Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21137 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 01/02/2017, dep.12/09/2017),  n. 21137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10628/2016 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. COPFC – CONSORZIO PROGRAMMI EDILIZI IN

COOPERATIVA, in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANA SABBATUCCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5561/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un atto di trasferimento di una porzione di fabbricato, sulla base anche di una perizia dell’Agenzia del Territorio, che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, aveva rettificato il valore dichiarato provvedendo al recupero delle maggiori imposte ipotecarie e catastali nonchè degli interessi. Nell’istanza di mediazione l’ufficio rideterminava la pretesa impositiva che tuttavia non veniva accettata dal contribuente.

La CTP accoglieva, in parte il ricorso, attribuendo al bene compravenduto il valore che l’ufficio aveva rideterminato in sede di mediazione, mentre la CTR rigettava l’appello della società contribuente.

Propone ricorso in Cassazione, la società contribuente sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione”.

La ricorrente denuncia, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, lamentando l’adozione, da parte dei giudici d’appello di criteri di valutazione non più vigenti, ovvero l’errata applicazione del metodo comparativo, o ancora l’errore sulla destinazione d’uso dell’immobile oggetto di controversia (p. 8 ricorso), alla luce della sopravvalutazione dei valori OMI, lo scostamento dai quali non può da solo giustificare la rettiifica.

Il ricorso è infondato.

La doglianza che l’ufficio avrebbe effettuato l’accertamento e la rettifica sulla base di norme di legge (D.L. n. 223 del 2006, L. n. 248 del 2006, L. n. 296 del 2006) abrogate dalla L. n. 88 del 2009, si scontra con l’affermazione della CTR, costituente accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità, secondo cui l’Amministrazione ha agito in base al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3. Inoltre la ricorrente, in violazione del principio specificità del ricorso per cassazione, ha omesso di riportare il contenuto dell’intero avviso di accertamento, limitandosi a richiamare un breve stralcio di detto documento, insufficiente e inidoneo a fornire conferma dell’assunto di parte contribuente. Analoghe considerazioni valgono anche per le ulteriori censure, secondo cui, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, da un lato gli immobili in questione erano destinati, non ad uso abitativo, ma ad uso commerciale e, sotto altro profilo, l’Ufficio, nel procedere all’accertamento non avrebbe fatto riferimento ad immobili similari di prezzo noto.

Le restanti censure della contribuente attengono al merito della controversia e mirano al riesame, non consentito in sede di legittimità, delle valutazioni in fatto compiute dal giudice di appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio, nel ricostruire le rationes decidendi della sentenza di primo grado, hanno fatto una corretta applicazione del metodo sintetico comparativo, in quanto, il valore accertato dall’ufficio, come modificato dai primi giudici è scaturito dai parametri prescelti forniti dall’OMI, declinati secondo il criterio indicato. Gli elementi esposti nell’avviso d’accertamento hanno messo il contribuente in condizione di esercitare il diritto di difesa, senza che tuttavia, quest’ultimo abbia offerto una risposta adeguata e alternativa idonea a vincere i valori offerti dall’ufficio e proposti dallo stesso contribuente nell’atto di compravendita; infatti, l’ufficio ha utilizzato il criterio sintetico-comparativo sul confronto dei dati offerti, come detto, dallo stesso contribuente. Nella vicenda, il contribuente ha contestato i criteri OMI, come astratti e slegati dalla vicenda fattuale, senza proporre, tuttavia, criteri alternativi di valutazione.

Il ricorso va conseguentemente rigettato, ma la mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Agenzia delle Entrate, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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