Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21138 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. III, 22/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 22/07/2021), n.21138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32968-2019 proposto da:

I.F., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELA DE LORENZIS;

– ricorrenti –

nonché contro

PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO LECCE;

– intimati –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 993/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.F., cittadina della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di essere fuggita dal proprio paese a seguito delle forti pressioni delle forze governative locali che l’avevano costretta a cedere il suo terreno in quanto ricco di giacimenti di petrolio.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento I.F. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Lecce, che venne rigettato con ordinanza del 28 maggio 2018.

3. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 993/2019 pubblicata il 24 settembre 2019, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello proposto dal richiedente asilo, in particolare ritenendo:

a) inverosimile il racconto del richiedente asilo ed, in ogni caso, irrilevanti i motivi posti a fondamento dell’abbandono del paese d’origine in quanto attinenti alla sfera privata;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non essendo ravvisabili reali ed effettivi pericoli di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non essendo presente nella zona di provenienza del ricorrente uno stato di guerra, guerriglia politica o violenza religiosa in grado di realizzare una minaccia grave ed individuale alla persona;

d) infondata la domanda protezione umanitaria poiché l’istante non ha allegato alcuna prova della sussistenza di un pericolo di persecuzione nel paese di origine che legittimi, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, il divieto di espulsione.

4. Avverso tale sentenza, I.F. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte d’Appello avrebbe fornito una motivazione scarna e generica circa le ragioni del mancato riconoscimento dello status di rifugiato ed avrebbe omesso di considerare l’alta conflittualità presente nel (OMISSIS) per lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio a causa della quale i proprietari dei terreni, come la richiedente, sono spesso vittime di persecuzione da parte dei gruppi collegati alle compagnie petrolifere.

5.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, 4 e 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 per non aver la Corte d’Appello motivato adeguatamente le ragioni in base alle quali avrebbe ritenuto non attendibile la vicenda narrata.

5.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione a sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 1 e art. 8 nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), c), d) e comma 5; art. 6, comma 2; art. 7, lett. a) e b). La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare la situazione individuale e le circostanze personali della richiedente asilo, vedova e madre di quattro figli, nonché lo stato depressivo risultante dalle relazioni dello psicologo del centro di accoglienza.

5.3 Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 1, nonché D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14. Difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente individuato, quale zona di provenienza della ricorrente la (OMISSIS) che si trova a sud-est della (OMISSIS), mentre (OMISSIS) si troverebbe nell’estremo sud e, dunque, nell’area del (OMISSIS). Si duole, inoltre, della carenza di motivazione e della contraddittorietà della sentenza rispetto a quanto riportato dalle fonti ufficiali che descrivono il (OMISSIS) come una zona ad alta instabilità e conflittualità.

5.4 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per “mancata valutazione delle reali condizioni di vita esistenti in (OMISSIS) e dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. La Corte d’Appello avrebbe negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari prescindendo da una concreta ed individuale verificazione delle condizioni di vulnerabilità della ricorrente, sia in relazione al suo stato psicologico, che alle effettive condizioni del paese d’origine.

I motivi da trattarsi congiuntamente per la loro connessione sono fondati.

La sentenza impugnata disattende il dovere di cooperazione istruttoria, così come interpretato da questa Corte.

E’ consolidato il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez.6, 25/07/2018, n. 19716). Tale dovere nasce sempre e comunque nell’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale – alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.

Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha adeguatamente esaminato le effettive condizioni del paese di provenienza della ricorrente essendo la decisione del tutto priva di riferimenti a fonti ufficiali ed aggiornate.

Tale esame è presupposto essenziale ai fini della valutazione sia della domanda di protezione sussidiaria, in particolare nella fattispecie di cui all’art. 14, lett. C sia della domanda di protezione umanitaria in cui è richiesto un giudizio di comparazione tra la condizione raggiunta dal richiedente in Italia e la condizione che troverebbe nel caso di rientro nel paese di origine.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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