Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21137 del 16/09/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21137 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso 8998-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580,
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
PUTORTI CARLO PTRCRL60E20F112L, BISCEGLIA RAFFAELJGA
BSCRFL53T41F059A, CAGLIOTI DOMENICO, NUCERA FRANCESCO,
BELVEDERE SANDRO BLVSDR56SO4A303N, LUPPINO DOMENICO,
NAPOLI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
Data pubblicazione: 16/09/2013
VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO SPINOSO, rappresentati e difesi dall’avvocato
SORACE ANGELO giusta procura a margine del
controricorso;
– controrlcorrenti
–
di ROMA del 5/11/2010, depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Rosa Luppino (delega Sorace Angelo)
difensore dei controricorrenti che si riporta ai
motivi del controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e in
subordine per il rigetto.
avverso la sentenza n. 593/2011 della CORTE D’APPELLO
R.g.n. 8998-11 (ud. 4.7.2013)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione
contro i medici Carlo Putortì, Sandro Belvedere, Raffaella Bisceglie [rectius: Bisceglia],
Domenico Caglioti, Maurizio Napoli e Francesco Nucera avverso la sentenza del 14
febbraio 2011, resa anche nei riguardi di Antonio Napoli, con cui la Corte d’Appello di
Roma ha provveduto sull’appello proposto da esso ricorrente contro gli intimati avverso
una sentenza non definitiva del Tribunale di Roma, che aveva condannato — per quello si
legge nell’incipit dei “motivi della decisione” impugnata, che è stata riprodotta nel ricorso
per adempiere al requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. – il Ministero al <