in tema di verifica della credibilità del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e quindi vi si è effettivamente attenuti3 ritenendo in sintesi che S.M.E. alias S.M.I. non avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed avesse fornito dichiarazioni non coerenti e plausibili.

Dopodichè, a fronte di dichiarazioni non credibili, non v’era alcun approfondimento istruttorio da compiere (Cass. 31 maggio 2018, n. 14006; Cass. 31 maggio 2018, n. 13858).

2.3. – Anche il sesto motivo è palesemente inammissibile. Esso si dilunga da pagina 10 a pagina 16 in stereotipate considerazioni sulla disciplina della protezione umanitaria, la quale spetta a colui il quale versi in situazioni di individuale vulnerabilità, ma non dice nulla sul perchè, in concreto, il ricorrente sarebbe persona individualmente vulnerabile e, dunque, quali profili di vulnerabilità il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.

3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore ìmporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione primka civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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