Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21138 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18318/2015 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della giunta

regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata

e difesa dagli avvocati LUCIA BORA, ARIANNA PAOLETTI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO PESCA SPORTIVA PONTINO SAN MARCO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 22/09/2014, depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato CECCHETTI MARCELLO, delega scritta dell’avvocato

BORA LUCIA, il quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 18/5/15, depositata il 9 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Toscana ha respinto l’appello proposto dalla Regione Toscana nei confronti del Circolo Pesca Sportiva Pontino San Marco, volto a conseguire la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Firenze, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento relativo al mancato versamento dell’imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e patrimonio indisponibile dello Stato per l’anno d’imposta (OMISSIS), nella fattispecie essendo il summenzionato Circolo titolare di concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale di (OMISSIS) per il mantenimento di specchio d’acqua per l’ormeggio delle imbarcazioni dei propri soci, scali del pontino e cantine.

La sentenza della CTR ha confermato la decisione impugnata, condivisa in quanto “completa, razionale ed esauriente”, ritenendo che, in ragione di quanto stabilito dalla L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, sostanzialmente la Regione Toscana avesse riconosciuto l’infondatezza della propria pretesa impositiva riguardo alla situazione quale oggetto della controversia da essa decisa, a ciò conseguendo l’assorbimento di ogni altro motivo o eccezione.

Avverso detta pronuncia la Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato Circolo non ha svolto difese.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Toscana n. 77 del 2012, art. 11 e dell’art. 11 disp. gen. (preleggi), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la CIR ha fondato sulla richiamata disposizione delle legge regionale la decisione della non debenza del tributo riferito ad annualità pregressa.

Il motivo è manifestamente fondato.

L’art. 11, comma 1, della succitata L.R. Toscana n. 77 del 2012 (legge finanziaria della regione per l’anno 2013), ha aggiunto, nel corpo del comma 2 della L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, dopo le parole: “acque pubbliche”, il seguente periodo: “L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi della L. n. 281 del 1970, art. 2, non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta (OMISSIS), alle concessioni l’amiate dall’Autorità portuale di (OMISSIS) e dalle Autorità portuali di (OMISSIS) di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 (Riordino della legislazione in materia portuale)”.

Palesemente errata risulta, quindi, in violazione del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in forza del quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, l’applicazione fatta dalla decisione in questa sede impugnata della succitata disposizione della legge regionale all’annualità (OMISSIS), oggetto dell’accertamento impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Firenze.

Nè, tantomeno, può discorrersi di sostanziale riconoscimento dell’infondatezza della pretesa impositiva riferita all’anno (OMISSIS) in forza della richiamata disposizione di legge regionale, atteso che, con essa, nell’ambito della manovra di bilancio, il Consiglio Regionale della Toscana ha unicamente inteso esercitare in tale direzione, fissandone esplicitamente la decorrenza dal periodo d’imposta (OMISSIS), la propria discrezionalità nell’ambito della politica fiscale riguardo a tributi propri.

Ciò risulta del resto confermato anche dalla disamina del secondo motivo, che va ugualmente esaminato, con il quale l’Amministrazione ricorrente ha censurato, per violazione e falsa applicazione della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 7, convertito, con modificazioni, in L. 4 dicembre 1993, n. 494, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata, nella parte in cui, richiamando per relationem il contenuto della decisione di primo grado, ne ha condiviso l’affermazione dell’illegittimità della pretesa impositiva in ragione della non determinazione del canone richiesto dall’Autorità portuale in via generale ed astratta dalla legge, assumendo la concessione, nel caso di concessioni demaniali marittime gestite dalle autorità portuali, la natura di concessione – contratto.

Il motivo è in primo luogo ammissibile.

Non ricorre, infatti, la figura dell’assorbimento in senso proprio, pur evocata dalla decisione impugnata, onde poterne trarre la conclusione che non possa considerarsi sussistente la denunciata violazione di legge, per non essersi il giudice di merito pronunciato sulla relativa questione, tenuto conto che, come sopra rilevato, la sentenza impugnata ha invece espressamente – per relationem all’impugnata pronuncia di primo grado, trascritta in parte qua nel ricorso dell’amministrazione ricorrente – fatto propria l’affermazione dell’illegittimità della pretesa impositiva in ragione della non determinazione del canone richiesto dall’Autorità portuale in via generale ed astratta dalla legge.

Il motivo è inoltre anch’esso fondato, il quadro normativo di riferimento non giustificando le conclusioni alle quali sono pervenute i giudici di merito, anche sulla base di circolare 16 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fermo restando che la circolare in materia tributaria, anche quando contenga una direttiva agli uffici subordinati, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante, senza che quindi possa risultarne alcuna limitazione del potere decisorio demandato all’autorità giudiziaria (cfr. Cass. sez. 2 novembre 2007, n. 23031; più di recente in senso conforme Cass. sez. 5, 21 marzo 2014, n. 6699), il quadro normativo di riferimento va ricostruito come segue.

La L. 16 maggio 1970, n. 281 all’art. 2, ha previsto l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

La norma individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta del tributo (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione.

La L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, comma 3, nella formulazione applicabile, ratione temporis, al giudizio in oggetto (quale risultante dalla modifica apportata dalla L.R. Toscana n. 85 del 1995, non venendo in rilievo, in relazione all’anno d’imposta oggetto di accertamento, l’ulteriore modifica di cui alla Regione Toscana n. 77/2012) prevede che l’imposta è commisurata al 15% (aliquota) del canone di concessione statale.

Il D.L. n. 400 del 1993, art. 1, convertito in L. n. 494 del 1993, prevede alla lett. d) tra le concessioni demaniali marittime, in relazione all’oggetto, quelle per attività di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive. La successiva norma d’interpretazione autentica di cui alla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 13, ne fa, per un verso espresso riferimento, stabilendo, per altro, con l’aggiunta di un ulteriore periodo al comma 2 del citato art. 1, che le disposizioni di detto comma, che attengono esclusivamente alla durata delle concessioni, indipendentemente dalla natura, non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84.

Del succitato D.L. n. 400 del 1993, art. 3, come convertito in L. n. 494 del 1993, prevede i criteri direttivi per la determinazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico – ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, stabilendo gli importi a mq in ragione delle diverse categorie di beni (tra cui gli specchi acquei) ivi previste e della diversa natura degli impianti funzionali all’occupazione.

L’art. 4 del suddetto decreto ne disciplina le modalità di aggiornamento annuale.

L’art. 7 del decreto medesimo al primo comma prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994, n. 84) possano adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, “che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso”.

Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1, ha quindi previsto che, “Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorare dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri” oltre agli altri tributi indicati dalla norma, “l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile”.

Quanto sopra conferma che – riguardo all’annualità ((OMISSIS)) oggetto di accertamento – il tributo in questione resta nella titolarità dello Stato, non rilevando l’esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all’utilizzazione dei beni stessi, come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (più di recente Corte Cost. 28 luglio 2004, n. 286; Corte Cost. 9 maggio 2003, n. 150; Corte Cost. 21 luglio 1995, n. 343) e che a fini del calcolo del quantum dell’imposta regionale – fissati in sede di normativa primaria, come si è visto, presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni, resta unicamente demandata alla facoltà dell’Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l’ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge, relativa, posta dall’art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati (cfr. Cass. sez. unite 10 settembre 2004, n. 18262).

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Toscana, che si uniformerà ai sopra enunciati principi di diritto, verificando se residuino, in ragione del thema decidendum quale devoluto al giudice d’appello, ulteriori questioni effettivamente assorbite e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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